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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 maggio 2024

Cassazione n. 23170/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Flavia ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Genova ha confermato quella del Tribunale cittadino di condanna della predetta per il reato di cui all'art. 186, c. 2, lett. c) [tasso di 2,11 g/I] e 2-bis e 2-sexies, codice strada; ritenuto che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), le doglianze risultando reiterative in punto affermazione della penale responsabilità, avendo i giudici territoriali dato conto della infondatezza della ricostruzione difensiva, con un ragionamento che, siccome scevro da profili di manifesta illogicità o contraddittorietà, deve ritenersi estraneo al vaglio di legittimità, essendosi la difesa limitata a opporre la sua diversa valutazione, proponendola a questo giudice come più corretta; che anche il diniego del beneficio della sospensione condizionale è stato congruamente motivato, alla luce della precedente revoca del procedimento di messa alla prova, per essere stata la violazione posta in essere durante il periodo di prova per analogo reato; che, infine, il motivo inerente alla causa di non punibilità non è stato dedotto con il gravame (come peraltro affermato in ricorso) e non è pertanto deducibile in questa sede a norma dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen. (sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306-01; n. 26721 del 26/4/2023, Bevi/acqua, Rv. 284768-02), dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento a punto della decisione sul quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316-01); che neppur può porsi mente alla recente novella [art. 1, comma, lett. c), d.

Igs. n. 150/2022] che ha interessato l'art. 131 bis, cod. pen., trattandosi di reato che era già incluso quoad poenam tra quelli per i quali può essere ritenuta la particolare tenuità del fatto, l'intervento novellatore avendo riguardato un ulteriore profilo (condotta susseguente al reato) che la difesa non ha introdotto nel presente giudizio; che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 29 maggio 2024 La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA] errantí QL Ì

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Flavia ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Genova ha confermato quella del Tribunale cittadino di condanna della predetta per il reato di cui all'art. 186, c. 2, lett. c) [tasso di 2,11 g/I] e 2-bis e 2-sexies, codice strada; ritenuto che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), le doglianze risultando reiterative in punto affermazione della penale responsabilità, avendo i giudici territoriali dato conto della infondatezza della ricostruzione difensiva, con un ragionamento che, siccome scevro da profili di manifesta illogicità o contraddittorietà, deve ritenersi estraneo al vaglio di legittimità, essendosi la difesa limitata a opporre la sua diversa valutazione, proponendola a questo giudice come più corretta; che anche il diniego del beneficio della sospensione condizionale è stato congruamente motivato, alla luce della precedente revoca del procedimento di messa alla prova, per essere stata la violazione posta in essere durante il periodo di prova per analogo reato; che, infine, il motivo inerente alla causa di non punibilità non è stato dedotto con il gravame (come peraltro affermato in ricorso) e non è pertanto deducibile in questa sede a norma dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen. (sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306-01; n. 26721 del 26/4/2023, Bevi/acqua, Rv. 284768-02), dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento a punto della decisione sul quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316-01); che neppur può porsi mente alla recente novella [art. 1, comma, lett. c), d. Igs. n. 150/2022] che ha interessato l'art. 131 bis, cod. pen., trattandosi di reato che era già incluso quoad poenam tra quelli per i quali può essere ritenuta la particolare tenuità del fatto, l'intervento novellatore avendo riguardato un ulteriore profilo (condotta susseguente al reato) che la difesa non ha introdotto nel presente giudizio; che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 29 maggio 2024 La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA] errantí QL Ì
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