CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 aprile 2023
Cassazione n. 19124/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21 maggio 1982 avverso la sentenza resa il 24 maggio 2022da11a CORTE di APPELLO di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] , che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza resa il 3 Febbraio 2021 dal GUP del Tribunale di Milano che all'esito di giudizio abbreviato ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al concorso nel reato di rapina aggravata e, riconosciuta la continuazione con i reati oggetto di giudizio con sentenza già passata in giudicato, ritenuto più grave il reato del procedimento già definito, ha applicato un aumento di pena di un anno di reclusione ed euro 400 di multa Si addebita all'imputato di avere in concorso con [OSCURATO:PERSONA], imputato non ricorrente„ contribuito alla realizzazione di una rapina a mano armata in danno di una farmacia che consentiva di ottenere il provento di 300 C, svolgendo il ruolo di palo all'esterno della farmacia. 2. Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato, tramite difensore di fiducia deducendo: 2.1 vizio di motivazione poiché il GUP non ha indicato in sentenza di avere riconosciuto all'imputato le circostanze attenuanti generiche mentre la Corte di appello ha precisato che le circostanze generiche sono state riconosciute con giudizio di equivalenza alle aggravanti, e non ha determinato un trattamento sanzionatorio più favorevole per l'imputato. 3.11 ricorso è manifestamente infondato poiché non considera che la pena è stata determinata come aumento per il reato satellite, sulla pena base determinata in relazione ad un reato già deciso con sentenza passata in giudicato e ritenuto più grave. Secondo consolidata giurisprudenza in tema di reato continuato, il giudizio di comparazione fra circostanze trova applicazione con riguardo alle sole aggravanti ed attenuanti che si riferiscono al fatto considerato come violazione più grave, dovendo tenersi conto di quelle relative ai reati "satellite" esclusivamente ai fini dell'aumento di pena ex art. 81 cod. pen. (Sez. 1, Sentenza n. 13369 del 13/02/2018 Ud. (dep. 22/03/2018 ) Rv. 272567 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 26340 del 25/03/2014 Ud. (dep. 18/06/2014 ) Rv. 260057 - 0) E quindi correttamente la corte di merito non ha fatto esplicito riferimento alle circostanze attenuanti generiche, ma si è attenuta a valutare la congruità dell'aumento di pena complessivamente determinato dal GUP per la rapina, in relazione alla gravità della condotta, all'efficacia del contributo offerto dall'imputato alla esecuzione del delitto e alla negativa personalità del predetto, escludendo la possibilità di ulteriori riduzioni del trattamento sanzionatorio. 3.Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Roma 12 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] pigro [OSCURATO:PERSONA]Agostini v/V -