CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 maggio 2025
Cassazione n. 18617/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALEComposta da [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] -relatore- Sent. n. 863/2025 Marco M. Alma C.C. - 7/5/2025- [OSCURATO:PERSONA] R.G. n. 6932/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Roma il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza della Corte di Appello di Roma in data 3/2/2025 visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’ordinanza impugnata la Corte d’Appello di Roma dichiarava inammissibile l’appello proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza resa dal Tribunale di Velletri in data 27/2/2024, che l’aveva dichiarata responsabile del delitto di cui all’art. 646 cod.pen., condannandola alla pena di giustizia e al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile. In particolare la Corte territoriale rilevava che l’impugnazione avverso la sentenza resa in assenza dell’imputata non conteneva l’allegazione della dichiarazione o elezione di domicilio CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 18617/2025 Roma, lì, 16/05/2025 al fine delle notificazioni né alcun richiamo espresso e specifico a precedenti atti dai quali desumere il luogo in cui eseguirle. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputata, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 581, comma 1 quater, cod.proc.pen. 3. Con atto trasmesso a mezzo PEC il 22 aprile u.s il difensore e procuratore speciale della Pennacchi ha espresso formale rinunzia all’impugnazione. Attesa la ritualità dell’atto abdicativo deve, pertanto, emettersi declaratoria d’inammissibilità del ricorso a norma dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod.proc.pen. con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen., non ravvisandosi ragioni d’esonero (Sez. 2, n. 45850 del 15/09/2023, Belviso, Rv. 285462 – 02). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 7 Maggio 2025 La Consigliera estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]