CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 09675/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TORINO 19A, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 9 maggio 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino ha disposto, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. e con procedura de plano, la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza emessa il 19 maggio 2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il cui dispositivo conteneva la fallace indicazione — per difetto e nella misura di due mesi di reclusione — della pena complessivamente irrogata all'imputato e di quella eseguibile all'esito del giudizio di cassazione. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale eccepisce violazione della legge processuale e vizio di motivazione per avere il Giudice per le indagini preliminari adottato la decisione impugnata, pur ineccepibile nel merito, senza prima instaurare il contraddittorio, in tal modo precludendogli la possibilità di dedurre l'errore di fatto, imputabile al giudice di legittimità, tradottosi nell'omettere di prendere atto della sopravvenuta improcedibilità di uno dei reati a lui ascritti, e costringendolo a proporre, sul punto, apposito ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen.. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché non sorretto da concreto interesse. 2. La giurisprudenza di legittimità, al cui consolidato indirizzo il Collegio intende attenersi, ha chiarito che «L'adozione "de plano", senza fissazione della camera di consiglio ed avviso alle parti, del provvedimento di correzione di errore materiale comporta una nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen. che può essere dedotta con il ricorso per cassazione soltanto qualora il ricorrente indichi un concreto interesse a partecipare all'udienza camerale» (Sez. 1, n. 20984 del 23/06/2020, Zampollo, Rv. 279219 - 01; Sez. 5, n. 28085 del 04/06/2019, Blasizza, Rv. 277247 - 01). Nel caso di specie, Coluccio, nell'ammettere che la correzione di errore materiale è, nel merito, esente da vizi, lamenta esclusivamente che il rispetto delle prescritte norme procedurali, con fissazione di udienza camerale ed avviso alle parti, gli avrebbe fornito il destro, in via del tutto incidentale ed occasionale, per proporre una questione che, in sé, nulla a che vedere con la modifica del dispositivo della sentenza del 19 maggio 2020 e che, peraltro, egli, per sua stessa ammissione, ha fatto autonomamente valere attraverso l'introduzione della pertinente impugnazione straordinaria. Tangibile appare, dunque, l'originaria carenza di interesse dell'odierno ricorrente il quale, in caso di instaurazione del contraddittorio e partecipazione all'udienza camerale, non avrebbe potuto spendere argomenti o allegare elementi idonei ad influire sulla decisione adottata ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen.. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per originaria carenza di interesse e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa