CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 02438/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 19148-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 431/2021 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 12/05/2021 R.G.N. 219/2017; [OSCURATO:PERSONA] spese R.G.N.19148/2021 Cron. Rep. Ud.13/12/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna sulla base di un unico motivo la sentenza n. 431/2021 della Corte d’appello di Lecce che, in riforma della sentenza del Tribunale della medesima sede, ha accolto il suo ricorso e condannato INPS alla riliquidazione della pensione ed al pagamento dei ratei per € 1423,34, riconoscendo, però, quanto alle spese di lite, solo € 239,00 per il primo grado di giudizio ed € 335,00 per il secondo. Resiste INPS con controricorso. Chiamata la causa all’adunanza camerale del 13 dicembre 2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] censura la sentenza sulla base di un motivo, per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4 e 5 del D.M. n. 55/2014 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. per avere la Corte liquidato le spese in misura nettamente inferiore al minimo spettante in relazione allo scaglione da € 1 . 100,00 ad € 5 . 200,00, considerando tre fasi per il primo grado di giudizio e quattro per il secondo (nel quale è stata svolta CTU). Il motivo è fondato. Premesso che la liquidazione delle spese va effettuata a norma del D.M. n. 55 cit., art. 5, comma 1, e che il ricorrente ha inquadrato la controversia nello scaglione € 1.100,00/€ 5.200,00 alla luce di quanto riconosciutogli, appare indubbio che la liquidazione delle spese contenuta nella sentenza sia inferiore ai minimi previsti, pari –in base alle tariffe ratione temporis in vigore ed in applicazione delle riduzioni indicate dell’art. 4 del D.M.n. 55/2014 – ad € 844,00 per il primo grado (considerando i valori medi diminuiti del 50% in relazione alle tre fasi svolte, esclusa quella istruttoria) ed € 1 . 198,50 per il secondo grado (considerando i valori medi diminuiti del 50% in relazione alle fasi di studio, introduttiva e decisionale e del 70% per la fase istruttoria): poiché la Corte ha liquidato la minor somma di € 239,00 per il primo grado e di € 335,00 per il secondo, senza indicare il sistema adottato ed in violazione dei parametri fissati dal D.M. n.55 del 2014, in particolare, riconoscendo importi significativamente al di sotto della soglia minima delle tariffe professionali, omettendo,altresì, di motivare sullo scostamento rispetto allo standard tabellare, sussiste la violazione di legge denunziata. La sentenza deve, quindi, essere cassata in parte qua, con rinvio alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in parte qua e rinvia alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giu