CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 agosto 2026
Cassazione n. 24360/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ia IV Novembre 25, in persona del presidentedel consiglio di amministrazione e legale rappresentante architetto DonatellaPiccoli (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa, giusta procura alleliti in atti, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), constudio in Milano, via Montenapoleone 21, e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con studio in Mondovì (CN), via Piandellavalle 6.- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA].controricorrentenonchè contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 11120/2023Numero sezionale 3121/2026Numero di raccolta generale 24360/2026Data pubblicazione 01/08/2026LIQUIDAZIONE [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]),in persona del Curatore, dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA].- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino n. 353/2023, R.G. n.1600/2002, notificata a mezzo pec il 6 aprile 2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/7/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.Con ricorso ai sensi degli artt. 37, 40 e 121 CCII, [OSCURATO:PERSONA] avevachiesto al Tribunale di Alessandria l’apertura della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., esponendo che: (a) egli era stato socio fino al 20marzo 2015 della S.r.L. [OSCURATO:PERSONA], della quale era stato ancheamministratore fino al 26 settembre 2016; (b) come risultava dalla NotaIntegrativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2015, era creditore dell’importodi euro 1.150.000,00 nei confronti della società; (c) le richieste di restituzionedella somma non avevano avuto esito positivo.2. Il Tribunale di Alessandria, accogliendo la domanda del [OSCURATO:PERSONA],dichiarava aperta la [OSCURATO:PERSONA] della predetta società debitrice.3. Proponevano reclamo la società [OSCURATO:PERSONA] e i suoi soci e con lasentenza n. 353/2023 la Corte d’Appello di Torino confermava la decisione diprimo grado.4. La predetta sentenza è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. conricorso per cassazione, cui hanno resistito con controricorso BORROMEOMARIO e la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.RAGIONI DELLA DECISIONEPrima di esaminare i motivi di ricorso, occorre dare atto che [OSCURATO:PERSONA] CuoriS.r.l. ha rinunciato al proposto ricorso per cassazione, senza che lecontroparti abbiano accettato tale rinuncia.Occorre pertanto dichiarare estinto il giudizio.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 11120/2023Numero sezionale 3121/2026Numero di raccolta generale 24360/2026Data pubblicazione 01/08/2026Le spese del giudizio di legittimità vanno riconosciute in favore deicontroricorrenti, così valutando, oltre all’andamento del contraddittorio e aipredetti fini, anche il tenore del ricorso e la apparente infondatezza dei motiviproposti (cfr. Cass. 3194/2021, in tema di insolvenza in presenza di un creditopostergato da socio finanziatore) e l’inammissibilità del richiesto nuovoscrutinio sulla insolvenza che involge la quaestio facti. P.Q.Mdichiara estinto il giudizio; condanna la parte ricorrente al pagamento, infavore di ciascun controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in euro 3.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misuradel 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori dilegge.Così deciso in Roma, il 14.07.2026Il PresidenteMassimo Ferro