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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10812/2024

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2023 emessa dalla Corte d'appello di Catania; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. sono inammissibili perché aventi ad oggetto censure manifestamente infondate e generiche; Considerato, in particolare, che con riferimento al primo motivo di ricorso, la Corte di appello ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e sulla impossibilità di qualificare la condotta tenuta come mera violazione di una prescrizione inerente agli obblighi imposti (cfr. pagg. 2 e 3, pto.

III della sentenza impugnata); che, in relazione al secondo e al terzo motivo di ricorso sul trattamento sanzionatorio, il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale (cfr. pagg. 3 e 4, pti.

III e IV della sentenza impugnata), ed, in ogni caso, l'impugnazione deve ritenersi generica perché manca di indicare gli elementi positivi, pretermessi dal giudice del merito, utili al riconoscimento delle attenuanti invocate e alla disapplicazione della recidiva; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2023 emessa dalla Corte d'appello di Catania; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. sono inammissibili perché aventi ad oggetto censure manifestamente infondate e generiche; Considerato, in particolare, che con riferimento al primo motivo di ricorso, la Corte di appello ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e sulla impossibilità di qualificare la condotta tenuta come mera violazione di una prescrizione inerente agli obblighi imposti (cfr. pagg. 2 e 3, pto. III della sentenza impugnata); che, in relazione al secondo e al terzo motivo di ricorso sul trattamento sanzionatorio, il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale (cfr. pagg. 3 e 4, pti. III e IV della sentenza impugnata), ed, in ogni caso, l'impugnazione deve ritenersi generica perché manca di indicare gli elementi positivi, pretermessi dal giudice del merito, utili al riconoscimento delle attenuanti invocate e alla disapplicazione della recidiva; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
Sentenza Cassazione n. 10812/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris