CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 maggio 2022
Cassazione n. 27031/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 6039-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 301, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] N.1039 PALERMO, in persona dell’Amministratore pro tempore -intimato - avverso la sentenza n. 117/2016 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, emessa in data 18/12/2015 e depositata il 25/01/2016, non notificata; Ric. 2017 n. 06039 sez. S2 -ud. 19-05-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione del 13.06.2003 i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], comproprietari di due unità immobiliari ubicate al piano scantinato del condominio sito in Palermo, [OSCURATO:PERSONA] n. 1039, impugnavano dinanzi al Tribunale di Palermo cinque delibere adottate dall’assemblea condominiale nelle date del 09.02.1995, 07.03.2003, 11.04.2003, 09.05.2003 e 23.05.2005, chiedendone la nullità o comunque l’annullamento. 2. Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 4795/2008, dichiarava nulle le delibere del 09.05.2003 e del 23.05.2003 e rigettava ogni altra domanda. 3. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], n. 139 Palermo (d’ora innanzi il Condominio) proponeva appello avve rso detta sentenza, censurando la dichiarazione di nullità delle delibere, mentre gli originari attori interponevano appello incidentale con riferimento alle domande respinte in primo grado, ossia con riguardo al capo della sentenza che aveva disatteso la richiesta di invalidità delle restanti delibere. 4. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza n. 117/2016, rigettava il gravame principale, ritenendo correttamente dichiarata la nullità delle delibere del 09.05.2003 e del 23.05.2003 e, in parziale accoglimento dell’appello incidentale, dichiarava l’invalidità della delibera dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Confermava per il resto l’impugnata sentenza e compensava tra le parti le spese di lite. Ric. 2017 n. 06039 sez. S2 -ud. 19-05-2022 -3- 5. I coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno interposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi di censura, avverso la sentenza di secondo grado. 6. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], n. 1039 Palermo non si è costituito. 7. Il ricorso è stato avviatoalla trattazione in camera di consiglio ai sensi degli art. 375 comma 2 e 380-bis.1 c.p.c. 8. In prossimità dell’udienza i ricorrenti hanno depositato memoria exart. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. -Con il ricorso per cassazione la pronuncia della Corte di Appello di Palermo n. 117/2016 è censurata limitatamente a l capo in cui ha rigettat o la richiesta di invalidità della delibera condominiale del 9 febbraio 1995, avverso la quale vengono avanzati quattro motivi di doglianza. Si tratta della delibera con la quale, al punto 7 dell’ODG, riguardante “Determinazioni circa gli oneri condominiali a carico della [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro,della ditta Fenicia e del signor Caruso”,è stato così deliberato: “L'Amministratore riferisce che in passato gli oneri condominiali relativiai servizi di: uso cancello di ingresso,illuminazione di parti comuni e consumo di energia elettrica,pulizia delle stesse , spese di amministrazione e tut to quanto è comune,non sono stati caricati sui soggetti indicati nel punto numero 7.L'assemblea all'unanimità delibera che d'ora in poi detti oneri vengono imposti anche a carico di essi”. Rispetto ad essa la Corte di Appello di Palermo, dopo avere condiviso il rilievo del Tribunale sul tenore delle doglianze avanzate avverso la stessa ( “ peraltro genericamente e confusamente esposte nell’atto introduttivo”) e avere ricordato che “gli appellati sono menzionati tra i condomini tenuti alla Ric. 2017 n. 06039 sez. S2 -ud. 19-05-2022 -4- partecipazione delle spese relative alle parti comuni di cui alla tabella A, che, come ha osservato il Tribunale, non è mai stata impugnata”, ha escluso che l’estensione delle spese condominiali indicate al punto 7 dell’ordine del giorno potesse costituire oggetto di impugnazione della delibera che, del tutto legittimamente, ha imputato ai coniugi Caruso oneri condominiali relativi a beni certamente comuni anche a loro. 2. –Il primo motivo è così rubricato: “Nullità della sentenza per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c.) per avere la Corte di A ppello ritenuto valida la delibera condominiale del 9 . 2 . 1995 che ha imputato ai sigg.riCaruso e Mangano spese per beni e servizi a loro non comuni e da cui in passato erano stati sempre esclusi, pur riconoscendo che gli stessi sono tenuti alla contribuzione solo per le spese di cui al la tabella A del regolamento condominiale contrattuale”. Il secondo motivo censura l a sentenza impugnata per le seguenti ragioni: “ V iolazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c. (art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c.) per avere la Corte di Appello ritenuto valida la delibera condominiale del 09/02/1995 con una motivazione contraddittoria, incoerente e manifestamente illogica”. 2.1. - I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto, a dispetto dei diversi vizi denunciati, risultano sostanzialmente medesime le ragioni di doglianza avanzate contro la sentenza della corte di merito. Con il primo motivoi ricorrenti ritengono , invero , affetta da nullità la sentenza impugnatain quanto, pur riconoscendo che i signori C arus o e Mangano sono tenuti solamente alla partecipazione delle spese relative alle parti comuni della tabella A allegata al regolamento condominiale avente natura Ric. 2017 n. 06039 sez. S2 -ud. 19-05-2022 -5- contrattuale, ha imputato agli stessi le spese condominiali elencate al punto 7 della citata deliberache non rientra vano i n detta tabella: da qui, la irriducibile contradditorietà e illogicità manifesta della sentenza tale da determinarne la nullità della stessa per mancanza del requisito essenziale della sua motivazione. L'affermata inconciliabilità tra il riconoscimento in capo ai ricorrenti dell’obbligo di contribuzione alle sole spese condominiali, indicate alla tabella A del regolamento condominiale, e la ritenuta legittimità della delibera del 09.02.1995 con la quale sono state loro attribuite spese non rientranti nella suddetta tabella sorregge anche il secondo motivo di ricorso, volto a denunciare la contraddittorietà , incoerenza e manifesta illogicità della decisione di secondo grado, sotto l’egida questa volta della violazione dell’art. 132 comma 2, n. 4 (e art. 118 disp. att. c.c.) in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3. Comproverebbe ulteriormente tale illogicità l’accoglimento dell’impugnativa verso altra deliber a condominiale – quella del l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] – che imputava ai ricorrenti le spese per “cancelli”, “ esattamente identiche ”, secondo gli istanti, a quelle che invece con la delibera in questione sarebbero state incluse tra le spese comuni. Le censure appaiono mal poste e risultano comunque inammissibili. A seguito della riforma dell’art. 360 c.p.c., n. 5 come modificato dallaL. n. 134 del 2012, il vizio denunciabile è limitato all’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione fra le parti, essendo stata così sostituita la precedente formulazione (“omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio”). [OSCURATO:PERSONA]. 2017 n. 06039 sez. S2 -ud. 19-05-2022 -6- riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata (a prescindere dal confronto con le risultanze processuali). Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque la rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (cfr. Cass. S.U. 8053/2014). Pertanto, non sono più consentite nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, non po tendo essere sollevate doglianze per censurare la correttezza logica del percorso argomentativo del giudice del merito, a meno che non sia denunciato come incomprensibile il ragionamento ovvero che la contraddittorietà delle argomentazioni si risolva nella assenza o apparenza della motivazione (in tal caso, il vizioè deducibile quale violazione della legge processualeex art. 132 c.p.c.) (Cass. S.U. n. 8054/2014). E tuttavia, pur avendo i ricorrenti dedotto la violazione di quest’ultima norma - sia pure invocando, tra quelli elencati dall’art. 360 c.p.c.,un vizio non corretto (e a tacere del fatto che il motivo di ricorso con il quale si censura un vizio individuandone erroneamente la tipologia sarebbe di per séinammissibile: Cass.nn. 7267/2012; 4965/2018) - manca n el caso di specie quel Ric. 2017 n. 06039 sez. S2 -ud. 19-05-2022 -7- contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili che rende impossibile l'individuazione del "thema decidendum" e che rende incomprensibili le ragioni poste a fondamento della decisione, che soligiustificherebbero la nullità della sentenza per omessa motivazione (Cass. n. 16581/2009; Cass. n. 19956/2017). La motivazione addotta dalla Corte di Appello di Palermo contiene le argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisionee non rivelaneppure l’incoerenza prospettata dai ricorrenti. 3.-Con il terzo motivo viene indicata la violazione dell’art.1123 c.c., ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., per aver il Giudice di seconde cure dichiarato legittima la delibera del 09.02.1995 anche nella parte in cui ha attribuito ai ricorrenti spese per servizi di cui gli stessi non hanno usufruito, in spregio al principio secondo cui le spese relative a cose destinate a servire i condomini in misura diversa devono essere ripartite proporzionalmente all’uso fattone. Anche questo motivo è inammissibile per più di una ragione. Anzitutto il suo contenuto prospetta un riesame nel merito non consentito in questa sede, come si evince chiaramente dalla parte espositiva del motivo (pag. 12 del ricorso) nella quale si fa riferimento ad oneri di pagamento per spese del cancello di ingresso, illuminazione di parti comuni e consumi di energia elettrica, pulizia ecc., postula ndo e richiedendoun confronto con la conformazione dei luoghi e con i locali di proprietà deiricorrenti. Il profilo di censura difetta anche di autosufficienza , là dove richiama una CTU svolta in altro giudizio che comproverebbe l’assenza di spese comuni, senza indicare il numero del documento e senza riportare i passaggi significativi di tale relazionea sostegno della tesi assunta . Ric. 2017 n. 06039 sez. S2 -ud. 19-05-2022 -8- Solo nella memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. i ricorrent i affermano poi che l’esonero dalle spese in questione, poggiando su un regolamento di natura convenzionale che deroga a lla disciplina legale di ripartizione delle spese ex artt. 1123 c.c. richiede, per la sua modifica, l’unanimità dei consensi dei condomini, mancante nella specie. Anche a questo riguardo i ricorrenti non hanno assolto all’onere loro spettante - per non incorrere in una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ove una determinata questione giuridica non risulti trattata nella sentenza impugnata - non solo di allegarne l'avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbiano provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. n. 2038/2019; 28060/2018). 4.-Con il quarto motivo , denunciando la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.,i ricorrenti censurano la parte della sentenza di secondo grado relativa al governo delle spese processuali, per avere la Corte territoriale disposto la integrale compensazione d elle spese processuali tra le parti, nonostante le domande spiegate dal Condominio siano state pressoché interamente rigettate in entrambi i gradi del giudizio di merito. Il motivo è infondato. Dal secondo comma dell'art. 92 c.p.c. si ricava il principio per cui il giudice, potendo compensare in tutto o in parte le spese, anche in difetto di soccombenza reciproca, a fortiorinon è tenuto a rispettare una proporzione esatta e diretta fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico della parte soccombente. Rientra, infatti, nel potere discrezionale del Ric. 2017 n. 06039 sez. S2 -ud. 19-05-2022 -9- giudice di merito la valutazione delle proporzioni della reciproca soccombenza e la determinazione delle proporzioni in cui le spese giudiziali debbono ripartirsi o compensarsi fra le parti, con esclusione, quindi, di ogni controllo in sede di legittimità (Cass.n. 289/1966; n. 2149/2014). 5.- I l ricorso va dunque rigettato. Non vi è ragione di statuire sulle spese, non avendo parte intimatasvolto difese. 6.- Stante l’esito, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrentidi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13 comma 1 bis, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrent i di u