CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 novembre 2024
Cassazione n. 01422/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi generici e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 1 e 2 della sentenza impugnata sia in relazione all'esclusione della destinazione all'uso personale della sostanza che al diniego della circostanza di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che la stessa abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2024.