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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 settembre 2023

Cassazione n. 48600/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che i motivi di ricorso (e della memoria, in cui non vengono sviluppati profili nuovi), che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 628 comma secondo, 582, 585, 576 e 581 cod. pen. per mancato assorbimento del reato di lesioni in quello di rapina, nonché la contraddittorietà della motivazione e la violazione di legge in ordine agli artt. 81, 132, 133 e 61 n. 4 cod. pen., sono generici poiché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata sulla prova di tutti gli elementi costitutivi dei reati ascritti: segnatamente, l'integrazione della "malattia" quale discrimen tra le due fattispecie ha correttamente consentito il rigetto dell'invocato assorbimento del reato di lesioni in quello di rapina; si veda, ancora, pag. 3 in punto di congruità della pena inflitta, in conformità dei parametri imposti dagli artt. 132 e 133 cod. pen.); considerato che conseguentemente l'aspecificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità del ricorso, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de o in Roma, il 12/09/2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che i motivi di ricorso (e della memoria, in cui non vengono sviluppati profili nuovi), che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 628 comma secondo, 582, 585, 576 e 581 cod. pen. per mancato assorbimento del reato di lesioni in quello di rapina, nonché la contraddittorietà della motivazione e la violazione di legge in ordine agli artt. 81, 132, 133 e 61 n. 4 cod. pen., sono generici poiché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata sulla prova di tutti gli elementi costitutivi dei reati ascritti: segnatamente, l'integrazione della "malattia" quale discrimen tra le due fattispecie ha correttamente consentito il rigetto dell'invocato assorbimento del reato di lesioni in quello di rapina; si veda, ancora, pag. 3 in punto di congruità della pena inflitta, in conformità dei parametri imposti dagli artt. 132 e 133 cod. pen.); considerato che conseguentemente l'aspecificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità del ricorso, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de o in Roma, il 12/09/2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 48600/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris