CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 maggio 2021
Cassazione n. 19959/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24462/2017R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 20, come da procura speciale in calce al ricorso –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di 2Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.g. 24462/2017 [OSCURATO:PERSONA], munito dei necessari poteri in virtù di procura speciale in data 6 ottobre 2015 Rep. n. 163824, rappresentata e difesa, come da procura allegata al controricorso e da intendersi apposta in calce al medesimo, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA], n. 23 -controricorrente- e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede testamentaria del Sig. [OSCURATO:PERSONA], deceduto il [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentata e difesa, coma da procura in data 5 maggio 2022, in calce alla rinuncia agli atti del giudizio, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima sito in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 20 -interventrice- avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 474/2017, depositata l’8 marzo 2017 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 maggio2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Orazio. [OSCURATO:PERSONA]: 1.[OSCURATO:PERSONA] di Firenze ha accolto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza emessa ex art. 7 02 - bis c.p.c. dal Tribunale di Prato con cui era stata accolta la domanda subordinata dell’investitore per inadempimento contrattuale, in relazione all’acquisto di Bond argentini in data 4 settembre 2000, in esecuzione di un contratto-quadro di intermediazione finanziaria 3Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.g. 24462/2017 sottoscritto il 15 marzo 1995, con accertamento del grave inadempimento contrattuale della banca per violazione dei doveri di corretta e completa informativa e con condanna al pagamento della somma di euro 70.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Il giudice d’appello ha evidenziato che il tribunale ha omesso di considerare la pregressa esperienza del signor Stolfi in strumenti finanziari “incidente sia sulla misura degli obblighi informativi esigibili, sia sul nesso causale tra il presunto inadempimento e il danno lamentato dal ricorrente”. Il tribunale non avrebbe tenuto conto delle caratteristiche peculiari dell’investitore interessato, che era già titolare di un ingente patrimonio quasi tutto investito in strumenti finanziari, la gran parte ad alto rischio. Inoltre, doveva essere esclusa la sussistenza del nesso causale tra l’asserito inadempimento contrattuale della banca e l’evento di danno lamentato dal ricorrente. Una volta dimostrato che lo Stolfi aveva un’alta propensione all’investimento di tipo speculativo “spettava proprio a lui fornire la prova che, di fronte alla rappresentazione del rischio insito nella scelta di acquistare titoli argentini, avrebbe mutato atteggiamento e rinunciato così all’investimento in questione “. Inoltre, la banca ha documentato con la comparsa conclusionale che lo Stolfi aveva dato ordine a [OSCURATO:PERSONA] di vendere le obbligazioni “Argentina” ricavandone la somma di euro 70.000,00, ossia una somma pari al relativo prezzo di acquisto. Vi sarebbe stata violazione da parte dell’investitore dei principi di lealtà e correttezza processuale di cui all’art.88 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] ha continuato a chiedere la conferma dell’ordinanza di primo grado, che gli riconosceva il diritto di percepire dalla banca la somma di euro 70.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi, quando tale presunto danno era già radicalmente venuto meno in forza di un fatto sopravvenuto, costituito dalla vendita dei titoli. Parte appellata (lo Stolfi) ha 4Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.g. 24462/2017 specificato solo in memoria di replica che la domanda doveva essere limitata alla conferma della sentenza di primo grado e, in modifica della stessa e della propria domanda nel giudizio di primo grado, alla condanna della banca a corrispondere le somme dovute a titolo di interessi e legali rivalutazione monetaria, quindi non più anche del capitale investito. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione lo Stolfi. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 4.E’ intervenuta in giudizio [OSCURATO:PERSONA], quale erede testamentaria di [OSCURATO:PERSONA], deceduto il 22 novembre 2021, dichiarando di rinunciare agli attie producendo la pubblicazione del testamento olografo di [OSCURATO:PERSONA]. 5.Il difensore della [OSCURATO:PERSONA] ha depositato l’11 maggio 2021 “la comunicazione a mezzo pec recante il visto di ricezione presso il legale della Banca della rinuncia agli atti ex art. 390 c.p.c., notificata in data 11 maggio 2022, nell’interesse della [OSCURATO:PERSONA], erede del signor [OSCURATO:PERSONA], in relazione al procedimento in epigrafe pendente innanzi a codesta Ecc.ma Corte”. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con il primo motivo di ricorso per cassazione il ricorrente deduce la “violazione ed erronea applicazione degli articoli 21,23 T.U.F. e 26 e 28 regolamento Consob n.11522 del 1998 in relazione alla portata degli obblighi informativi gravanti sull’intermediario e sull’onere probatorio nei contratti di intermediazione finanziaria. Illogicità della motivazione”. Il giudice d’appello ha erroneamente ritenuto che, in considerazione delle caratteristiche peculiari dell’investitore interessato, si dovessedifferenziare il contenuto delle regole di condotta, sicché, in base a tale considerazione, un 5Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.g. 24462/2017 risparmiatore con esperienza in investimenti finanziari avrebbe dovuto accontentarsi di informazioni solo generiche, astratte, inadeguate, se non addirittura mancanti. Il giudice d’appello ha completamente omesso di considerare che la banca non ha fornito un solo elemento di prova per assolvere al suo stringente onere probatorio, di cui all’art.23, ultimo comma, del d.lgs. n. 58 del 1998. La Corte d’appello ha dedotto l’assolvimento degli obblighi informativi unicamente dal rilievo che lo Stolfi avesse una marcata esperienza finanziaria, tenuto conto dei precedenti investimenti. Al contrario, per il ricorrente la banca non ha fornito la prova di avere informato il risparmiatore con una informazione specifica, dettagliata ed adeguata in concreto. 2. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta la “violazione ed erronea applicazione degli articoli 1218 c.c., 2697 c.c. e 23 d.lgs. n. 58 del 1998, in relazione all’onere probatorio gravante sul risparmiatore ed alla valutazione della sussistenza del nesso causale fra inadempimento e danno. Illogicità della motivazione”. La sentenza impugnata deve essere cassata anche in relazione alla dichiarata insussistenza del nesso di causalità fra inadempimento il danno. La Corte ha errato nell’applicazione della regola di riparto dell’onere probatorio, avendo ritenuto che, una volta dimostrato che lo Stolfi aveva un’alta propensione al rischio, spettava proprio a lui fornire la prova che, di fronte alla rappresentazione del rischio insito nella scelta di acquistare titoli argentini, avrebbe mutato atteggiamento rinunciando all’investimento in questione. V’è stata, dunque, un’errata applicazione della normativa inerente l’onere probatorio, oltre che di quella specifica relativa al settore degli investimenti finanziari. In realtà, è onere dell’intermediario dimostrare di avere diligentemente adempiuto alle obbligazioni scaturenti dal contratto, ai sensi dell’art. 6Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.g. 24462/2017 23, ultimo comma, del d.lgs. n. 58 del 1998; successivamente l’investitore deve allegare l’inadempimento delle obbligazioni da parte dell’intermediario, nonché fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo el’inadempimento, anche sulla base di presunzioni. 3. Con il terzomotivo di impugnazione il ricorrente si duole della “violazione degli articoli 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 e 28 del regolamento Consob n.11522 del 1998, in relazione alla sussistenza di obblighi informativi a carico dell’intermediario, successivi alla sottoscrizione dell’ordine di acquisto dei titoli”. Per il ricorrente gli obblighi informativi a carico dell’intermediario sussisterebbero anche successivamente alla sottoscrizione da parte del risparmiatore dell’ordine di acquisto del titolo. 4. Con il quarto motivo di impugnazione il ricorrente deduce la “violazione ed erronea applicazione dell’art.345, comma 3, c.p.c., in relazione alla produzione documentale di parte convenuta con la memoria conclusionale diretta“. La Corte d’appello a vrebbe errato nel valutare le circostanze emerse dai documenti allegati alla memoria conclusionale della banca. Non potevano essere considerati, invece, i documenti prodotti solo nella comparsa conclusionalee, quindi, in una fase del giudizio in cui l’istruttoria è terminata ed è quindi inammissibile qualsiasi produzione. 5. Con il quinto motivo di impugnazione ricorrente lamenta la “violazione degli articoli 88 e 96 c.p.c., in relazione alla correttezza processuale dello Stolfi e alla condanna per responsabilità aggravata. Omesso esame di un punto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, numeri 3 e 5, c.p.c. “. In realtà, a differenza di quanto affermato dalla Corte d’appello l’investitore aveva già comunicato formalmente, con pec del 18 novembre 2014, alla controparte ed anche alla Corte d’appello (depositando agli atti 7Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.g. 24462/2017 della causa il relativo documento con la comparsa di costituzione risposta) la volontà di restituire alla banca i titoli argentini ancora posseduti così sostanzialmente rinunciando ad una parte del risarcimento del danno ed evitando altempo stesso il suo indebito arricchimento. 6.Deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio. 6.1.Invero, l’interventrice [OSCURATO:PERSONA] ha provveduto a notificare alla controparte l’atto di “rinuncia agli atti del giudizio”, che assume, dunque, la natura sostanziale di un intervento notificato. 6.2.Per questa Corte, a sezioni unite, la rinuncia alricorso per cassazione risulta perfezionata nel caso in cui la controparte ne abbia avuto conoscenza prima dell'inizio dell'udienza, anche se non mediante notificazione, e, trattandosi di atto unilaterale recettizio, produce l'estinzione del processo a prescindere dall'accettazione che rileva solo ai fini delle spese (Cass., sez. un., 24 dicembre 2019, n. 34429; Cass., sez. 5, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., sez. 1, 22 maggio 2020, n. 9474). Infatti, poiché l’art. 306 c.p.c. non si applica al giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso non integra un atto c.d. “accettizio”, che richiede, quindi, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali, né un atto recettizio in senso stretto, in quanto l’articolo 390, ultimo comma, c.p.c., ne consente, in alternativa alla notifica alle parti costituite, la semplice comunicazione agli “avvocati” delle stesse, i quali sono investiti dei compiti di difesa, ma non anche della rappresentanza in giudizio delle controparti. La controparte ha avuto conoscenza della dichiarazione di rinuncia agli atti, avendola vistata il difensore della Deutsche bank, Avv.[OSCURATO:PERSONA], come risulta dalla “nota di deposito documentale” dell’11 maggio 2022. Peraltro, l ’intervent r ice ha 8Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.g. 24462/2017 ritualmente provveduto alla notifica della rinuncia agli atti al difensore della banca, come risulta dalla ricevuta di avvenuta consegna (RAC) in data 11 maggio 202 2, alle ore 17,25, presso l’indirizzo ilario.giangrossiilano.pecavvocati.it. 7. Le spese del giudizio di legittimitàdevono essere interamente compensate tra le parti. 8.In materia di impugnazioni, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., sez. 5, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass.,