CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 06845/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12658-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente avverso la sentenza n. 1125/2020 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 28/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Comune di Pergola, essendo munito di titolo esecutivo, iniziò l’esecuzione forzata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il debitore esecutato propose, dinanzi al Tribunale di Pesaro, una opposizione qualificata dal giudice di merito come “opposizione agli atti esecutivi”, convenendo l’aggiudicatario dell’immobile oggetto di espropriazione forzata ([OSCURATO:PERSONA]), e deducendo a fondamento dell’opposizione varie irregolarità della procedura di vendita. 3. Il Tribunale di Pesaro con sentenza n. 178/17 dichiarò l’opposizione in parte inammissibile ed in parte infondata. La sentenza fu appellatadal soccombente. 3. La Corte d’appello di Ancona con sentenza 28.10.2020 n. 1125 dichiarò inammissibile l’appello, perché concernente i capi della sentenza di primo grado che avevano deciso sui motivi di opposizione agli atti esecutivi, e che di conseguenza non erano appellabili, ma soltanto ricorribili per cassazione. 4. La Corte d’appello ritenne tuttavia di aggiungere, con ulteriore ratio decidendi, che correttamente il giudice di merito aveva dichiarato inammissibile in parte qua l’opposizione ex art. 617 c.p.c., per avere l’opponente introdotto la fase di merito senza rispettare il termine stabilito, ex art. 618 c.p.c., dal giudice dell’esecuzione col provvedimento conclusivo della fase sommaria. 5. Averso la sentenza d’appello [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Col primo motivo il ricorrente prospetta - nell’intitolazione del motivo - sia la violazione dell’art. 617 c.p.c., sia il vizio di omesso esame del fatto decisivo. Al di là di tali riferimenti, nella illustrazione del motivo il ricorrente prospetta due censure: a) la Corte d’appello non ha provveduto su tutti i motivi di gravame ad essa sottoposti; b) la Corte d’appello ha adottato una motivazione oscura e comunque insufficiente. 1.1. Il motivo è manifestamente inammissibile per estraneità di tutte e due le suddette censure alla ratio decidendi. La Corte d'appello ha dichiarato inammissibile il gravame sul presupposto che la sentenza di primo grado non poteva essere appellata, ma doveva essere impugnata per Cassazione. Tale ratio decidendinon viene investita dal primo motivo di ricorso, il quale è pertanto privo di decisività. Resta solo da aggiungere che il vizio di motivazione - anche a prescindere dal fatto che la motivazione della sentenza impugnata è chiarissima sul punto della inammissibilità - può essere prospettato solo con riferimento a questioni di fatto, ma non con riferimento a questioni processuali, rispetto alle quali rileva unicamente valutare se il giudice di merito ha rispettato o meno le norme del codice dio procedura, e non come abbia motivato la propria decisione (ex multis, Sez. L - , Ordinanza n. 29952 del 13/10/2022, Rv. 665822 -01; Sez. 2 - , Ordinanza n. 20716 del 13/08/2018, Rv. 650015 -02). E nel caso di specie la Corte d’appello ha per l’appunto rispettato le norme del codice di rito, dichiarando inammissibile l’appello proposto avverso una sentenza che aveva deciso una opposizione agli atti esecutivi, e che pertanto non era appellabile. 2. Col secondo motivo il ricorrente prospetta la violazione degli artt. 616 c.p.c. e -genericamente - del d.l. 12.9.2014 n. 132. Sostiene il ricorrente che la sentenza di appello avrebbe errato nel ritenere che la sospensione feriale dei termini processuali non si applicasse alla fase di merito dell’opposizione da lui proposta. 2.1 Anche questo motivo è inammissibile. In primo luogo, lo è perché il rigetto del primo motivo di ricorso, determinando la formazione del giudicato interno sull’inammissibilità del gravame, rende superfluo l’esame di qualsiasi ulteriore questione. In secondo luogo lo è perché le affermazioni impugnate col secondo motivo di ricorso sono state compiute dalla Corte d’appello ad abundantiam, e sono prive di contenuto decisorio. Infatti la Corte d’appello, dichiarando inammissibile il ricorso perché proposto contro una sentenza inappellabile, si è per ciò solo spogliata dalla potestas iudicandi, sicché tutte le ulteriori considerazioni o statuizioni sul merito della controversia, contenute nella sentenza impugnata, debbono ritenersi tamquam non essent, come ripetutamente affermato da questa Corte (per tutti, Sez. U, Sentenza n. 3840 del 20/02/2007, Rv. 595555 -01). 3. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 2.400, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma,