CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04533/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2020 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato, riducendo la durata delle pene accessorie fallimentari, la sentenza del 15 maggio 2018 del Tribunale di Palermo che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale e lo aveva condannato alla pena di giustizia, nonché alle pene accessorie fallimentari ed alla interdizione per anni cinque dai pubblici uffici. [OSCURATO:PERSONA] si contesta di avere, quale titolare della ditta FINDAR di [OSCURATO:PERSONA], dichiarato fallito il 29 ottobre 2014, occultato le scritture contabili in modo da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari allo scopo di procurare a se stesso un ingiusto profitto. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Sostiene che la Corte di appello si è limitata a riportare per esteso la motivazione della sentenza di primo grado ed a dichiarare in modo apodittico di condividerla, senza dare risposta ai motivi di gravame. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione della sua penale responsabilità. La Corte di appello aveva motivato la condanna asserendo che l'imputato aveva omesso di depositare le scritture contabili relative agli ultimi tre anni prima del fallimento ed aveva agito in tal modo onde procurare un profitto a se stesso o arrecare un danni ai creditori. Sostiene il ricorrente di avere tenuto un comportamento corretto con gli organi fallimentari, dichiarando che l'attività di impresa era cessata nel 2009 e la partita IVA era stata cancellata nel 2010, e l'omessa tenuta delle scritture contabili era avvenuta senza che egli si rendesse conto che ne sarebbe conseguita l'impossibilità, in caso di fallimento, di ricostruire il patrimonio o il movimento degli affari. Ricorreva una condotta colposa e non dolosa e da nessun elemento emergeva che intenzionalmente egli avesse occultato le scritture contabili per arrecare a sé un profitto o un danno ai creditori. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge, sostenendo che il fatto, difettando il dolo specifico e potendo comunque ricostruirsi ali unde il patrimonio ed il movimento degli affari, andava qualificato come bancarotta semplice documentale. 3. Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello ha fornito adeguata risposta ai motivi di appello — di contenuto, peraltro, sostanzialmente identico a quello del secondo e del terzo motivo del ricorso per cassazione — evidenziando che l'imputato ha occultato le scritture contabili allo scopo di arrecare pregiudizio ai creditori e un profitto a se stesso. In particolare, la Corte territoriale ha evidenziato che l'imputato nel 2005, prima del fallimento, ha costituito unitamente a sua madre una s.r.l. avente il medesimo oggetto sociale dell'impresa poi fallita e che egli non ha inteso fornire utili indicazioni in ordine alle rimanenze di magazzino, affermando di averle alienate, senza indicare il nome dell'acquirente. Da tale atteggiamento non collaborativo del tutto correttamente i Giudici del merito hanno desunto l'intento del Bordo di ostacolare le attività degli organi fallimentari volte alla ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari onde arrecare pregiudizio ai creditori e conseguire un proprio profitto. In tal modo la Corte di appello ha fornito adeguata ed esauriente risposta ai motivi di gravame. 4. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono inammissibili perché generici, in quanto essi si limitano a reiterare gli argomenti già posti a base dei motivi di gravame, senza confrontarsi con le ragioni addotte a fondamento del rigetto dell'appello e sopra riportate. È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997 - dep. 1998, Ahmetovic, Rv. 210157; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Deve altresì osservarsi che la Corte di appello, indicando le ragioni per le quali deve ritenersi sussistente il dolo specifico del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, ha chiarito implicitamente le ragioni per le quali il fatto non può essere qualificato quale bancarotta documentale semplice, cosicché il terzo motivo di ricorso risulta comunque manifestamente infondato. Infine deve osservarsi che questa Corte di cassazione ha costantemente affermato che sussiste il reato di bancarotta fraudolenta documentale anche quando la documentazione possa essere ricostruita aliunde, poiché la necessità di acquisire i dati documentali presso terzi costituisce riprova che la tenuta dei libri e delle altre scritture contabili era tale da rendere, se non impossibile, quantomeno molto difficoltosa la ricostruzione del patrimonio o del movimento di affari (vedi, ex multis, Sez. 5, n. 21028 del 21/02/2020, Capasso, Rv. 279346). 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di