CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 15153/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Venezia 1'8 aprile 2021 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Vicenza il 10 gennaio 2020, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), del d. 1gs. 30 aprile 1992, n. 285, per avere guidato un'auto in stato di ebbrezza alcoolica (tasso alcoolemico 2,6 grammi / litro), fatto commesso il 16 gennaio 2017, in ora notturna e provocando un incidente stradale, e, in conseguenza, con le attenuanti generiche stimate equivalenti rispetto all'aggravante di cui al comma 2-bis dell'art. 186 del codice della strada, lo ha condannato alla pena stimata di giustizia, condizionalmente sospesa; ha anche revocato la patente di guida. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a quattro motivi, con i quali lamenta promiscuamente violazione di legge e difetto motivazionale. 2.1. Con il primo motivo censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., la cui applicazione era stata richiesta - si sottolinea - non soltanto dalla Difesa ma anche dalla Procura Generale della Corte di appello. Richiamato al riguardo l'insegnamento di Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, che ha puntualizzato, tra l'altro, che ad un tasso pur elevato potrebbe corrispondere, in ipotesi, una condotta priva di àle_gn pregiudizio, si evidenzia come la Corte di merito non abbia preso in considerazione una pluralità di elementi illustrati con il secondo motivo di appello (pp. 13-15): la tenuità del danno (uscita fuori strada secondaria, causa nevischio, senza traffico, senza coinvolgimento di altri veicoli, senza feriti e con soli danni materiali non rilevanti), la mancanza di una guida pericolosa, l'assenza di contestazioni di violazioni del codice della strada, l'esiguità del danno, l'occasionalità della condotta, il basso grado di colpevolezza dell'imputato, il comportamento collaborativo tenuto, la giovane età e la assoluta incensuratezza. Si sottolinea anche che non è stato verificato se l'uscita di strada dell'auto sia, in realtà, dovuta allo stato di ebrezza ovvero alle condizioni del fondo stradale innevato. 2.2. Con il secondo motivo si duole della mancata esclusione dell'aggravante della causazione di un incidente stradale. Si rammenta preliminarmente che la Corte di appello ha affermato (p. 4) la sussistenza dell'aggravante in ragione della autonoma fuoriuscita dalla sede stradale del veicolo che viaggiava su fondo stradale asciutto e con illuminazione sufficiente: avrebbe così trascurato la circostanza che, ad avviso dell'imputato, 4 AZi r l'incidente sarebbe avvenuto per una at1tà. La Corte di appello avrebbe addirittura confuso procedimento ovvero travisato l'avvenimento fenomenico. Tramite la teste introdotta dalla Difesa si sarebbe dimostrato che quella sera il fondo stradale era difficoltoso, perché aveva nevicato nei giorni precedenti, circostanza avallata anche dalla produzione da parte dell'imputato dei bollettini meteo, trascurata anch'essa dalla Corte territoriale, che si è affidata solo a quanto affermato dagli agenti accertatori, i cui verbali non sarebbero attendibili - si assume - in quanto non contenenti quanto realmente accaduto (ad esempio, non contenenti il fatto che Graziani era stato accompagnato in Ospedale dagli agenti e non già dall'ambulanza, come invece affermato dagli stessi). Difetterebbe la prova del nesso tra lo stato di ebrezza e la causazione dell'incidente stradale. 2.3. Mediante il terzo motivo [OSCURATO:PERSONA] denuncia la ritenuta contraddittorietà ed insufficienza dei motivi con riferimento alla tempistica con cui sono stati eseguiti i rilievi circa la presenza di alcool. Vi sarebbe omissione di pronunzia quanto al motivo di appello incentrato sulla mancata certezza circa il lasso temporale intercorrente tra l'incidente e la effettuazione degli esami del sangue. I testi escussi in primo grado, infatti, avrebbero operato confusione ed avrebbero errato nella ricostruzione dei fatti, probabilmente confondendo - si afferma - il caso con un altro. Non corrisponderebbe al vero quanto affermato dalla Corte territoriale a proposito del decorso di un'ora e mezzo circa tra l'incidente e l'effettuazione dell'esame a causa della confusione - si assume - operata dai testimoni introdotti dal P.M. Appare illogico che l'imputato, dopo tre ore dal fatto, sia stato mandato a casa a piedi, poiché, se fosse stato effettivamente ubriaco, è ragionevole pensare che gli agenti lo avrebbero accompagnato (p. 13 del ricorso). 2.4. Oggetto del quarto ed ultimo motivo di doglianza è la correttezza del metodo seguito per il prelievo ematico, cioè il metodo innmunometrico EMIT, che sarebbe un metodo facilmente alterabile, per tutta una serie di ragioni, a differenza dei più attendibili metodi basati sulla spettrometria e sui gas- cromatog rafi. Si sottolinea anche che si è trattato di un controllo effettuato una sola volta, senza seconda verifica, come invece previsto dalle linee guida e dalla legge: secondo le linee-guida richiamate nel ricorso e secondo la dottrina - tossicologia forense - deve infatti escludersi il valore di un accertamento svolto attraverso una unica prova.Richiamata infine giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, stimata pertinente, sottolineato che nel caso di specie non sussisterebbero elementi sintomatici dello stato di ebbrezza, si chiede l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il P.G. della S.C. nella requisitoria scritta del 27 dicembre 2021 ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Premesso che il reato alla data dell'udienza non risulta prescritto, il ricorso è fondato, nei limiti e per le ragioni di cui appresso. 2. Appare opportuno esaminare preliminarmente il secondo ed il terzo dei motivi, il cui esame precede logicamente quello degli altri. 2.1. Tramite il secondo motivo il ricorrente, come in effetti segnalato dal P.G., prima ipotizza che la Corte di appello abbia "confuso procedimento", poi riconosce avere la stessa fatto affidamento su quanto asserito dagli agenti accertatori e, dopo avere affermato che i verbali non sarebbero attendibili, propone un diverso apprezzamento, soggettivamente stimato preferibile, delle risultanze relative al fondo stradale e all'illuminazione: il ragionamento del ricorrente si sostanzia dunque in una ricostruzione meramente avversativa ed in fatto. 2.2. Con il terzo motivo la Difesa introduce il tema della ritenuta illogicità/contradditorietà delle dichiarazioni del testimone [OSCURATO:PERSONA] ma solo disco.rsivamente e senza svolgere una effettiva e puntualek critica della motivazione della decisione. Entrambi i motivi vanno, pertanto, disattesi. 3. Diverso discorso deve farsi per il quarto motivo di ricorso: la Corte di appello, infatti, come puntualmente denunziato dalla Difesa, non si confronta con il tema del metodo di accertamento, che era oggetto esplicito del secondo motivo di appello (pp. 9-12). La rilevata omissione di pronunzia impone l'annullamento, da disporsi con rinvio, della sentenza impugnata. Resta assorbito il motivo inerente l'eventuale sussistenza nel caso. di specie della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (al cui proposito la Difesa aveva con il secondo motivo di appello fornito una ampia serie di elementi ipoteticamente idonei al riconoscimento della causa di non punibilità, sui quali la sentenza non si sofferma), poiché esso presuppone logicamente l'accertata sussistenza degli elementi, oggettivi e soggettivo, di un reato. 4. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi già reiteratamente affermati dalla S.C. e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente n. 84 dell'8 giugno 2016. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, ad altra Sezione della Corte di appello di