CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 2021
Cassazione n. 05492/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; n. 27519/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché concerne le convergenti valutazioni discrezionali sviluppate dai Giudici di merito, sulla base di plausibili e pertinenti massime di esperienza senza incorrere in fallacie logiche, con argomentazioni che spiegano le ragioni per le quali le modalità di detenzione della sostanza stupefacente la fanno ricondurre a finalità di spaccio e non di uso personale (pp. 9-10). 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16/12/2021 Il Presidente estensore [OSCURATO:PERSONA] ostanzo [OSCURATO:PERSONA]-:7