CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 ottobre 1965
Cassazione n. 00163/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/10/1965 avverso il decreto del 29/04/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consig liere [OSCURATO:PERSONA]; lette/te le conclusioni del PG \e- oissk‘i Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato il decreto con cui il Tribunale della stessa città ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni due, con obbligo di soggiorno nel Comune dì residenza. [OSCURATO:PERSONA] è stato destinatario di tre DASPO a fronte di reiterate e diversificate condotte dimostrative della proclività a tenere comportamenti offensivi e oltraggiosi nonché incitanti il ricorso alla violenza e alla turbativa dell'ordine e della sicurezza pubblica in occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive. Ciò è attestazione di una personalità pericolosa, con caratteri di attualità della pericolosità atteso che i fatti presi in esame coprono sì un arco di tempo particolarmente ampio, dal 2000 al 2019, e però gli episodi sintomatici della pericolosità non si arrestano ad un tempo lontano rispetto alla pronuncia del giudice di primo grado in sede di prevenzione. L'ultimo episodio, infatti, è del 2019, e quindi temporalmente prossimo all'applicazione della misura. 2. Avverso il decreto ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che ha dedotto vizio di violazione di legge per motivazione meramente apparente in ordine al presupposto della pericolosità sociale e specificamente all'attualità della stessa. Manca del tutto il riscontro della commìssìone abituale dì delitti in un arco temporale significativo. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte. 2. Il decreto impugnato ha motivato specificamente sul requisito della attualità della pericolosità sociale, evidenziando che episodi sintomatici della pericolosità si sono avuti sino all'anno 2019, in un periodo di tempo molto vicino all'applicazione della misura. Ha a tal fine precisato che la pericolosità sociale del ricorrente è stata inquadrata nelle categorie di cui all'art. 4, lett. c) ed i), in relazione all'art. 1, lett. c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Ha quindi precisato che il ricorrente è stato raggiunto dall'ultimo, dei tre, DASPO, avente durata di dieci anni, in data 19 ottobre 2019. In occasione dei fatti che hanno dato luogo all'emissione dell'ultimo dei provvedimenti di interdizione, il ricorrente oppose resistenza agli appartenenti alle Forze dell'Ordine che lo stavano accompagnando all'uscita dello stadio calcistico, pronunciò insulti nei loro confronti e cercò pure di superare lo sbarramento e di accedere comunque agli spalti. Da qui, come si legge nell'impugnato provvedimento, nacquero ulteriori disordini con la necessità di intervento di altri appartenenti alle Forze dell'Ordine per evitare che la situazione degenerasse in una seria turbativa dell'ordine pubblico. Il ricorrente fu quindi denunciato per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Il decreto impugnato, ancora, ha fatto riferimento alle numerose frequentazioni del ricorrente, dal 2012 al 2019, con soggetti raggiunti da "procedimenti di polizia per reati, tra gli altri, contro la persona, contro il patrimonio, di associazione di stampo mafioso, di falso, nonché in materia di armi" (fl. 3). Alla luce di questa compiuta motivazione, e del consolidato principio di diritto per il quale "ai fini del giudizio sull'attualità della pericolosità sociale, è necessario accertare se al soggetto sottoposto siano attribuibili fatti, di qualunque tipo, sintomatici della persistenza di tale pericolosità, rilevando, in tal senso, anche quelli non costituenti reato. (Fattispecie in cui la Corte ha valorizzato, ai sensi dell'art.1 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, le frequentazioni con soggetti pregiudicati e l'irreperibilità alle ricerche delle forze dell'ordine, indipendentemente dalla loro connessione con la violazione della misura di prevenzione)" - Sez. 6, n. 49583 del 03/10/2018, Rv. 274434 -, le doglianze di ricorso si palesano manifestamente infondate. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de