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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 marzo 2022

Cassazione n. 28601/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' FABIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni dell'[OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Catania - provvedendo ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. sull'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere per il reato di tentato omicidio - con l'ordinanza in data 14 ottobre 2021 confermava quella con cui il Giudice per le indagini preliminari di Catania, in data 10 maggio 2021, aveva disatteso l'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari.

Il Tribunale, dopo avere riportato integralmente per relationem e condiviso la motivazione resa in sede di riesame in punto di esigenze cautelari - nella quale si valorizzavano la gravità del fatto e la sua modalità esecutiva, risultando che l'indagato, ad onta delle gravissime lesioni procurate alla vittima mediante investimento, idonee a provocarne la morte, aveva infierito su di essa, dimostrando una pervicacia criminosa e un'inclinazione alla violenza non comuni - concludeva che la stessa non trovasse alcuna smentita nelle argomentazioni difensive, quali i decorso del tempo in vinculis, l'incensuratezza e la positiva personalità del Laganà, la sua intenzione di accedere a riti alternativi, infine l'esito della consulenza tecnica di parte.

2. Laganà ricorre per cassazione, tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo, con un unico articolato motivo, la violazione degli articoli 274 e 275 cod. proc. pen.

Il Tribunale del riesame ha omesso la doverosa rivalutazione del quadro cautelare, peraltro descritto con una motivazione apparente, attraverso l'uso della tecnica del "copia e incolla", ignorando il novum costituito dalla consulenza tecnica di parte, avente per oggetto la ricostruzione della dinamica dei fatti oggetto dell'imputazione.

Difetta altresì la motivazione in merito alla perdurante necessità della misura di grado massimo, essendo stati negletti gli argomenti difensivi - che il Tribunale si è limitato a elencare - e, segnatamente, i numerosi interrogatori (ivi compreso quello in cui l'indagato ammetteva i fatti), la scelta di definire la posizione processuale con il rito abbreviato, l'ulteriore tempo trascorso (oltre un anno dalla applicazione della misura cautelare).

3. Il ricorrente, con memoria in data 28 marzo 2022, è tornato a ribadire gli argomenti svolti nel ricorso, rimarcando come oggetto della richiesta di valutazione non fosse esclusivamente la citata consulenza di parte, ma numerosi altri elementi, indicati dettagliatamente a pag. 2 del ricorso, trascurati dal Tribunale, suscettibili di incidere, affievolendole, sulle esigenze cautelari.

4. L'Avvocato generale ha prospettato il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Occorre muovere dal principio di diritto, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo, Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, D'Ippolito, Rv. 282292; Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Antignano, Rv. 266676; Sez. 3, n. 43112 del 07/04/2015, C., Rv. 265569), secondo cui, in sede di appello avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca o sostituzione di misura cautelare personale, il Tribunale non è tenuto a rivalutare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine agli allegati fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro indiziario o stricto sensu cautelare; ciò in ragione dell'effetto devolutìvo dell'impugnazione e della natura autonoma della decisione appellata.

Negli stessi limiti l'effetto devolutivo segna anche l'ampiezza dell'eventuale successivo sindacato di questa Corte, limitato dunque - nel caso di specie - all'adeguatezza della misura in atto.

2. Così delimitato il thema decidendum, il primo motivo deve giudicarsi infondato, non essendo l'ordinanza impugnata incorsa in alcun vizio di motivazione o travisamento della prova (quest'ultimo consistente nella dichiarata acquisizione di un esito probatorio incontestabilmente diverso da quello immediatamente emergente dagli atti, palesante dunque un errore di natura revocatoria al quale è estraneo ogni discorso confutativo sul significato della prova o di mera contrapposizione dimostrativa: Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215), con riguardo all'apprezzamento delle risultanze investigative di parte, in tesi dimostrative dell'affievolimento delle esigenze cautelari.

A torto, infatti, s'imputa al Tribunale di non aver tenuto in considerazione elementi nuovi che, da soli o apprezzati congiuntamente a quelli originariamente esaminati, avrebbero determinato un mutamento apprezzabile in melius del quadro indiziario, secondo la tradizionale formula giurisprudenziale.

Le considerazioni del perito della difesa, invero, non escludono la dinamica così come indicata nell'imputazione (schiacciamento del pedone verso il muro) e, come tali - ove valutate unitamente all'ulteriore dato prospettato nell'ordinanza della protrazione della condotta violenta sulla vittima dell'investimento, priva, per il tipo di lesione inferta, di difesa - non sono suscettibili di incidere sul quadro di gravità indiziaria al punto da escludere la correttezza della 33 o qualificazione del fatto ritenuta nella contestazione provvisoria. 3 Ineccepibile appare, dunque, il conclusivo apprezzamento del giudice di merito, in ordine all'assenza di sopravvenienze, relativamente alle specifiche modalità e circostanze del fatto e alla personalità del suo autore, aventi carattere di decisività, ossia in grado di diversamente orientare (allo stato) la prognosi cautelare, sotto il profilo dello spessore della relativa esigenza.

3. Generico il secondo motivo, relativo all'individuazione della misura adeguata a fronteggiare le pur sussistenti esigenze cautelari.

La difesa, invero, non sviluppa specifiche censure che involgano il profilo della perdurante adeguatezza della misura cautelare massima e, soprattutto, non si confronta con le ragioni dell'ordinanza impugnata che - sia pure in modo sintetico - ha ribadito come, immutato il quadro della gravità indiziaria, anche quello delle esigenze cautelari non ha conosciuto elementi di novità decisiva, sicché la reiterazione delle argomentazioni censurata dal ricorrente è, in realtà, ineludibile conseguenza dell'assenza di novum prospettato in sede di richiesta di modifica dell'originaria misura.

4. Al conseguente rigetto del ricorso segue la condanna la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

La cancelleria curerà l'adempimento di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda la cancelleria per gli adempimen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' FABIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni dell'[OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Catania - provvedendo ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. sull'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere per il reato di tentato omicidio - con l'ordinanza in data 14 ottobre 2021 confermava quella con cui il Giudice per le indagini preliminari di Catania, in data 10 maggio 2021, aveva disatteso l'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari. Il Tribunale, dopo avere riportato integralmente per relationem e condiviso la motivazione resa in sede di riesame in punto di esigenze cautelari - nella quale si valorizzavano la gravità del fatto e la sua modalità esecutiva, risultando che l'indagato, ad onta delle gravissime lesioni procurate alla vittima mediante investimento, idonee a provocarne la morte, aveva infierito su di essa, dimostrando una pervicacia criminosa e un'inclinazione alla violenza non comuni - concludeva che la stessa non trovasse alcuna smentita nelle argomentazioni difensive, quali i decorso del tempo in vinculis, l'incensuratezza e la positiva personalità del Laganà, la sua intenzione di accedere a riti alternativi, infine l'esito della consulenza tecnica di parte. 2. Laganà ricorre per cassazione, tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo, con un unico articolato motivo, la violazione degli articoli 274 e 275 cod. proc. pen. Il Tribunale del riesame ha omesso la doverosa rivalutazione del quadro cautelare, peraltro descritto con una motivazione apparente, attraverso l'uso della tecnica del "copia e incolla", ignorando il novum costituito dalla consulenza tecnica di parte, avente per oggetto la ricostruzione della dinamica dei fatti oggetto dell'imputazione. Difetta altresì la motivazione in merito alla perdurante necessità della misura di grado massimo, essendo stati negletti gli argomenti difensivi - che il Tribunale si è limitato a elencare - e, segnatamente, i numerosi interrogatori (ivi compreso quello in cui l'indagato ammetteva i fatti), la scelta di definire la posizione processuale con il rito abbreviato, l'ulteriore tempo trascorso (oltre un anno dalla applicazione della misura cautelare). 3. Il ricorrente, con memoria in data 28 marzo 2022, è tornato a ribadire gli argomenti svolti nel ricorso, rimarcando come oggetto della richiesta di valutazione non fosse esclusivamente la citata consulenza di parte, ma numerosi altri elementi, indicati dettagliatamente a pag. 2 del ricorso, trascurati dal Tribunale, suscettibili di incidere, affievolendole, sulle esigenze cautelari. 4. L'Avvocato generale ha prospettato il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Occorre muovere dal principio di diritto, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo, Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, D'Ippolito, Rv. 282292; Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Antignano, Rv. 266676; Sez. 3, n. 43112 del 07/04/2015, C., Rv. 265569), secondo cui, in sede di appello avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca o sostituzione di misura cautelare personale, il Tribunale non è tenuto a rivalutare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine agli allegati fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro indiziario o stricto sensu cautelare; ciò in ragione dell'effetto devolutìvo dell'impugnazione e della natura autonoma della decisione appellata. Negli stessi limiti l'effetto devolutivo segna anche l'ampiezza dell'eventuale successivo sindacato di questa Corte, limitato dunque - nel caso di specie - all'adeguatezza della misura in atto. 2. Così delimitato il thema decidendum, il primo motivo deve giudicarsi infondato, non essendo l'ordinanza impugnata incorsa in alcun vizio di motivazione o travisamento della prova (quest'ultimo consistente nella dichiarata acquisizione di un esito probatorio incontestabilmente diverso da quello immediatamente emergente dagli atti, palesante dunque un errore di natura revocatoria al quale è estraneo ogni discorso confutativo sul significato della prova o di mera contrapposizione dimostrativa: Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215), con riguardo all'apprezzamento delle risultanze investigative di parte, in tesi dimostrative dell'affievolimento delle esigenze cautelari. A torto, infatti, s'imputa al Tribunale di non aver tenuto in considerazione elementi nuovi che, da soli o apprezzati congiuntamente a quelli originariamente esaminati, avrebbero determinato un mutamento apprezzabile in melius del quadro indiziario, secondo la tradizionale formula giurisprudenziale. Le considerazioni del perito della difesa, invero, non escludono la dinamica così come indicata nell'imputazione (schiacciamento del pedone verso il muro) e, come tali - ove valutate unitamente all'ulteriore dato prospettato nell'ordinanza della protrazione della condotta violenta sulla vittima dell'investimento, priva, per il tipo di lesione inferta, di difesa - non sono suscettibili di incidere sul quadro di gravità indiziaria al punto da escludere la correttezza della 33 o qualificazione del fatto ritenuta nella contestazione provvisoria. 3 Ineccepibile appare, dunque, il conclusivo apprezzamento del giudice di merito, in ordine all'assenza di sopravvenienze, relativamente alle specifiche modalità e circostanze del fatto e alla personalità del suo autore, aventi carattere di decisività, ossia in grado di diversamente orientare (allo stato) la prognosi cautelare, sotto il profilo dello spessore della relativa esigenza. 3. Generico il secondo motivo, relativo all'individuazione della misura adeguata a fronteggiare le pur sussistenti esigenze cautelari. La difesa, invero, non sviluppa specifiche censure che involgano il profilo della perdurante adeguatezza della misura cautelare massima e, soprattutto, non si confronta con le ragioni dell'ordinanza impugnata che - sia pure in modo sintetico - ha ribadito come, immutato il quadro della gravità indiziaria, anche quello delle esigenze cautelari non ha conosciuto elementi di novità decisiva, sicché la reiterazione delle argomentazioni censurata dal ricorrente è, in realtà, ineludibile conseguenza dell'assenza di novum prospettato in sede di richiesta di modifica dell'originaria misura. 4. Al conseguente rigetto del ricorso segue la condanna la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. La cancelleria curerà l'adempimento di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda la cancelleria per gli adempimen
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