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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 maggio 2024

Cassazione n. 44352/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Nel procedimento a carico del medesimo avverso la ordinanza del 16/05/2024 del tribunale di Livorno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost.

Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale di Livorno adito in relazione al sequestro di manufatti di proprietà di [OSCURATO:SOCIETA] e dati in locazione in favore di M.M. [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., disposto in relazione ad ipotesi di reato edilizio, sub specie di modifica di uso abusiva, rigettava la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] mediante il proprio difensore hanno proposto ricorso per cassazione.

3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con l'unico motivo dedotto rappresentano vizi di violazione di legge in relazione all'art. 23 ter del DPR 380/01 e della L. della regione Toscana n. 65/2009 alla luce della cui normativa sarebbe da ritenersi legittimo l'uso impresso ai manufatti in sequestro, trattandosi pur sempre di immobili destinati ad uso commerciale compatibile con la destinazione urbanistica della zona interessata.

Senza che sia mai intervenuta una modifica di uso urbanisticamente rilevante.

Il tribunale avrebbe invece erroneamente preso in peculiare considerazione il concetto della valorizzazione di prodotti agricoli.

4. [OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo ha dedotto il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 23 ter del DPR 380/01 e 99 della L. della regione Toscana n. 65/2009 oltre che in ordine all'art. 36.6.1. della Variante al R.U. del Comune di Capoliveri.

Anche tale ricorrente sostiene che alla luce della predetta normativa sarebbe da ritenersi legittimo l'uso impresso ai manufatti in sequestro, trattandosi pur sempre di immobili destinati ad uso commerciale compatibile con la destinazione urbanistica della zona interessata.

Senza che sia mai intervenuta una modifica di uso urbanisticamente rilevante.

5. Con il secondo motivo deduce la violazione di norme processuali in ordine all'art. 125 comma 3 cod. proc. pen. in relazione all'art. 321 cod. proc. pen., con riferimento al periculum in mora.

Si contesta l'assenza di motivazione a sostegno del rilevato periculum.

6. Preliminarmente va rilevato che essendo stata disposta la restituzione del bene di riferimento in sequestro, è intervenuta rinunzia al ricorso da parte del ricorrente [OSCURATO:PERSONA].

Analoghe rinunzie sono state presentate dagli altri ricorrenti.

Ricorre in tal caso l'applicabilità del principio per cui in tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato nè al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza. (Fattispecie di restituzione della cosa sequestrata dopo la proposizione del ricorso avverso il provvedimento di sequestro) (Sez. 4 - , n. 45618 del 11/11/2021 Rv. 282549 - 01).

Alla stregua della predetta rinuncia, i ricorsi devono essere dichiarati pertanto inammissibili senza condanna alla spese e al pagamento di ammenda.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Nel procedimento a carico del medesimo avverso la ordinanza del 16/05/2024 del tribunale di Livorno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale di Livorno adito in relazione al sequestro di manufatti di proprietà di [OSCURATO:SOCIETA] e dati in locazione in favore di M.M. [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., disposto in relazione ad ipotesi di reato edilizio, sub specie di modifica di uso abusiva, rigettava la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] mediante il proprio difensore hanno proposto ricorso per cassazione. 3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con l'unico motivo dedotto rappresentano vizi di violazione di legge in relazione all'art. 23 ter del DPR 380/01 e della L. della regione Toscana n. 65/2009 alla luce della cui normativa sarebbe da ritenersi legittimo l'uso impresso ai manufatti in sequestro, trattandosi pur sempre di immobili destinati ad uso commerciale compatibile con la destinazione urbanistica della zona interessata. Senza che sia mai intervenuta una modifica di uso urbanisticamente rilevante. Il tribunale avrebbe invece erroneamente preso in peculiare considerazione il concetto della valorizzazione di prodotti agricoli. 4. [OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo ha dedotto il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 23 ter del DPR 380/01 e 99 della L. della regione Toscana n. 65/2009 oltre che in ordine all'art. 36.6.1. della Variante al R.U. del Comune di Capoliveri. Anche tale ricorrente sostiene che alla luce della predetta normativa sarebbe da ritenersi legittimo l'uso impresso ai manufatti in sequestro, trattandosi pur sempre di immobili destinati ad uso commerciale compatibile con la destinazione urbanistica della zona interessata. Senza che sia mai intervenuta una modifica di uso urbanisticamente rilevante. 5. Con il secondo motivo deduce la violazione di norme processuali in ordine all'art. 125 comma 3 cod. proc. pen. in relazione all'art. 321 cod. proc. pen., con riferimento al periculum in mora. Si contesta l'assenza di motivazione a sostegno del rilevato periculum. 6. Preliminarmente va rilevato che essendo stata disposta la restituzione del bene di riferimento in sequestro, è intervenuta rinunzia al ricorso da parte del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Analoghe rinunzie sono state presentate dagli altri ricorrenti. Ricorre in tal caso l'applicabilità del principio per cui in tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato nè al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza. (Fattispecie di restituzione della cosa sequestrata dopo la proposizione del ricorso avverso il provvedimento di sequestro) (Sez. 4 - , n. 45618 del 11/11/2021 Rv. 282549 - 01). Alla stregua della predetta rinuncia, i ricorsi devono essere dichiarati pertanto inammissibili senza condanna alla spese e al pagamento di ammenda. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi. Così deciso i
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