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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 ottobre 2025

Cassazione n. 28668/2025

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18941/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. –intimata – avverso la sentenza della COMM.

TRIB.

REG.

SICILIA, n. 741/2022, depositata il 31/01/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Avviso di accertamento – sottoscrizione -delega Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA]

1. L’Agenzia delle Entrate notificava alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a vviso di accertamento con il quale rettifica va in via induttiva gli imponibili dichiarati per l’anno 2010.

L’atto impositivo era sottoscritto da «Capo team [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] su delega del Direttore provinciale dott. [OSCURATO:PERSONA]».

2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’att o impositivo innanzi alla C.t.p. di Agrigento cheaccoglieva il ricorso con sentenza confermata in appello.

La C.t.r. rilevava che la delega di firma alla quale fa riferimento l’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973 –da tenersi distinta dal diverso istituto della delega di funzioni ed anche dagli atti di conferimento di incarichi dirigenziali emanati sulla base di disposizione normativa dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale – d eve essere nominativa, motivata con indicazione delle specifiche esigenze di servizio, temporalmente circoscritta.

Evidenziava che nella fattispecie, invece, l’Agenzia delle entrate non aveva provato, come era suo onere, il corretto esercizio del potere e/o la presenza di eventuale delega al sottoscrittore in quantola delega non conteneva l’elenco delle persone fisichedelegate e il provvedimento allegato in primo grado, direttiva n. 7/12 del 30 marzo 2021, disciplinava solo i poteri conferirt i ad un gruppo di funzionari dei qualiera ignota sia l’identità che la qualifica.

3. Avverso detta sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. la quale non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unicomotivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973 n.6000.

Osserva che , sin dal primo grado di giudizio , aveva dimostrato la ritualità della delega alsottoscrittore dell’avviso di accertamento, che i Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 documenti prodotti in primo grado dimostravano per tabulas la valida sottoscrizione dell’avvisoe che dai medesimi era possibile individuare sia il nominativo del funzionario delegato che i limiti oggettivi; che, pertantosi evinceva la riconducibilità dell’atto impositivo alla sfera di volontà dell’Amministrazione ed il possesso dei requisiti soggettivi per apporre la firma.

2. Il motivo è fondato.

1. Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, la delega alla sottoscrizione dell'avvisodi accertamento a un funzionario diverso da quello istituzionalmente competenteex art. 42 d .P.R. n. 600 del 1973ha natura di delega di firma , e non di funzioni, poiché realizza un mero decentramento burocratico privo di rilevanza esterna, restando l'atto sottoscritto dal delegato imputabile all'organo delegante (cfr.tra le più recenti Cass. 18/07/2025, n. 20093,Cass. 10/01/2025, n. 689, Cass. 02/08/2024 n. 21839 ) ; ne consegue che il relativo provvedimento non richiede l'indicazione del nominativo del soggetto delegato, né della durata delladelega e delle comprovate ragioni di servizioche ne giustificano l'adozione, come invece prescritto dall'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 165 del 2001in caso di delega delle funzioni dirigenziali(Cass. n. 20093 del 2025 cit., Cass. 05/08/2024, n. 21972 ) Inoltre, nell'àmbito dell'organizzazione interna dell'Ufficio, l'attuazione di dettadelega può avvenire anche mediante ordini di servizio che individuino il delegato attraverso il riferimento alla qualifica da questi rivestita, giacché una siffatta indicazione consente la verifica ex post della corrispondenza fra sottoscrittore e destinatario delladelega stessa (cfr. Cass. n. 21839 del 2024 cit., Cass. n. 21972 del 2024 cit. Cass. n. 21839 del 2024 cit.). 2.2.La delega di firma non deve essere necessariamente allegata all'avvisodi accertamento, a pena di nullità, fermo restando che, ove il contribuente abbia contestato la sottoscrizione dell'atto e/o il difetto Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 di potere sostitutivo in capo al firmatario, l'Ufficio è tenuto a dimostrare la sussistenza di taledelega; con l'ulteriore precisazione che il deposito della stessa può avvenire anche nel giudizio di secondo grado, trattandosi di atto non attinente alla legittimazione processuale ed essendo espressamente fatta salva dall'art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti in appello, anche al di fuori degli stretti limiti imposti dall'art. 345,terzo comma cod. proc. civ.(cfr. Cass. 17/07/2019, n. 19190).

2.3. La C.t.r., limitandosi ad affermare che la documentazione prodotta dall’Ufficio non era esaustiva, non contenendo l’indicazione nominativa del delegato, le ragioni di ufficio ed il termine della delega, non si è attenuta a questi principi.

Il ricorso deve essere, pertanto,accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice del secondo grado, in diversa composizione, il quale si atterà a questi principi e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, la quale provvede

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18941/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. –intimata – avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. SICILIA, n. 741/2022, depositata il 31/01/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Avviso di accertamento – sottoscrizione -delega Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle Entrate notificava alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a vviso di accertamento con il quale rettifica va in via induttiva gli imponibili dichiarati per l’anno 2010. L’atto impositivo era sottoscritto da «Capo team [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] su delega del Direttore provinciale dott. [OSCURATO:PERSONA]». 2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’att o impositivo innanzi alla C.t.p. di Agrigento cheaccoglieva il ricorso con sentenza confermata in appello. La C.t.r. rilevava che la delega di firma alla quale fa riferimento l’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973 –da tenersi distinta dal diverso istituto della delega di funzioni ed anche dagli atti di conferimento di incarichi dirigenziali emanati sulla base di disposizione normativa dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale – d eve essere nominativa, motivata con indicazione delle specifiche esigenze di servizio, temporalmente circoscritta. Evidenziava che nella fattispecie, invece, l’Agenzia delle entrate non aveva provato, come era suo onere, il corretto esercizio del potere e/o la presenza di eventuale delega al sottoscrittore in quantola delega non conteneva l’elenco delle persone fisichedelegate e il provvedimento allegato in primo grado, direttiva n. 7/12 del 30 marzo 2021, disciplinava solo i poteri conferirt i ad un gruppo di funzionari dei qualiera ignota sia l’identità che la qualifica. 3. Avverso detta sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. la quale non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unicomotivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973 n.6000. Osserva che , sin dal primo grado di giudizio , aveva dimostrato la ritualità della delega alsottoscrittore dell’avviso di accertamento, che i Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 documenti prodotti in primo grado dimostravano per tabulas la valida sottoscrizione dell’avvisoe che dai medesimi era possibile individuare sia il nominativo del funzionario delegato che i limiti oggettivi; che, pertantosi evinceva la riconducibilità dell’atto impositivo alla sfera di volontà dell’Amministrazione ed il possesso dei requisiti soggettivi per apporre la firma. 2. Il motivo è fondato. 1. Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, la delega alla sottoscrizione dell'avvisodi accertamento a un funzionario diverso da quello istituzionalmente competenteex art. 42 d .P.R. n. 600 del 1973ha natura di delega di firma , e non di funzioni, poiché realizza un mero decentramento burocratico privo di rilevanza esterna, restando l'atto sottoscritto dal delegato imputabile all'organo delegante (cfr.tra le più recenti Cass. 18/07/2025, n. 20093,Cass. 10/01/2025, n. 689, Cass. 02/08/2024 n. 21839 ) ; ne consegue che il relativo provvedimento non richiede l'indicazione del nominativo del soggetto delegato, né della durata delladelega e delle comprovate ragioni di servizioche ne giustificano l'adozione, come invece prescritto dall'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 165 del 2001in caso di delega delle funzioni dirigenziali(Cass. n. 20093 del 2025 cit., Cass. 05/08/2024, n. 21972 ) Inoltre, nell'àmbito dell'organizzazione interna dell'Ufficio, l'attuazione di dettadelega può avvenire anche mediante ordini di servizio che individuino il delegato attraverso il riferimento alla qualifica da questi rivestita, giacché una siffatta indicazione consente la verifica ex post della corrispondenza fra sottoscrittore e destinatario delladelega stessa (cfr. Cass. n. 21839 del 2024 cit., Cass. n. 21972 del 2024 cit. Cass. n. 21839 del 2024 cit.). 2.2.La delega di firma non deve essere necessariamente allegata all'avvisodi accertamento, a pena di nullità, fermo restando che, ove il contribuente abbia contestato la sottoscrizione dell'atto e/o il difetto Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 di potere sostitutivo in capo al firmatario, l'Ufficio è tenuto a dimostrare la sussistenza di taledelega; con l'ulteriore precisazione che il deposito della stessa può avvenire anche nel giudizio di secondo grado, trattandosi di atto non attinente alla legittimazione processuale ed essendo espressamente fatta salva dall'art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti in appello, anche al di fuori degli stretti limiti imposti dall'art. 345,terzo comma cod. proc. civ.(cfr. Cass. 17/07/2019, n. 19190). 2.3. La C.t.r., limitandosi ad affermare che la documentazione prodotta dall’Ufficio non era esaustiva, non contenendo l’indicazione nominativa del delegato, le ragioni di ufficio ed il termine della delega, non si è attenuta a questi principi. Il ricorso deve essere, pertanto,accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice del secondo grado, in diversa composizione, il quale si atterà a questi principi e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, la quale provvede
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