CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05746/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t OSSERVA Ritenuto che quanto alla responsabilità in ordine al reato contestato il primo motivo è manifestamente infondato rispetto alla attribuzione all'imputato della sostanza stupefacente rinvenuta nell'appartamento, che proprio l'imputato era <fiuto visto gettare dal balcone, essendo rinvenuta nella camera del ricorrente sia la somma verosimile provento della pregressa illecita unitaria attività di spaccio sia la strumentazione per il suo trattamento; Ritenuto che il secondo motivo è riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito /che ha escluso ineccepibilmente la ricorrenza della ipotesi attenuata sul rilievo dell'elevato numero di dosi ricavabili, dalla pluralità di sostanze e dalla organizzazione della attività, oltre che dallo spessore della attività illecita facente personalmente capo al ricorrente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18.11.20