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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 settembre 1983

Cassazione n. 48810/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/09/1983 avverso l'ordinanza del Tribunale per il riesame di Salerno del 29/05/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Domenico A.R.

Seccia, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 29/05/2023, il Tribunale per il riesame di Salerno rigettava la richiesta di appello avverso il provvedimento con cui il GIP di Salerno aveva rigettato l'istanza di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari, applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui agli articoli 424 e 513-bis cod. pen., commessi in Battipaglia il 07/02/2022.

2. Avverso tale ordinanza l'Impembo propone, tramite il proprio difensore di fiducia, ricorso per cassazione.

Lamenta, il ricorrente, la intrinseca contraddittorietà, incongruenza ed irriducibile illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, in quanto disancorata da riferimenti processuali oggettivi, specifici e puntuali, fondata cioè su una notizia non riscontrata processualmente, con conseguente violazione dell'articolo 274, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale.

Evidenzia il ricorrente come il coimputato [OSCURATO:PERSONA] abbia rilasciato, in sede di interrogatorio di garanzia, piena confessione con contestuale dichiarazione di totale estraneità ai fatti dell'odierno ricorrente.

Il Tribunale del riesame, tuttavia, rigettava l'istanza motivando sulla base della sussistenza di un precedente commesso con condotta analoga a quella del presente procedimento, affermazione tuttavia priva di qualsiasi riscontro, stante anche l'impossibilità per persona offesa dell'altro procedimento, tale [OSCURATO:PERSONA], di riconoscere il soggetto che aveva commesso il fatto.

Evidenzia inoltre il ricorrente come non sussista alcun elemento di prova a carico dell'Impembo, soggetto incensurato.

Ritiene inoltre che l'esigenza cautelare invocata dal tribunale del riesame dovrebbe consistere nella presenza di un'occasione, almeno altamente probabile, di commettere riavvia analoghi a quello per cui si procede, elemento difettante al caso di specie.

Aggiunge, in fine, un ulteriore profilo di censura, relativo al considerevole lasso di tempo tra il fatto e l'applicazione della misura.

3. Con memoria depositata in data 13 settembre 2023 ex art. 127 cod. proc. pen., l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, insiste per l'accoglimento del ricorso, confermando la sussistenza di vizio di motivazione sia in riferimento alla valutazione delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], sia in ordine alla valutazione effettuata dal Tribunale in riferimento al periculum. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.

2. [OSCURATO:PERSONA] osserva, preliminarmente, che tutti i profili di censura concernenti i gravi indizi di colpevolezza non sono proponibili, posto che la gravità indiziaria non era stata oggetto di censura in sede di appello.

Lo stesso Tribunale del riesame del resto evidenzia, a pagina 7 dell'ordinanza, come la gravità indiziaria non costituisse profilo di doglianza, volta esclusivamente a contestare la perdurante sussistenza delle esigenze cautelari, per cui il perimetro dell'esame della Corte deve essere necessariamente circoscritto al profilo delle esigenze cautelari.

Inammissibili risultano, quindi, tutti quei profili di censura che si risolvono nella nuova contestazione dello spessore indiziario, quali la deposizione del Cerulli e la stessa «confessione» del correo Schiavo in termini liberatori rispetto al ricorrente, i quali, in questa sede di legittimità, non potevano più essere dedotti.

Tale inammissibilità affligge irrimediabilmente anche le considerazioni svolte nella memoria di replica ex art. 127 cod. proc. pen., in cui il ricorrente lamenta come il procedimento si sia «cristallizzato su aspetti indiziari che cozzano con i principi costituzionali a garanzia del diritto di libertà dell'individuo e colpevolezza».

3. Quanto al requisito dell'attualità dell'esigenza cautelare, il ricorso è, al contrario, fondato. [OSCURATO:PERSONA] premette in proposito che il Tribunale del riesame ha valorizzato le dichiarazioni del Cerulli relative alla commissione di precedenti fatti analoghi a quello per cui si procede, non tanto sotto il profilo dell'appiccamento dell'incendio, quanto sotto quello della «minaccia» di farlo (come poi venne fatto), rivolta al Cerulli stesso (e quindi cadute sotto la sua diretta percezione), a sua volta competitor dell'imputato, dichiarazioni, queste ultime, non oggetto di censura in sede di appello cautelare.

Il Tribunale del riesame, quindi, in ordine alla attualità, evidenzia come la misura sia stata applicata un anno dopo i fatti, e quindi con uno iato temporale «abbastanza» contenuto, e che l'incensuratezza del ricorrente sia stata già oggetto di valutazione nell'ordinanza genetica. [OSCURATO:PERSONA] sul punto ritiene che, se appare corretto il richiamo operato dal provvedimento impugnato alla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767 - 01), secondo cui «il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del "periculum libertatis"nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare», è altresì vero che la quantificazione del «tempo silente» intercorrente tra l'epoca dei fatti e l'amissione della misura (pari a circa un anno) in termini di «abbastanza recenti» appare generico e apodittico.

Ed infatti, è ben possibile che un periodo di un anno possa, in riferimento al caso concreto e alla personalità dell'imputato, essere ritenuto sufficiente a ritenere sussistente il requisito dell'attualità dell'esigenza cautelare; tale elemento, tuttavia, deve essere «vestito» da idonea motivazione (Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991 - 01, ha in proposito precisato che la prognosi di recidiva richiede «da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale e che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma che non deve altresì contemplare la previsione di specifiche occasioni di recidivanza»), nel caso di specie insussistente o, quantomeno, insufficiente a dar conto del percorso logico seguito dai giudici.

Si impone, quindi, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale del riesame di Salerno per nuovo esame in ordine all'attualità dell'esigenza cautelare di cui all'articolo 274, lettera c), cod. proc. pen..

P.Q.M.

Annulla l'impugnata ordinanza limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/09/1983 avverso l'ordinanza del Tribunale per il riesame di Salerno del 29/05/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Domenico A.R. Seccia, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 29/05/2023, il Tribunale per il riesame di Salerno rigettava la richiesta di appello avverso il provvedimento con cui il GIP di Salerno aveva rigettato l'istanza di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari, applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui agli articoli 424 e 513-bis cod. pen., commessi in Battipaglia il 07/02/2022. 2. Avverso tale ordinanza l'Impembo propone, tramite il proprio difensore di fiducia, ricorso per cassazione. Lamenta, il ricorrente, la intrinseca contraddittorietà, incongruenza ed irriducibile illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, in quanto disancorata da riferimenti processuali oggettivi, specifici e puntuali, fondata cioè su una notizia non riscontrata processualmente, con conseguente violazione dell'articolo 274, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale. Evidenzia il ricorrente come il coimputato [OSCURATO:PERSONA] abbia rilasciato, in sede di interrogatorio di garanzia, piena confessione con contestuale dichiarazione di totale estraneità ai fatti dell'odierno ricorrente. Il Tribunale del riesame, tuttavia, rigettava l'istanza motivando sulla base della sussistenza di un precedente commesso con condotta analoga a quella del presente procedimento, affermazione tuttavia priva di qualsiasi riscontro, stante anche l'impossibilità per persona offesa dell'altro procedimento, tale [OSCURATO:PERSONA], di riconoscere il soggetto che aveva commesso il fatto. Evidenzia inoltre il ricorrente come non sussista alcun elemento di prova a carico dell'Impembo, soggetto incensurato. Ritiene inoltre che l'esigenza cautelare invocata dal tribunale del riesame dovrebbe consistere nella presenza di un'occasione, almeno altamente probabile, di commettere riavvia analoghi a quello per cui si procede, elemento difettante al caso di specie. Aggiunge, in fine, un ulteriore profilo di censura, relativo al considerevole lasso di tempo tra il fatto e l'applicazione della misura. 3. Con memoria depositata in data 13 settembre 2023 ex art. 127 cod. proc. pen., l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, insiste per l'accoglimento del ricorso, confermando la sussistenza di vizio di motivazione sia in riferimento alla valutazione delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], sia in ordine alla valutazione effettuata dal Tribunale in riferimento al periculum. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. 2. [OSCURATO:PERSONA] osserva, preliminarmente, che tutti i profili di censura concernenti i gravi indizi di colpevolezza non sono proponibili, posto che la gravità indiziaria non era stata oggetto di censura in sede di appello. Lo stesso Tribunale del riesame del resto evidenzia, a pagina 7 dell'ordinanza, come la gravità indiziaria non costituisse profilo di doglianza, volta esclusivamente a contestare la perdurante sussistenza delle esigenze cautelari, per cui il perimetro dell'esame della Corte deve essere necessariamente circoscritto al profilo delle esigenze cautelari. Inammissibili risultano, quindi, tutti quei profili di censura che si risolvono nella nuova contestazione dello spessore indiziario, quali la deposizione del Cerulli e la stessa «confessione» del correo Schiavo in termini liberatori rispetto al ricorrente, i quali, in questa sede di legittimità, non potevano più essere dedotti. Tale inammissibilità affligge irrimediabilmente anche le considerazioni svolte nella memoria di replica ex art. 127 cod. proc. pen., in cui il ricorrente lamenta come il procedimento si sia «cristallizzato su aspetti indiziari che cozzano con i principi costituzionali a garanzia del diritto di libertà dell'individuo e colpevolezza». 3. Quanto al requisito dell'attualità dell'esigenza cautelare, il ricorso è, al contrario, fondato. [OSCURATO:PERSONA] premette in proposito che il Tribunale del riesame ha valorizzato le dichiarazioni del Cerulli relative alla commissione di precedenti fatti analoghi a quello per cui si procede, non tanto sotto il profilo dell'appiccamento dell'incendio, quanto sotto quello della «minaccia» di farlo (come poi venne fatto), rivolta al Cerulli stesso (e quindi cadute sotto la sua diretta percezione), a sua volta competitor dell'imputato, dichiarazioni, queste ultime, non oggetto di censura in sede di appello cautelare. Il Tribunale del riesame, quindi, in ordine alla attualità, evidenzia come la misura sia stata applicata un anno dopo i fatti, e quindi con uno iato temporale «abbastanza» contenuto, e che l'incensuratezza del ricorrente sia stata già oggetto di valutazione nell'ordinanza genetica. [OSCURATO:PERSONA] sul punto ritiene che, se appare corretto il richiamo operato dal provvedimento impugnato alla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767 - 01), secondo cui «il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del "periculum libertatis"nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare», è altresì vero che la quantificazione del «tempo silente» intercorrente tra l'epoca dei fatti e l'amissione della misura (pari a circa un anno) in termini di «abbastanza recenti» appare generico e apodittico. Ed infatti, è ben possibile che un periodo di un anno possa, in riferimento al caso concreto e alla personalità dell'imputato, essere ritenuto sufficiente a ritenere sussistente il requisito dell'attualità dell'esigenza cautelare; tale elemento, tuttavia, deve essere «vestito» da idonea motivazione (Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991 - 01, ha in proposito precisato che la prognosi di recidiva richiede «da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale e che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma che non deve altresì contemplare la previsione di specifiche occasioni di recidivanza»), nel caso di specie insussistente o, quantomeno, insufficiente a dar conto del percorso logico seguito dai giudici. Si impone, quindi, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale del riesame di Salerno per nuovo esame in ordine all'attualità dell'esigenza cautelare di cui all'articolo 274, lettera c), cod. proc. pen.. P.Q.M. Annulla l'impugnata ordinanza limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno co
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