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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 febbraio 2020

Cassazione n. 47225/2021

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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2020 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; uditi l'avv. [OSCURATO:PERSONA]Agosto, in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per la [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello dì Roma riformava parzialmente la pronuncia di primo grado, riducendo la pena inflitta all'imputato [OSCURATO:PERSONA], e confermava nel resto la medesima pronuncia dell'Il giugno 2019 con la quale il Tribunale di Roma aveva condannato: - [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 497-bis cod. pen. (capo B), 477 e 482 cod. pen. (capo C), con fatti accertati in Roma il 6 novembre 2012, per essere stato trovato in possesso di una carta d'identità contraffatta recante la sua fotografia e per avere concorso nella falsificazione di una tessera sanitaria, documenti entrambi intestati a tal [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1982; - e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, così riqualificato il fatto contestatole al capo E), per avere, in Roma il 9 febbraio 2013, illegalmente detenuto presso la propria abitazione gr. 68,6 di miscuglio di tabacco e di marijuana, con percentuale di thc del 3,8% pari a gr. 2,606, e gr. 38,705 di hashish, con percentuale di thc del 7,5%, pari gr. 2,903, sostanze non esclusivamente destinate al consumo personale.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto due motivi.

2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen., 157 cod. pen., e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di dichiarare l'intervenuta prescrizione dei due reati addebitati, benché il rinvio della trattazione del giudizio di appello, dall'udienza del 26 febbraio 2020 a quella del 1° aprile 2020, fosse stato disposto su richiesta del difensore della coimputata [OSCURATO:PERSONA], senza l'adesione da parte del difensore del prevenuto; e che un successivo rinvio del processo fino all'udienza del 30 settembre 2020 fosse stato disposto di ufficio.

2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen., 81 cod. pen., e vizio di motivazione, per avere la Corte distrettuale ingiustificatamente disatteso la richiesta del riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto del presente processo e quelli per i quali il prevenuto era stato condannato con altra sentenza divenuta irrevocabile: illeciti, questi ultimi, parte dei quali riguardanti la detenzione illegale di stupefacente e di una pistola custoditi dall'imputato e rinvenuti dalla polizia giudiziaria il 6 novembre 2012, cioè in occasione della stessa scoperta della carta d'identità e della tessera sanitaria falsificate.

3. Contro la medesima sentenza ha proposto ricorso anche [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore, la quale ha dedotto due motivi.

3.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 190, 431 e 603 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte di merito disatteso la richiesta difensiva di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale mediante ostensione del barattolo contenente la sostanza stupefacente, costituente corpo del reato e dunque sempre visionabile dal giudice, senza alcuna verifica della rilevanza e non superfluità della prova: esame che avrebbe permesso di rilevare che il contenuto era costituito solamente da un "miscuglio di tabacco, residui di marijuana, carta bruciata e residui di filtri", non commerciabile per la sua scarsa portata drogante perché chiaramente destinato ad un consumo personale dell'interessata; e per avere così confermato la pronuncia di condanna di primo grado, benché le caratteristiche della droga rinvenuta e le percentuali di principio attivo rendessero evidente che la stessa non era destinata allo spaccio: non potendo essere a tal fine valorizzati i soli dati della eterogeneità delle sostanze e del numero di dosi ricavabili dai quantitativi in sequestro, in assenza di altri elementi sintomatici di una destinazione della droga alla vendita a terzi, come la presenza di strumentazione idonea alla divisione e al confezionamento dello stupefacente.

3.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e 131-bis cod. pen., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte di appello ingiustificatamente negato che il fatto accertato potesse essere qualificato come di lieve entità, e per avere conseguentemente escluso che l'imputata potesse beneficiare della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, in ragione della occasionalità della condotta, dello stato di incensuratezza dell'interessata e dell'assenza di elementi concreti sintomatici di una professionalità a delinquere. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile.

1.1. Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato.

Anche a voler prescindere dal computo del periodo di rinvio della trattazione del giudizio di secondo grado disposto all'udienza del 26 febbraio 2020, va rilevato che la decorrenza del termine di prescrizione dei due reati contestati all'imputato venne sospesa, ai sensi dell'art. 157, primo comma, n. 3, cod. pen., nel corso del giudizio di primo grado, per il periodo massimo di 60 giorni, in ragione del rinvio disposto all'udienza del 22 febbraio 2019 in accoglimento di una richiesta formulata per legittimo impedimento del difensore del [OSCURATO:PERSONA]; e ex lege, nel corso del giudizio dì secondo grado, ai sensi dell'art. 83, commi 4 e 9, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (e successive modifiche), in ragione del rinvio dell'udienza della trattazione del processo disposto il 1° aprile 2020, per l'intervallo fino al 30 giugno 2020, pari ad altri 91 giorni.

I reati addebitati al [OSCURATO:PERSONA], accertati il 6 novembre 2012, si sarebbero, dunque prescritti il 4 ottobre 2020, dunque in data successiva a quella di emissione della sentenza di appello.

1.2. Il secondo motivo del ricorso è inammissibile per genericità del suo contenuto.

Nella giurisprudenza di legittimità si è avuto modo ripetutamente di chiarire che il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare í rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907).

Nel caso di specie il ricorrente, ribadendo i rilievi formulati con l'atto di appello ai quali era stata data compiuta risposta nella sentenza di secondo grado, si è limitato ad enunciare il dissenso rispetto alle valutazioni compiute dalla Corte territoriale, omettendo di confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza gravata: pronuncia con la quale era stato spiegato come, ai fini dell'applicazione dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., fosse irrilevante la mera contiguità cronologica dell'accertamento dei reati oggetto del presente processo con quello di taluni dei delitti già giudicati con altra sentenza di condanna divenuta definitiva (in questo senso, tra le molte, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580); non essendo stato allegato né altrimenti acquisito agli atti alcun concreto elemento sintomatico della esistenza di un progetto criminoso unitario, cui poter riconnettere la commissione di tutti gli illeciti in esame.

1.3. La inammissibilità del ricorso rende irrilevante la circostanza che il termine di prescrizione dei reati sia scaduto, come si è anticipato, in epoca successiva alla pronuncia della sentenza oggetto dell'impugnazione portata all'attenzione di questa Corte.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

2. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] va, invece, accolto. è fondato il primo motivo dell'atto di impugnazione con riferimento all'affermazione della colpevolezza della imputata (restando così assorbito l'esame delle restanti doglianze difensive).Nel caso di specie la ricorrente non si è limitata a porre in discussione la tenuta logica della motivazione, ma ha dedotto anche la violazione di legge nella parte in cui si era ritenuta sussistente la destinazione allo spaccio, che costituisce elemento costitutivo della fattispecie contestata di detenzione illegale di droga.

Sotto questo punto di vista, va accolta la censura nella parte in cui è stata lamentata l'applicazione da parte del giudice di merito di una norma incriminatrice sul presupposto dell'accertamento dì un fatto diverso da quello contemplato nella fattispecie astratta.

Ed invero, la Corte di appello ha sottovalutato il fatto che l'imputata aveva sostenuto che quelle droghe erano da lei detenute per farne consumo personale, ed ha sostenuto, in maniera apodittica, che la destinazione allo spaccio delle sostanze fosse desumibile solo dalla loro entità ponderale.

In tal modo è stato irragionevolmente valorizzato un elemento fattuale di significato tutt'altro che univoco, tenuto conto che i quantitativi di droga erano obiettivamente esigui (marijuana con gr. 2,606 di thc e hashish con gr. 2,903 dì thc); d'altro canto, le modalità di custodia delle sostanze (che erano contenute in un barattolo di vetro, unitamente a filtri e cartine bruciate: circostanza questa dedotta dalla difesa e non smentita dagli atti) erano compatibili con una destinazione delle sostanze al consumo personale e, soprattutto, non era accertata l'esistenza di alcun concreto dato - quale, ad esempio, la disponibilità di bilancino, taglierini, buste in plastica o fogli di cellophane - seriamente collegabile ad un'attività di preparazione di dosi o confezioni singole destinate allo spaccio in favore di terzi.

Al riguardo va ribadito il principio di diritto secondo il quale la destinazione all'uso personale della sostanza stupefacente non ha natura giuridica di causa di non punibilità, poiché, al contrario, la destinazione della sostanza allo "spaccio" è elemento costitutivo del reato di illecita detenzione della stessa e, come tale, deve essere provata dalla pubblica accusa; non spetta, pertanto, all'imputato dimostrare la destinazione all'uso personale della sostanza stupefacente di cui sia stato trovato in possesso (così, tra le altre, Sez. 4, n. 39262 del 25/09/2008, Brambati, Rv. 241468).

L'impostazione argomentativa privilegiata dei giudici di merito, nella quale è ravvisabile un erroneo impiego di massime di esperienza, permette di rilevare la mancanza assoluta di prova circa l'esistenza di un elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice contestata: situazione questa nella quale si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, non essendo riconoscibile alcuna possibilità di ulteriore sviluppo motivazionale, il che rende superfluo lo svolgimento di un giudizio di rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché il fatto non sussiste.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2020 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; uditi l'avv. [OSCURATO:PERSONA]Agosto, in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per la [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello dì Roma riformava parzialmente la pronuncia di primo grado, riducendo la pena inflitta all'imputato [OSCURATO:PERSONA], e confermava nel resto la medesima pronuncia dell'Il giugno 2019 con la quale il Tribunale di Roma aveva condannato: - [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 497-bis cod. pen. (capo B), 477 e 482 cod. pen. (capo C), con fatti accertati in Roma il 6 novembre 2012, per essere stato trovato in possesso di una carta d'identità contraffatta recante la sua fotografia e per avere concorso nella falsificazione di una tessera sanitaria, documenti entrambi intestati a tal [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1982; - e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, così riqualificato il fatto contestatole al capo E), per avere, in Roma il 9 febbraio 2013, illegalmente detenuto presso la propria abitazione gr. 68,6 di miscuglio di tabacco e di marijuana, con percentuale di thc del 3,8% pari a gr. 2,606, e gr. 38,705 di hashish, con percentuale di thc del 7,5%, pari gr. 2,903, sostanze non esclusivamente destinate al consumo personale. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto due motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen., 157 cod. pen., e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di dichiarare l'intervenuta prescrizione dei due reati addebitati, benché il rinvio della trattazione del giudizio di appello, dall'udienza del 26 febbraio 2020 a quella del 1° aprile 2020, fosse stato disposto su richiesta del difensore della coimputata [OSCURATO:PERSONA], senza l'adesione da parte del difensore del prevenuto; e che un successivo rinvio del processo fino all'udienza del 30 settembre 2020 fosse stato disposto di ufficio. 2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen., 81 cod. pen., e vizio di motivazione, per avere la Corte distrettuale ingiustificatamente disatteso la richiesta del riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto del presente processo e quelli per i quali il prevenuto era stato condannato con altra sentenza divenuta irrevocabile: illeciti, questi ultimi, parte dei quali riguardanti la detenzione illegale di stupefacente e di una pistola custoditi dall'imputato e rinvenuti dalla polizia giudiziaria il 6 novembre 2012, cioè in occasione della stessa scoperta della carta d'identità e della tessera sanitaria falsificate. 3. Contro la medesima sentenza ha proposto ricorso anche [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore, la quale ha dedotto due motivi. 3.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 190, 431 e 603 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte di merito disatteso la richiesta difensiva di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale mediante ostensione del barattolo contenente la sostanza stupefacente, costituente corpo del reato e dunque sempre visionabile dal giudice, senza alcuna verifica della rilevanza e non superfluità della prova: esame che avrebbe permesso di rilevare che il contenuto era costituito solamente da un "miscuglio di tabacco, residui di marijuana, carta bruciata e residui di filtri", non commerciabile per la sua scarsa portata drogante perché chiaramente destinato ad un consumo personale dell'interessata; e per avere così confermato la pronuncia di condanna di primo grado, benché le caratteristiche della droga rinvenuta e le percentuali di principio attivo rendessero evidente che la stessa non era destinata allo spaccio: non potendo essere a tal fine valorizzati i soli dati della eterogeneità delle sostanze e del numero di dosi ricavabili dai quantitativi in sequestro, in assenza di altri elementi sintomatici di una destinazione della droga alla vendita a terzi, come la presenza di strumentazione idonea alla divisione e al confezionamento dello stupefacente. 3.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e 131-bis cod. pen., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte di appello ingiustificatamente negato che il fatto accertato potesse essere qualificato come di lieve entità, e per avere conseguentemente escluso che l'imputata potesse beneficiare della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, in ragione della occasionalità della condotta, dello stato di incensuratezza dell'interessata e dell'assenza di elementi concreti sintomatici di una professionalità a delinquere. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile. 1.1. Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato. Anche a voler prescindere dal computo del periodo di rinvio della trattazione del giudizio di secondo grado disposto all'udienza del 26 febbraio 2020, va rilevato che la decorrenza del termine di prescrizione dei due reati contestati all'imputato venne sospesa, ai sensi dell'art. 157, primo comma, n. 3, cod. pen., nel corso del giudizio di primo grado, per il periodo massimo di 60 giorni, in ragione del rinvio disposto all'udienza del 22 febbraio 2019 in accoglimento di una richiesta formulata per legittimo impedimento del difensore del [OSCURATO:PERSONA]; e ex lege, nel corso del giudizio dì secondo grado, ai sensi dell'art. 83, commi 4 e 9, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (e successive modifiche), in ragione del rinvio dell'udienza della trattazione del processo disposto il 1° aprile 2020, per l'intervallo fino al 30 giugno 2020, pari ad altri 91 giorni. I reati addebitati al [OSCURATO:PERSONA], accertati il 6 novembre 2012, si sarebbero, dunque prescritti il 4 ottobre 2020, dunque in data successiva a quella di emissione della sentenza di appello. 1.2. Il secondo motivo del ricorso è inammissibile per genericità del suo contenuto. Nella giurisprudenza di legittimità si è avuto modo ripetutamente di chiarire che il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare í rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907). Nel caso di specie il ricorrente, ribadendo i rilievi formulati con l'atto di appello ai quali era stata data compiuta risposta nella sentenza di secondo grado, si è limitato ad enunciare il dissenso rispetto alle valutazioni compiute dalla Corte territoriale, omettendo di confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza gravata: pronuncia con la quale era stato spiegato come, ai fini dell'applicazione dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., fosse irrilevante la mera contiguità cronologica dell'accertamento dei reati oggetto del presente processo con quello di taluni dei delitti già giudicati con altra sentenza di condanna divenuta definitiva (in questo senso, tra le molte, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580); non essendo stato allegato né altrimenti acquisito agli atti alcun concreto elemento sintomatico della esistenza di un progetto criminoso unitario, cui poter riconnettere la commissione di tutti gli illeciti in esame. 1.3. La inammissibilità del ricorso rende irrilevante la circostanza che il termine di prescrizione dei reati sia scaduto, come si è anticipato, in epoca successiva alla pronuncia della sentenza oggetto dell'impugnazione portata all'attenzione di questa Corte. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. 2. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] va, invece, accolto. è fondato il primo motivo dell'atto di impugnazione con riferimento all'affermazione della colpevolezza della imputata (restando così assorbito l'esame delle restanti doglianze difensive).Nel caso di specie la ricorrente non si è limitata a porre in discussione la tenuta logica della motivazione, ma ha dedotto anche la violazione di legge nella parte in cui si era ritenuta sussistente la destinazione allo spaccio, che costituisce elemento costitutivo della fattispecie contestata di detenzione illegale di droga. Sotto questo punto di vista, va accolta la censura nella parte in cui è stata lamentata l'applicazione da parte del giudice di merito di una norma incriminatrice sul presupposto dell'accertamento dì un fatto diverso da quello contemplato nella fattispecie astratta. Ed invero, la Corte di appello ha sottovalutato il fatto che l'imputata aveva sostenuto che quelle droghe erano da lei detenute per farne consumo personale, ed ha sostenuto, in maniera apodittica, che la destinazione allo spaccio delle sostanze fosse desumibile solo dalla loro entità ponderale. In tal modo è stato irragionevolmente valorizzato un elemento fattuale di significato tutt'altro che univoco, tenuto conto che i quantitativi di droga erano obiettivamente esigui (marijuana con gr. 2,606 di thc e hashish con gr. 2,903 dì thc); d'altro canto, le modalità di custodia delle sostanze (che erano contenute in un barattolo di vetro, unitamente a filtri e cartine bruciate: circostanza questa dedotta dalla difesa e non smentita dagli atti) erano compatibili con una destinazione delle sostanze al consumo personale e, soprattutto, non era accertata l'esistenza di alcun concreto dato - quale, ad esempio, la disponibilità di bilancino, taglierini, buste in plastica o fogli di cellophane - seriamente collegabile ad un'attività di preparazione di dosi o confezioni singole destinate allo spaccio in favore di terzi. Al riguardo va ribadito il principio di diritto secondo il quale la destinazione all'uso personale della sostanza stupefacente non ha natura giuridica di causa di non punibilità, poiché, al contrario, la destinazione della sostanza allo "spaccio" è elemento costitutivo del reato di illecita detenzione della stessa e, come tale, deve essere provata dalla pubblica accusa; non spetta, pertanto, all'imputato dimostrare la destinazione all'uso personale della sostanza stupefacente di cui sia stato trovato in possesso (così, tra le altre, Sez. 4, n. 39262 del 25/09/2008, Brambati, Rv. 241468). L'impostazione argomentativa privilegiata dei giudici di merito, nella quale è ravvisabile un erroneo impiego di massime di esperienza, permette di rilevare la mancanza assoluta di prova circa l'esistenza di un elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice contestata: situazione questa nella quale si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, non essendo riconoscibile alcuna possibilità di ulteriore sviluppo motivazionale, il che rende superfluo lo svolgimento di un giudizio di rinvio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché il fatto non sussiste. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa
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