CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 maggio 2023
Cassazione n. 28625/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della -Corte di Appello di Venezia di conferma della condanna del Tribunale di Verona in ordine al reato di cui all'art. 189, comma 6 e 7 , d.lgs 30 aprile 1992 n. 285, commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 7 ottobre 2018. Rilevato che il motivo del ricorso, volto a contestare la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla affermazione della responsabilità, è inammissibile, in quanto costituito da doglianze di mero fatto e meramente reiterativo di censura già dedotta con i motivi di impugnazione e disattesa con argomenti puntuali e non illogici: la Corte di Appello ha valorizzato, in tal senso, le dichiarazioni della persona offesa che aveva riconosciuto nell'imputato il conducente del mezzo investitore, nonché la vaghezza e l' imprecisione delle dichiarazioni dei testi a difesa in ordine agli spostamenti del ricorrente alla data del commesso reato. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA] nsore [OSCURATO:PERSONA]