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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2025

ECLI:EU:C:2025:546
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023CJ0635 SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 10 luglio 2025 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Ordine europeo d’indagine – Direttiva 2014/41/UE – Articolo 2, lettera c), ii) – Nozione di “altra autorità competente che agisce in qualità di autorità inquirente nel procedimento penale” – Competenza a disporre l’acquisizione di prove in conformità del diritto nazionale – Perquisizioni che richiedono l’autorizzazione di un magistrato inquirente – Articolo 6, paragrafi 1 e 2 – Condizioni di emissione di un ordine europeo d’indagine» Nella causa C‑635/23, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Kammergericht (Tribunale superiore del Land di Berlino, Germania), con decisione del 20 ottobre 2023, pervenuta in cancelleria il 23 ottobre 2023, nel procedimento relativo al riconoscimento e all’esecuzione di un ordine europeo di indagine riguardante WBS GmbH, con l’intervento di:

[OSCURATO:PERSONA],

LA CORTE (Seconda Sezione), composta da K. Jürimäe (relatrice), presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Seconda Sezione, M. Gavalec, Z. Csehi e F. Schalin, giudici, avvocato generale: A. Rantos cancelliere: M. Krausenböck, amministratrice vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 13 novembre 2024, considerate le osservazioni presentate: – per la WBS GmbH, da K. Schaefer, Rechtsanwalt; – per la [OSCURATO:PERSONA], da J. Scherf; – per il governo tedesco, da J. Möller, M. Hellmann, A. Sahner e J. Simon, in qualità di agenti; – per il governo estone, da M. Kriisa, in qualità di agente; – per il governo lettone, da J. Davidoviča, K. Pommere e S. Zābele, in qualità di agenti; – per il governo polacco, da B. Majczyna e J. Sawicka, in qualità di agenti; – per il governo portoghese, da J.I.

Barbosa de Pinho, P. Barros da Costa e J. Ramos, in qualità di agenti; – per il governo svedese, da H. Eklinder, in qualità di agente; – per la Commissione europea, da H. Leupold e J. Vondung, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 13 febbraio 2025, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, lettera c), ii), della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all’ordine europeo di indagine penale ( GU 2014, L 130, pag. 1 ). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una richiesta di esecuzione, in Germania, di un ordine europeo di indagine emesso dal Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (Ufficio per la prevenzione e la lotta contro la corruzione, Lettonia) (in prosieguo: il «KNAB») relativamente ad atti di indagine nei confronti della WBS GmbH.

Contesto normativo Diritto dell’Unione 3 I considerando da 5 a 8, 10 e 11 della direttiva 2014/41 enunciano quanto segue: «(5) In seguito all’adozione delle decisioni quadro 2003/577/GAI [del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all’esecuzione nell’Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio ( GU 2003, L 196, pag. 45 ),] e 2008/978/GAI [del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativa al mandato europeo di ricerca delle prove diretto all’acquisizione di oggetti, documenti e dati da utilizzare nei procedimenti penali ( GU 2008, L 350, pag. 72 )], è apparso evidente che il quadro esistente per l’acquisizione delle prove è troppo frammentario e complesso.

È pertanto necessaria una nuova impostazione. (6) Nel programma di Stoccolma, adottato dal Consiglio europeo del 10-11 dicembre 2009, il Consiglio europeo ha considerato di perseguire ulteriormente l’istituzione di un sistema globale di acquisizione delle prove nelle fattispecie aventi dimensione transfrontaliera, basato sul principio del riconoscimento reciproco.

Il Consiglio europeo ha rilevato che gli strumenti esistenti nel settore costituiscono una disciplina frammentaria e che è necessaria una nuova impostazione che, pur ispirandosi al principio del riconoscimento reciproco, tenga conto altresì della flessibilità del sistema tradizionale di assistenza giudiziaria.

Il Consiglio europeo ha pertanto chiesto la creazione di un sistema globale in sostituzione di tutti gli strumenti esistenti nel settore, compresa la decisione quadro [2008/978], che contempli per quanto possibile tutti i tipi di prove, stabilisca i termini di esecuzione e limiti al minimo i motivi di rifiuto. (7) Tale nuova impostazione si basa su un unico strumento denominato ordine europeo d’indagine (OEI).

L’OEI deve essere emesso affinché nello Stato che lo esegue (lo “Stato di esecuzione”) siano compiuti uno o più atti di indagine specifici ai fini dell’acquisizione di prove.

Ciò include anche l’acquisizione di prove già in possesso dell’autorità di esecuzione. (8) L’OEI dovrebbe avere una portata orizzontale e pertanto dovrebbe applicarsi a tutti gli atti di indagine finalizzati all’acquisizione di prove.

Tuttavia, l’istituzione di una squadra investigativa comune e l’acquisizione di prove nell’ambito di tale squadra richiedono disposizioni specifiche, che è più opportuno disciplinare separatamente.

Fatta salva l’applicazione della presente direttiva, gli strumenti esistenti dovrebbero pertanto continuare ad applicarsi a questo tipo di atto di indagine. (...) (10) L’OEI dovrebbe essere incentrato sull’atto di indagine da compiere.

L’autorità di emissione è nella migliore posizione per decidere, in base alla sua conoscenza dei dettagli dell’indagine in questione, a quali atti di indagine ricorrere.

Tuttavia l’autorità di esecuzione dovrebbe, laddove possibile, usare un altro tipo di atto di indagine se quello richiesto non è previsto dal proprio diritto nazionale o non è disponibile in un caso interno analogo.

La disponibilità dovrebbe riferirsi ai casi in cui l’atto di indagine richiesto è previsto dal diritto dello Stato di esecuzione, ma è legittimo solo in determinate circostanze, ad esempio quando l’atto di indagine può essere svolto solo per reati di una certa gravità, contro persone rispetto alle quali grava già un certo grado di sospetto o con il consenso della persona interessata.

L’autorità di esecuzione può inoltre ricorrere ad un altro tipo di atto di indagine, laddove essa ottenga lo stesso risultato dell’atto di indagine richiesto nell’OEI con mezzi di minor interferenza con i diritti fondamentali della persona interessata. (11) Si dovrebbe optare per un OEI quando l’esecuzione di un atto di indagine appare proporzionata, adeguata e applicabile al caso in questione.

L’autorità di emissione dovrebbe pertanto accertare se le prove che si intende acquisire sono necessarie e proporzionate ai fini del procedimento, se l’atto di indagine scelto è necessario e proporzionato per l’acquisizione di tali prove, e se e opportuno emettere un OEI affinché un altro Stato membro partecipi all’acquisizione di tali prove.

La stessa valutazione dovrebbe essere effettuata durante la procedura di convalida, ove la convalida di un OEI sia prescritta dalla presente direttiva.

L’esecuzione di un OEI non dovrebbe essere rifiutata per motivi diversi da quelli previsti nella presente direttiva.

Tuttavia l’autorità di esecuzione dovrebbe avere la facoltà di optare per un atto di indagine meno intrusivo di quello richiesto nell’OEI interessato qualora consenta di ottenere risultati analoghi». 4 Ai sensi dell’articolo 2, lettera c), di tale direttiva: «Ai fini della presente direttiva si intende per: (...) c) “autorità di emissione”: i) un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero competente nel caso interessato; o ii) qualsiasi altra autorità competente, definita dallo Stato di emissione che, nel caso di specie, agisca in qualità di autorità inquirente nel procedimento penale e sia competente a disporre l’acquisizione di prove in conformità del diritto nazionale.

Inoltre, prima di essere trasmesso all’autorità di esecuzione, l’OEI è convalidato, previo esame della sua conformità alle condizioni di emissione di un OEI ai sensi della presente direttiva, in particolare le condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, da un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero nello Stato di emissione.

Laddove l’OEI sia stato convalidato da un’autorità giudiziaria, quest’ultima può anche essere considerata l’autorità di emissione ai fini della trasmissione dell’OEI». 5 L’articolo 6 della suddetta direttiva, intitolato «Condizioni di emissione e trasmissione di un OEI», dispone quanto segue: «1.

L’autorità di emissione può emettere un OEI solamente quando ritiene soddisfatte le seguenti condizioni: a) l’emissione dell’OEI è necessaria e proporzionata ai fini del procedimento di cui all’articolo 4, tenendo conto dei diritti della persona sottoposta a indagini o imputata; e b) l’atto o gli atti di indagine richiesti nell’OEI avrebbero potuto essere emessi alle stesse condizioni in un caso interno analogo.

2. Le condizioni di cui al paragrafo 1 sono valutate dall’autorità di emissione per ogni caso.

3. Se ha motivo di ritenere che le condizioni di cui al paragrafo 1 non siano state rispettate, l’autorità di esecuzione può consultare l’autorità di emissione in merito all’importanza di eseguire l’OEI.

Dopo tale consultazione, l’autorità di emissione può decidere di ritirare l’OEI». 6 L’articolo 10, paragrafi 3 e 4, della medesima direttiva prevede quanto segue: «3.

L’autorità di esecuzione può anche ricorrere ad un atto d’indagine diverso da quello richiesto nell’OEI quando l’atto scelto dall’autorità di esecuzione assicuri lo stesso risultato dell’atto richiesto nell’OEI con mezzi meno intrusivi.

4. Qualora decida di avvalersi della possibilità di cui ai paragrafi 1 e 3, l’autorità di esecuzione ne informa preventivamente l’autorità di emissione, la quale può decidere di ritirare o integrare l’OEI». 7 Qualora essa emetta un OEI, l’autorità di emissione è tenuta a completare e firmare un modulo il cui modello figura all’allegato A della direttiva 2014/41.

L’intestazione di tale modulo è redatta come segue: «Il presente OEI è stato emesso da un’autorità competente.

L’autorità di emissione certifica che l’emissione del presente OEI è necessaria e proporzionata ai fini del procedimento in esso specificato, tenendo conto dei diritti della persona sottoposta ad indagine o dell’imputato, e che gli atti di indagine richiesti avrebbero potuto essere disposti alle stesse condizioni in un caso interno analogo.

Si chiede il compimento dell’atto o degli atti di indagine indicati di seguito, tenendo in debito conto la riservatezza dell’indagine, e il trasferimento delle prove acquisite in esito all’esecuzione dell’OEI».

Diritto tedesco 8 L’articolo 91d, paragrafo 1, del Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen (legge sull’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale), del 23 dicembre 1982 (BGBl. 1982 I, pag. 2071), così recita: «La prestazione dell’assistenza giudiziaria è ammissibile solo se lo Stato membro richiedente ha utilizzato, per la sua domanda, il modulo figurante nell’allegato A o nell’allegato C della direttiva [2014/41], nella versione rispettivamente in vigore,

1. rilasciato da un’autorità giudiziaria ai sensi dell’articolo 2, lettera c), i), della direttiva relativa all’ordine europeo di indagine, oppure

2. rilasciato da un’autorità diversa da quella indicata al punto 1, la quale sia stata designata competente a tal fine dallo Stato membro richiedente, e confermato da un’autorità ai sensi del punto 1, sezione L, del modulo di cui all’allegato A della direttiva relativa all’ordine europeo di indagine».

Diritto lettone 9 Ai sensi dell’articolo 887 1 , paragrafo 1, del Kriminālprocesa likums (codice di procedura penale, [OSCURATO:PERSONA] Vēstnesis , 2005, n. 74), qualora sia necessario, nell’ambito di un procedimento penale, compiere un atto procedurale nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione europea prima di avviare l’azione penale, il responsabile del procedimento, quando redige un OEI, ne valuta la proporzionalità e la necessità rispetto al reato oggetto dell’indagine, dopodiché il procuratore incaricato della direzione dell’indagine verifica anche la conformità dell’atto procedurale richiesto allo Stato membro dell’Unione con i requisiti della legge e ne valuta la necessità e la proporzionalità rispetto al reato oggetto dell’indagine.

Prima di redigere un OEI, il responsabile del procedimento adotta tutte le misure che sarebbero necessarie se l’atto procedurale fosse eseguito in Lettonia. 10 Le perquisizioni sono disciplinate dagli articoli da 179 a 185 del codice di procedura penale.

L’articolo 179, paragrafo 1, di tale codice definisce la perquisizione come un atto di indagine consistente nell’investigazione forzata svolta su locali, su un terreno, su un veicolo o su un individuo al fine di localizzare e sequestrare l’oggetto ricercato qualora sussistano ragionevoli motivi per ritenere che quest’ultimo si trovi nel luogo della perquisizione. 11 L’articolo 180, paragrafo 1, del suddetto codice dispone che la perquisizione è effettuata su decisione di un magistrato inquirente o di un organo giurisdizionale.

Il magistrato inquirente decide sulla base della proposta presentata dal responsabile del procedimento e dei documenti ad essa allegati.

Procedimento principale e questione pregiudiziale 12 Il 5 aprile 2019 il KNAB ha avviato un procedimento penale nei confronti di un certo numero di agenti al servizio di una fondazione con sede a Riga (Lettonia), per truffa su vasta scala, spreco indebito di risorse altrui su vasta scala, nonché falsificazione di documenti e impiego di documenti falsificati.

Nell’ambito della sua indagine, il KNAB ha ritenuto necessario emettere un ordine europeo d’indagine perché si potesse procedere alla perquisizione dei locali commerciali delle imprese FF GmbH e WBS, con sede a Berlino (Germania).

A tal fine, il KNAB ha chiesto al magistrato inquirente presso la Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa (Tribunale cittadino di Riga, circoscrizione suburbana di Vidzeme, Lettonia) di autorizzare tale atto di indagine, ai sensi degli articoli 179 e 180 del codice di procedura penale. 13 Con due ordinanze del 24 aprile 2019, il magistrato inquirente ha accolto la richiesta del KNAB in quanto, da un lato, era ragionevole ritenere che nei locali delle due imprese si trovassero documenti, supporti di dati e oggetti rilevanti ai fini del procedimento penale e, dall’altro, che le perquisizioni, il cui scopo era identificare e sequestrare tali documenti, supporti e oggetti, fossero necessarie e proporzionate. 14 Il 25 aprile 2019 il KNAB ha emesso un ordine europeo d’indagine (in prosieguo: l’«ordine europeo d’indagine di cui trattasi»), con il quale ha chiesto alle autorità tedesche di procedere all’audizione di due testimoni e all’esecuzione dei mandati di perquisizione di cui al punto precedente. [OSCURATO:PERSONA] Ģenerālprokuratūra (Procura generale della Repubblica di Lettonia) ha convalidato l’ordine europeo d’indagine di cui trattasi e lo ha trasmesso alla [OSCURATO:PERSONA] (Procura di Berlino, Germania). 15 Adito dalla Procura di Berlino, l’[OSCURATO:PERSONA]Tiergarten (Tribunale circoscrizionale di Berlino-Tiergarten, Germania) ha disposto le perquisizioni dei locali delle imprese FF e WBS.

Tali perquisizioni sono state effettuate il 13 maggio 2019 e hanno portato al sequestro di numerosi elementi di prova. 16 La WBS ha adito il Kammergericht (Tribunale superiore del Land di Berlino, Germania), giudice del rinvio, chiedendo che quest’ultimo dichiarasse l’inammissibilità del trasferimento alla Repubblica di Lettonia degli elementi di prova raccolti in esecuzione dell’ordine europeo d’indagine di cui trattasi. 17 A sostegno del suo ricorso, la WBS invoca la sentenza del 16 dicembre 2021, Spetsializirana prokuratura (Dati relativi al traffico e all’ubicazione) ( C‑724/19 ; in prosieguo: la sentenza Spetsializirana prokuratura, EU:C:2021:1020 ), dalla quale risulterebbe che un ordine europeo d’indagine vertente su un atto di indagine che, in virtù del diritto dello Stato membro di emissione, può essere ordinato solo da un organo giurisdizionale può essere validamente emesso soltanto da un’autorità che rivesta tale qualità.

Orbene, nel caso di specie, da un lato, il KNAB non sarebbe un organo giurisdizionale, e, dall’altro, ai sensi del diritto lettone, solo un’autorità con tale qualità sarebbe competente a disporre una simile misura di perquisizione. 18 La Procura di Berlino ha chiesto alla Procura generale della Repubblica di Lettonia se l’ordine europeo d’indagine di cui trattasi potesse, se del caso, essere nuovamente emesso da un organo giurisdizionale.

La Procura generale della Repubblica di Lettonia ha risposto in senso negativo, per il motivo che il diritto lettone si opponeva a ciò. 19 In tale contesto, il giudice del rinvio si chiede se i principi derivanti dalla sentenza Spetsializirana prokuratura debbano applicarsi alla causa di cui è adito, il che dovrebbe portarlo a constatare che il trasferimento delle prove in esecuzione dell’ordine europeo d’indagine di cui trattasi non potrebbe essere ammesso. 20 In primo luogo, il giudice del rinvio constata che, nella causa che ha dato luogo a tale sentenza, l’autorità che aveva emesso l’ordine europeo d’indagine poteva essere qualificata quale «autorità di emissione», ai sensi dell’articolo 2, lettera c), i), della direttiva 2014/41, mentre, nella presente causa, il KNAB è un’«altra autorità competente, definita dallo Stato di emissione», ai sensi dell’articolo 2, lettera c), ii), di tale direttiva.

Il giudice del rinvio si chiede quindi se la risposta fornita dalla Corte in detta sentenza sia anche applicabile in una situazione in cui l’ordine europeo d’indagine sia stato emesso da un’autorità di cui a tale seconda disposizione. 21 Secondo il giudice del rinvio, i punti 29 e 30 della sentenza Spetsializirana prokuratura possono essere intesi nel senso che un’«altra autorità competente», ai sensi dell’articolo 2, lettera c), ii), di detta direttiva, può agire in qualità di autorità di emissione di un ordine europeo d’indagine, anche se, ai sensi del diritto nazionale, l’atto di indagine di cui trattasi può essere adottato solo da un organo giurisdizionale, a condizione tuttavia che un simile organo giurisdizionale intervenga in un’altra fase del procedimento. 22 In secondo luogo, il caso in esame si distinguerebbe da quello alla base della sentenza Spetsializirana prokuratura, in quanto l’atto di indagine che è stato oggetto dell’ordine europeo d’indagine di cui trattasi, sebbene, ai sensi del diritto lettone, potesse essere autorizzato solo da un organo giurisdizionale, sarebbe stato autorizzato, prima dell’emissione di tale ordine, da un magistrato inquirente lettone, il quale l’ha reputato necessario e proporzionato.

Tale circostanza comporterebbe che le motivazioni addotte dalla Corte ai punti da 32 a 38 di detta sentenza, al fine di fondare la sua interpretazione dell’articolo 2, lettera c), i), della direttiva 2014/41 non sarebbero pertinenti nell’ambito del procedimento principale. 23 Perciò, anzitutto, la Corte avrebbe considerato, da un lato, che l’autorità competente a disporre un atto di indagine ai sensi del diritto nazionale è l’unica che soddisfi gli obblighi di controllo e di motivazione dell’atto di cui trattasi, e, dall’altro, che l’autorità di emissione può emettere un ordine europeo d’indagine solo se l’atto di indagine oggetto di tale ordine avrebbe potuto essere emesso alle stesse condizioni in un caso interno analogo. 24 Orbene, nell’ambito della causa di cui è investito, il giudice del rinvio ritiene che l’autorità competente ai sensi del diritto nazionale a disporre un atto di indagine abbia soddisfatto gli obblighi di controllo e di motivazione di quest’ultimo, previsti all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/41, nella misura in cui il magistrato inquirente lettone competente ha ritenuto che le perquisizioni di cui trattasi fossero necessarie e proporzionate.

Inoltre, l’autorità di emissione avrebbe emesso l’ordine europeo d’indagine di cui trattasi alle stesse condizioni alle quali un atto di indagine avrebbe potuto essere emesso in un caso interno analogo, poiché un organo giurisdizionale è intervenuto al fine di autorizzare la misura di perquisizione prima dell’emissione di tale ordine. 25 Inoltre, la Corte ha considerato, nella sentenza Spetsializirana prokuratura, che, ai sensi del diritto nazionale, l’autorità di emissione dell’ordine europeo d’indagine deve essere l’autorità competente a disporre, in un caso interno analogo, l’atto di indagine oggetto di tale ordine, dal momento che, se così non fosse, ciò avrebbe la conseguenza di rendere più complesso e compromettere il sistema di cooperazione semplificato ed efficace dell’assistenza giudiziaria istituito dalla direttiva 2014/41. 26 Orbene, da un lato, tale organo giurisdizionale nutre dubbi sulla pertinenza di una simile considerazione nel caso di specie, in quanto un requisito del genere è idoneo a rendere più complesso il procedimento di assistenza giudiziaria. 27 Infatti, in alcuni Stati membri, quali la Germania, l’organo giurisdizionale inquirente non svolgerebbe un ruolo centrale nel procedimento di indagine, intervenendo solo occasionalmente, in particolare per autorizzare determinati atti di indagine richiesti dalla procura.

In tale contesto, se si dovesse ritenere che solo tale organo giurisdizionale possa essere qualificato come «autorità di emissione», ai sensi della direttiva 2014/41, quando, nei fatti, è la procura che è incaricata del procedimento d’indagine, ciò condurrebbe a ritardi nell’assistenza giudiziaria, in particolare nell’ipotesi in cui l’autorità di esecuzione decida di interrogare l’autorità di emissione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, prima frase, della direttiva 2014/41.

Una maggiore complessità del procedimento di assistenza giudiziaria potrebbe anche risultare dal fatto che, in taluni Stati membri, certi atti di indagine potrebbero non rientrare nella competenza esclusiva dei giudici nazionali, ma potrebbero essere disposti da altre autorità.

In una simile circostanza, non si potrebbe pertanto escludere che l’autorità di esecuzione possa essere destinataria di due ordini europei d’indagine emessi da due interlocutori diversi. 28 Dall’altro lato, secondo il giudice del rinvio, occorrerebbe fare riferimento, per analogia, alla giurisprudenza derivante dalla sentenza del 27 maggio 2019, PF (Procuratore generale di Lituania) ( C‑509/18 , EU:C:2019:457 ), relativa al mandato d’arresto europeo, dalla quale risulterebbe che l’autorità che dispone un mandato d’arresto nazionale può essere diversa da quella che emette il mandato d’arresto europeo. 29 È in tale contesto che il Kammergericht (Tribunale superiore del Land di Berlino) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se un ordine europeo di indagine concernente una misura riservata ai giudici ai sensi del diritto dello Stato di emissione possa essere emesso in cooperazione con un’autorità di convalida extragiudiziaria da un’altra autorità competente ai sensi dell’articolo 2, lettera c), [ii)], della direttiva [2014/41], qualora un giudice dello Stato di emissione abbia in precedenza autorizzato l’atto di indagine adempiendo al riguardo agli obblighi di controllo e di motivazione previsti nella direttiva 2014/41».

Sulla questione pregiudiziale 30 Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, lettera c), ii), della direttiva 2014/41 debba essere interpretato nel senso che può essere qualificata come «autorità di emissione», ai sensi di tale disposizione, un’autorità amministrativa definita dallo Stato di emissione che, nel caso di specie, agisce in qualità di autorità inquirente nel procedimento penale e i cui atti di indagine che implicano un’ingerenza nei diritti fondamentali della persona interessata devono, in conformità del diritto nazionale, essere previamente autorizzati da un’autorità giudiziaria. 31 L’articolo 2, lettera c), della direttiva 2014/41, definisce, rispettivamente ai punti i) e ii), la nozione di «autorità di emissione» come «un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero competente nel caso interessato» o «qualsiasi altra autorità competente, definita dallo Stato di emissione che, nel caso di specie, agisca in qualità di autorità inquirente nel procedimento penale e sia competente a disporre l’acquisizione di prove in conformità del diritto nazionale». 32 Dalla formulazione dell’articolo 2, lettera c), ii), di tale direttiva risulta quindi che l’«autorità di emissione», ai sensi di tale disposizione, è un’autorità nazionale che soddisfa le tre condizioni cumulative seguenti. 33 Anzitutto, dall’uso del termine «altra» deriva che una simile autorità non è una delle autorità giudiziarie di cui all’articolo 2, lettera c), i), della direttiva 2014/41, vale a dire un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero, ma un’autorità, quale un’autorità amministrativa, che è stata designata dallo Stato membro di emissione come competente ad emettere un ordine europeo d’indagine. 34 Poi, tale autorità deve essere quella che, nel caso di specie, agisce in qualità di autorità inquirente nel procedimento penale. 35 Infine, detta autorità deve essere competente a disporre l’acquisizione di prove in conformità del diritto nazionale. 36 Per quanto concerne il procedimento principale, è pacifico che il KNAB soddisfa le prime due condizioni.

Infatti, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che, da un lato, in quanto autorità amministrativa, il KNAB non rientra fra quelle di cui all’articolo 2, lettera c), i), della direttiva 2014/41.

Dall’altro lato, in conformità del diritto nazionale, il KNAB è l’autorità incaricata dell’attività inquirente nelle cause che rientrano nell’ambito della lotta contro la corruzione e tale autorità è stata designata come competente ad emettere gli ordini europei d’indagine in tali cause. 37 Tuttavia, il giudice del rinvio si chiede se detta autorità soddisfi la terza condizione, menzionata al punto 35 della presente sentenza, vale a dire quella di essere «competente a disporre l’acquisizione di prove in conformità del diritto nazionale». 38 A tal riguardo, tale organo giurisdizionale sottolinea che, tra gli atti di indagine oggetto dell’ordine europeo d’indagine di cui trattasi, solo gli atti relativi all’audizione di testimoni hanno potuto essere emessi direttamente dal KNAB, senza aver dovuto ottenere l’autorizzazione preventiva di un magistrato inquirente.

Al contrario, le misure di perquisizione dei locali commerciali di cui trattasi nel procedimento principale, dal momento che comportavano un’ingerenza nei diritti fondamentali della persona interessata, hanno dovuto, in conformità del diritto lettone, essere autorizzati da tale giudice, dopo che una domanda di autorizzazione era stata presentata a quest’ultimo dal KNAB. 39 In tale contesto, il giudice del rinvio cerca di determinare se il fatto che, nel diritto lettone, le misure di perquisizione richieste dal KNAB debbano essere autorizzate da un magistrato inquirente prima di poter essere eseguite abbia come conseguenza che tale autorità non possa essere considerata competente a disporre l’acquisizione di prove in conformità del diritto nazionale, ai sensi dell’articolo 2, lettera c), ii), della direttiva 2014/41. 40 Dato che la formulazione dell’articolo 2, lettera c), ii), di tale direttiva non consente, di per sé, di rispondere a tale domanda, occorre, in conformità di una giurisprudenza costante, tener conto del contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui tale disposizione fa parte [v., in tal senso, sentenze del 17 novembre 1983, Merck, 292/82 , EU:C:1983:335 , punto 12 , e del 21 dicembre 2023, G.K. e a. (Procura europea), C‑281/22 , EU:C:2023:1018 , punto 46 e giurisprudenza citata]. 41 In primo luogo, occorre considerare il contesto in cui si inserisce tale disposizione. 42 Anzitutto, l’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della suddetta direttiva, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 2, e l’allegato A della stessa direttiva, e alla luce del considerando 11 di quest’ultima, impone all’autorità di emissione l’obbligo di accertare la necessità e la proporzionalità dell’atto di indagine oggetto di un ordine europeo di indagine, alla luce delle finalità del procedimento nel quale tale ordine è stato emesso e tenendo conto dei diritti dell’indagato e dell’imputato (v., in tal senso, sentenza Spetsializirana prokuratura, punto 32). 43 Inoltre, per quanto riguarda l’ipotesi in cui un ordine europeo d’indagine emani da un’«autorità di emissione», ai sensi dell’articolo 2, lettera c), ii), della direttiva 2014/41, dalla seconda frase di tale disposizione emerge che, prima di essere trasmesso all’autorità di esecuzione, tale ordine deve essere convalidato, previo esame della sua conformità alle condizioni di emissione previste da tale direttiva, in particolare le condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, di quest’ultima, «da un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero». 44 Ne consegue che, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 45 delle sue conclusioni, l’emissione di un ordine europeo d’indagine da parte di un’«altra autorità competente, definita dallo Stato di emissione», ai sensi dell’articolo 2, lettera c), ii), della direttiva 2014/41, implica un controllo della necessità e della proporzionalità di tale ordine a due livelli del procedimento nello Stato membro di emissione, vale a dire, da un lato, al momento della sua adozione nell’ambito di un procedimento d’indagine nazionale e, dall’altro, al momento della sua convalida da parte di un’autorità giudiziaria prima di essere trasmesso all’autorità di esecuzione. 45 Nel caso di specie, le questioni poste dal giudice del rinvio in merito alla qualità di «autorità di emissione» del KNAB riguardano il primo di questi due livelli di controllo.

Infatti, per quanto riguarda il secondo livello, è pacifico che, prima della sua trasmissione all’autorità di esecuzione, l’ordine europeo d’indagine di cui trattasi è stato convalidato da un pubblico ministero, vale a dire dalla Procura generale della Repubblica di Lettonia, che ha esaminato la necessità e la proporzionalità di tale ordine in conformità delle disposizioni di tale direttiva. 46 Al riguardo, dal considerando 10 della direttiva 2014/41 emerge che tale direttiva precisa che l’autorità di emissione è nella migliore posizione per decidere, in base alla sua conoscenza dei dettagli dell’indagine in questione, a quali atti di indagine ricorrere (sentenza Spetsializirana prokuratura, punto 37). 47 Come ricordato al punto 34 della presente sentenza, al fine di essere considerata come un’«autorità di emissione», ai sensi della direttiva 2014/41, l’«altra autorità» di cui all’articolo 2, lettera c), ii), di tale direttiva deve essere quella che, nel caso di specie, è incaricata dell’indagine penale.

Tale posizione le consente, tenuto conto della sua conoscenza dei dettagli della suddetta indagine, di effettuare, in conformità dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della suddetta direttiva, il controllo della necessità e della proporzionalità dell’atto di indagine che essa intende far effettuare in un altro Stato membro nell’ambito di un ordine europeo d’indagine. 48 Orbene, la sola circostanza che il diritto dello Stato membro di emissione subordini l’adozione di atti di indagine richiesti dall’autorità incaricata dell’indagine alla condizione che essi siano previamente autorizzati da un magistrato inquirente qualora essi implichino un’ingerenza nei diritti fondamentali della persona interessata non osta a che tale autorità incaricata del procedimento d’indagine sia considerata «competente a disporre l’acquisizione di prove in conformità del diritto nazionale», ai sensi dell’articolo 2, lettera c), ii), della direttiva 2014/41, e, di conseguenza, a che essa possa essere qualificata come «autorità di emissione», ai sensi di tale disposizione. 49 Infatti, un simile requisito consente di garantire che l’esame della necessità e della proporzionalità di detti atti effettuato dall’autorità incaricata dell’indagine, al primo livello di cui al punto 42 della presente sentenza, sia effettuato sotto il controllo di un giudice, affinché quest’ultimo confermi in particolare che gli atti previsti sono necessari e non pregiudicano in modo sproporzionato i diritti fondamentali dell’indagato o dell’imputato. 50 Inoltre, l’interpretazione di cui al punto 48 della presente sentenza è suffragata dall’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/41. 51 Infatti, in conformità di detta disposizione, l’autorità di emissione può emettere un ordine europeo d’indagine solamente quando l’atto o gli atti di indagine richiesti in tale ordine avrebbero potuto essere emessi alle stesse condizioni in un caso interno analogo. 52 Impiegando i termini «alle stesse condizioni» e «in un caso interno analogo», l’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della suddetta direttiva subordina al solo diritto dello Stato di emissione la determinazione delle specifiche condizioni richieste per l’emissione di un ordine europeo di indagine.

Tale disposizione mira quindi ad evitare l’elusione delle norme e delle garanzie previste dal diritto dello Stato di emissione [v., in tal senso, sentenza del 30 aprile 2024, M.N. (EncroChat), C‑670/22 , EU:C:2024:372 , punti 92 e 97 ]. 53 Orbene, come emerge dal fascicolo di cui dispone la Corte, il requisito secondo cui un atto d’indagine previsto dal KNAB nell’ambito di un ordine europeo d’indagine, qualora implichi un’ingerenza nei diritti fondamentali della persona interessata, deve essere autorizzato da un magistrato inquirente costituisce precisamente una condizione prevista dal diritto lettone che anche un atto di indagine equivalente che debba essere eseguito solo nel territorio lettone dovrebbe soddisfare. 54 A tale riguardo, occorre precisare che la situazione di cui trattasi nel procedimento principale si distingue da quella che ha dato luogo alla sentenza Spetsializirana prokuratura. 55 Infatti, quest’ultima verteva sull’interpretazione non già del punto ii), bensì del punto i) dell’articolo 2, lettera c), della direttiva 2014/41, in una situazione in cui un pubblico ministero aveva emesso, nella fase istruttoria del procedimento penale, un ordine europeo d’indagine finalizzato all’acquisizione dei dati relativi al traffico e all’ubicazione connessi alle telecomunicazioni, allorquando, nell’ambito di un caso interno analogo, l’adozione di un atto di indagine finalizzato all’accesso a simili dati rientrava nella competenza esclusiva del giudice. 56 Infine, un’interpretazione dell’articolo 2, lettera c), ii), della direttiva 2014/41 diversa da quella accolta al punto 48 della presente sentenza sarebbe in contrasto con la distinzione effettuata dal legislatore dell’Unione tra le autorità di cui rispettivamente all’articolo 2, lettera c), i), e all’articolo 2, lettera c), ii), di tale direttiva. 57 Con tale distinzione, detto legislatore ha voluto consentire che le autorità non giudiziarie che, in conformità del diritto nazionale, sono incaricate dell’indagine penale nell’ambito del procedimento nazionale e sono competenti a disporre atti di indagine possano essere qualificate come «autorità di emissione», ai sensi di tale articolo 2, lettera c). 58 Orbene, considerare che l’intervento, al primo livello del controllo di cui al punto 42 della presente sentenza, di un’autorità giudiziaria, richiesto dal diritto nazionale al fine di autorizzare l’adozione di taluni atti, implicherebbe necessariamente che solo tale autorità giudiziaria possa essere qualificata come «autorità di emissione» comporterebbe che le autorità giudiziarie di cui all’articolo 2, lettera c), i), della suddetta direttiva siano competenti ad emettere un ordine europeo d’indagine, nonostante tali autorità giudiziarie intervengano solo puntualmente nell’ambito del procedimento d’indagine penale nazionale. 59 Una simile interpretazione priverebbe quindi l’articolo 2, lettera c), ii), della medesima direttiva del suo effetto utile, poiché, tenuto conto del fatto che le autorità di cui a tale disposizione non devono avere la qualità di «autorità giudiziarie», è legittimo che gli Stati membri accompagnino l’adozione degli atti di indagine da parte di tali autorità con garanzie procedurali, prevedendo in particolare, come nel caso di specie, che gli atti di indagine che implicano un’ingerenza nei diritti fondamentali delle persone interessate siano previamente autorizzati da un’autorità giudiziaria. 60 In secondo luogo, per quanto riguarda gli obiettivi della direttiva 2014/41, essa mira, come risulta dai suoi considerando da 5 a 8, a sostituire il quadro frammentario e complesso esistente in materia di acquisizione di prove nelle cause penali aventi dimensione transfrontaliera e tende, mediante l’istituzione di un sistema semplificato e più efficace basato su un unico strumento, vale a dire l’ordine europeo di indagine, a facilitare e ad accelerare la cooperazione giudiziaria al fine di contribuire a realizzare l’obiettivo assegnato all’Unione di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, fondandosi sull’elevato livello di fiducia che deve esistere tra gli Stati membri (sentenza Spetsializirana prokuratura, punto 36 e giurisprudenza citata). 61 Come ricordato al punto 46 della presente sentenza, tale direttiva identifica l’autorità di emissione come l’autorità nella migliore posizione per decidere, in base alla sua conoscenza dei dettagli dell’indagine in questione, a quali atti di indagine ricorrere. 62 Perciò, sulla base di tale considerazione nonché degli obiettivi di semplificazione ed efficacia del procedimento sottesi alla direttiva 2014/41, risulta giustificato che l’autorità nazionale che è effettivamente incaricata dell’indagine penale possa essere qualificata come «autorità di emissione», ai sensi dell’articolo 2, lettera c), ii), di tale direttiva, sebbene taluni atti di indagine che essa intende far effettuare devono, in conformità del diritto nazionale, essere previamente autorizzati da un’autorità giudiziaria qualora implichino un’ingerenza nei diritti fondamentali della persona interessata. 63 Una simile interpretazione dell’articolo 2, lettera c), ii), della suddetta direttiva consente di garantire che, qualora più atti di indagine siano previsti da una simile autorità nell’ambito dello stesso procedimento penale, dei quali alcuni necessitano l’autorizzazione di un magistrato inquirente e altri no, un unico e medesimo ordine europeo d’indagine sia emesso da parte di tale autorità per l’insieme di tali atti di indagine, nella sua qualità di «autorità di emissione», ai sensi di tale disposizione. 64 Tale interpretazione consente anche di facilitare gli eventuali scambi tra l’autorità di emissione e l’autorità di esecuzione dell’ordine europeo d’indagine, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della medesima direttiva o dell’articolo 10, paragrafo 4, di quest’ultima. 65 Alla luce dell’insieme delle precedenti considerazioni, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 2, lettera c), ii), della direttiva 2014/41 deve essere interpretato nel senso che può essere qualificata come «autorità di emissione», ai sensi di tale disposizione, un’autorità amministrativa definita dallo Stato di emissione che, nel caso di specie, agisce in qualità di autorità inquirente nel procedimento penale e i cui atti di indagine che implicano un’ingerenza nei diritti fondamentali della persona interessata devono, in conformità del diritto nazionale, essere previamente autorizzati da un’autorità giudiziaria.

Sulle spese 66 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara: L’articolo 2, lettera c), ii), della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all’ordine europeo di indagine penale, deve essere interpretato nel senso che: può essere qualificata come «autorità di emissione», ai sensi di tale disposizione, un’autorità amministrativa definita dallo Stato di emissione che, nel caso di specie, agisce in qualità di autorità inquirente nel procedimento penale e i cui atti di indagine che implicano un’ingerenza nei diritti fondamentali della persona interessata devono, in conformità del diritto nazionale, essere previamente autorizzati da un’autorità giudiziaria.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0635 SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 10 luglio 2025 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Ordine europeo d’indagine – Direttiva 2014/41/UE – Articolo 2, lettera c), ii) – Nozione di “altra autorità competente che agisce in qualità di autorità inquirente nel procedimento penale” – Competenza a disporre l’acquisizione di prove in conformità del diritto nazionale – Perquisizioni che richiedono l’autorizzazione di un magistrato inquirente – Articolo 6, paragrafi 1 e 2 – Condizioni di emissione di un ordine europeo d’indagine» Nella causa C‑635/23, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Kammergericht (Tribunale superiore del Land di Berlino, Germania), con decisione del 20 ottobre 2023, pervenuta in cancelleria il 23 ottobre 2023, nel procedimento relativo al riconoscimento e all’esecuzione di un ordine europeo di indagine riguardante WBS GmbH, con l’intervento di: [OSCURATO:PERSONA], LA CORTE (Seconda Sezione), composta da K. Jürimäe (relatrice), presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Seconda Sezione, M. Gavalec, Z. Csehi e F. Schalin, giudici, avvocato generale: A. Rantos cancelliere: M. Krausenböck, amministratrice vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 13 novembre 2024, considerate le osservazioni presentate: – per la WBS GmbH, da K. Schaefer, Rechtsanwalt; – per la [OSCURATO:PERSONA], da J. Scherf; – per il governo tedesco, da J. Möller, M. Hellmann, A. Sahner e J. Simon, in qualità di agenti; – per il governo estone, da M. Kriisa, in qualità di agente; – per il governo lettone, da J. Davidoviča, K. Pommere e S. Zābele, in qualità di agenti; – per il governo polacco, da B. Majczyna e J. Sawicka, in qualità di agenti; – per il governo portoghese, da J.I. Barbosa de Pinho, P. Barros da Costa e J. Ramos, in qualità di agenti; – per il governo svedese, da H. Eklinder, in qualità di agente; – per la Commissione europea, da H. Leupold e J. Vondung, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 13 febbraio 2025, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, lettera c), ii), della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all’ordine europeo di indagine penale ( GU 2014, L 130, pag. 1 ). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una richiesta di esecuzione, in Germania, di un ordine europeo di indagine emesso dal Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (Ufficio per la prevenzione e la lotta contro la corruzione, Lettonia) (in prosieguo: il «KNAB») relativamente ad atti di indagine nei confronti della WBS GmbH. Contesto normativo Diritto dell’Unione 3 I considerando da 5 a 8, 10 e 11 della direttiva 2014/41 enunciano quanto segue: «(5) In seguito all’adozione delle decisioni quadro 2003/577/GAI [del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all’esecuzione nell’Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio ( GU 2003, L 196, pag. 45 ),] e 2008/978/GAI [del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativa al mandato europeo di ricerca delle prove diretto all’acquisizione di oggetti, documenti e dati da utilizzare nei procedimenti penali ( GU 2008, L 350, pag. 72 )], è apparso evidente che il quadro esistente per l’acquisizione delle prove è troppo frammentario e complesso. È pertanto necessaria una nuova impostazione. (6) Nel programma di Stoccolma, adottato dal Consiglio europeo del 10-11 dicembre 2009, il Consiglio europeo ha considerato di perseguire ulteriormente l’istituzione di un sistema globale di acquisizione delle prove nelle fattispecie aventi dimensione transfrontaliera, basato sul principio del riconoscimento reciproco. Il Consiglio europeo ha rilevato che gli strumenti esistenti nel settore costituiscono una disciplina frammentaria e che è necessaria una nuova impostazione che, pur ispirandosi al principio del riconoscimento reciproco, tenga conto altresì della flessibilità del sistema tradizionale di assistenza giudiziaria. Il Consiglio europeo ha pertanto chiesto la creazione di un sistema globale in sostituzione di tutti gli strumenti esistenti nel settore, compresa la decisione quadro [2008/978], che contempli per quanto possibile tutti i tipi di prove, stabilisca i termini di esecuzione e limiti al minimo i motivi di rifiuto. (7) Tale nuova impostazione si basa su un unico strumento denominato ordine europeo d’indagine (OEI). L’OEI deve essere emesso affinché nello Stato che lo esegue (lo “Stato di esecuzione”) siano compiuti uno o più atti di indagine specifici ai fini dell’acquisizione di prove. Ciò include anche l’acquisizione di prove già in possesso dell’autorità di esecuzione. (8) L’OEI dovrebbe avere una portata orizzontale e pertanto dovrebbe applicarsi a tutti gli atti di indagine finalizzati all’acquisizione di prove. Tuttavia, l’istituzione di una squadra investigativa comune e l’acquisizione di prove nell’ambito di tale squadra richiedono disposizioni specifiche, che è più opportuno disciplinare separatamente. Fatta salva l’applicazione della presente direttiva, gli strumenti esistenti dovrebbero pertanto continuare ad applicarsi a questo tipo di atto di indagine. (...) (10) L’OEI dovrebbe essere incentrato sull’atto di indagine da compiere. L’autorità di emissione è nella migliore posizione per decidere, in base alla sua conoscenza dei dettagli dell’indagine in questione, a quali atti di indagine ricorrere. Tuttavia l’autorità di esecuzione dovrebbe, laddove possibile, usare un altro tipo di atto di indagine se quello richiesto non è previsto dal proprio diritto nazionale o non è disponibile in un caso interno analogo. La disponibilità dovrebbe riferirsi ai casi in cui l’atto di indagine richiesto è previsto dal diritto dello Stato di esecuzione, ma è legittimo solo in determinate circostanze, ad esempio quando l’atto di indagine può essere svolto solo per reati di una certa gravità, contro persone rispetto alle quali grava già un certo grado di sospetto o con il consenso della persona interessata. L’autorità di esecuzione può inoltre ricorrere ad un altro tipo di atto di indagine, laddove essa ottenga lo stesso risultato dell’atto di indagine richiesto nell’OEI con mezzi di minor interferenza con i diritti fondamentali della persona interessata. (11) Si dovrebbe optare per un OEI quando l’esecuzione di un atto di indagine appare proporzionata, adeguata e applicabile al caso in questione. L’autorità di emissione dovrebbe pertanto accertare se le prove che si intende acquisire sono necessarie e proporzionate ai fini del procedimento, se l’atto di indagine scelto è necessario e proporzionato per l’acquisizione di tali prove, e se e opportuno emettere un OEI affinché un altro Stato membro partecipi all’acquisizione di tali prove. La stessa valutazione dovrebbe essere effettuata durante la procedura di convalida, ove la convalida di un OEI sia prescritta dalla presente direttiva. L’esecuzione di un OEI non dovrebbe essere rifiutata per motivi diversi da quelli previsti nella presente direttiva. Tuttavia l’autorità di esecuzione dovrebbe avere la facoltà di optare per un atto di indagine meno intrusivo di quello richiesto nell’OEI interessato qualora consenta di ottenere risultati analoghi». 4 Ai sensi dell’articolo 2, lettera c), di tale direttiva: «Ai fini della presente direttiva si intende per: (...) c) “autorità di emissione”: i) un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero competente nel caso interessato; o ii) qualsiasi altra autorità competente, definita dallo Stato di emissione che, nel caso di specie, agisca in qualità di autorità inquirente nel procedimento penale e sia competente a disporre l’acquisizione di prove in conformità del diritto nazionale. Inoltre, prima di essere trasmesso all’autorità di esecuzione, l’OEI è convalidato, previo esame della sua conformità alle condizioni di emissione di un OEI ai sensi della presente direttiva, in particolare le condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, da un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero nello Stato di emissione. Laddove l’OEI sia stato convalidato da un’autorità giudiziaria, quest’ultima può anche essere considerata l’autorità di emissione ai fini della trasmissione dell’OEI». 5 L’articolo 6 della suddetta direttiva, intitolato «Condizioni di emissione e trasmissione di un OEI», dispone quanto segue: «1.   L’autorità di emissione può emettere un OEI solamente quando ritiene soddisfatte le seguenti condizioni: a) l’emissione dell’OEI è necessaria e proporzionata ai fini del procedimento di cui all’articolo 4, tenendo conto dei diritti della persona sottoposta a indagini o imputata; e b) l’atto o gli atti di indagine richiesti nell’OEI avrebbero potuto essere emessi alle stesse condizioni in un caso interno analogo. 2.   Le condizioni di cui al paragrafo 1 sono valutate dall’autorità di emissione per ogni caso. 3.   Se ha motivo di ritenere che le condizioni di cui al paragrafo 1 non siano state rispettate, l’autorità di esecuzione può consultare l’autorità di emissione in merito all’importanza di eseguire l’OEI. Dopo tale consultazione, l’autorità di emissione può decidere di ritirare l’OEI». 6 L’articolo 10, paragrafi 3 e 4, della medesima direttiva prevede quanto segue: «3.   L’autorità di esecuzione può anche ricorrere ad un atto d’indagine diverso da quello richiesto nell’OEI quando l’atto scelto dall’autorità di esecuzione assicuri lo stesso risultato dell’atto richiesto nell’OEI con mezzi meno intrusivi. 4.   Qualora decida di avvalersi della possibilità di cui ai paragrafi 1 e 3, l’autorità di esecuzione ne informa preventivamente l’autorità di emissione, la quale può decidere di ritirare o integrare l’OEI». 7 Qualora essa emetta un OEI, l’autorità di emissione è tenuta a completare e firmare un modulo il cui modello figura all’allegato A della direttiva 2014/41. L’intestazione di tale modulo è redatta come segue: «Il presente OEI è stato emesso da un’autorità competente. L’autorità di emissione certifica che l’emissione del presente OEI è necessaria e proporzionata ai fini del procedimento in esso specificato, tenendo conto dei diritti della persona sottoposta ad indagine o dell’imputato, e che gli atti di indagine richiesti avrebbero potuto essere disposti alle stesse condizioni in un caso interno analogo. Si chiede il compimento dell’atto o degli atti di indagine indicati di seguito, tenendo in debito conto la riservatezza dell’indagine, e il trasferimento delle prove acquisite in esito all’esecuzione dell’OEI». Diritto tedesco 8 L’articolo 91d, paragrafo 1, del Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen (legge sull’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale), del 23 dicembre 1982 (BGBl. 1982 I, pag. 2071), così recita: «La prestazione dell’assistenza giudiziaria è ammissibile solo se lo Stato membro richiedente ha utilizzato, per la sua domanda, il modulo figurante nell’allegato A o nell’allegato C della direttiva [2014/41], nella versione rispettivamente in vigore, 1. rilasciato da un’autorità giudiziaria ai sensi dell’articolo 2, lettera c), i), della direttiva relativa all’ordine europeo di indagine, oppure 2. rilasciato da un’autorità diversa da quella indicata al punto 1, la quale sia stata designata competente a tal fine dallo Stato membro richiedente, e confermato da un’autorità ai sensi del punto 1, sezione L, del modulo di cui all’allegato A della direttiva relativa all’ordine europeo di indagine». Diritto lettone 9 Ai sensi dell’articolo 887 1 , paragrafo 1, del Kriminālprocesa likums (codice di procedura penale, [OSCURATO:PERSONA] Vēstnesis , 2005, n. 74), qualora sia necessario, nell’ambito di un procedimento penale, compiere un atto procedurale nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione europea prima di avviare l’azione penale, il responsabile del procedimento, quando redige un OEI, ne valuta la proporzionalità e la necessità rispetto al reato oggetto dell’indagine, dopodiché il procuratore incaricato della direzione dell’indagine verifica anche la conformità dell’atto procedurale richiesto allo Stato membro dell’Unione con i requisiti della legge e ne valuta la necessità e la proporzionalità rispetto al reato oggetto dell’indagine. Prima di redigere un OEI, il responsabile del procedimento adotta tutte le misure che sarebbero necessarie se l’atto procedurale fosse eseguito in Lettonia. 10 Le perquisizioni sono disciplinate dagli articoli da 179 a 185 del codice di procedura penale. L’articolo 179, paragrafo 1, di tale codice definisce la perquisizione come un atto di indagine consistente nell’investigazione forzata svolta su locali, su un terreno, su un veicolo o su un individuo al fine di localizzare e sequestrare l’oggetto ricercato qualora sussistano ragionevoli motivi per ritenere che quest’ultimo si trovi nel luogo della perquisizione. 11 L’articolo 180, paragrafo 1, del suddetto codice dispone che la perquisizione è effettuata su decisione di un magistrato inquirente o di un organo giurisdizionale. Il magistrato inquirente decide sulla base della proposta presentata dal responsabile del procedimento e dei documenti ad essa allegati. Procedimento principale e questione pregiudiziale 12 Il 5 aprile 2019 il KNAB ha avviato un procedimento penale nei confronti di un certo numero di agenti al servizio di una fondazione con sede a Riga (Lettonia), per truffa su vasta scala, spreco indebito di risorse altrui su vasta scala, nonché falsificazione di documenti e impiego di documenti falsificati. Nell’ambito della sua indagine, il KNAB ha ritenuto necessario emettere un ordine europeo d’indagine perché si potesse procedere alla perquisizione dei locali commerciali delle imprese FF GmbH e WBS, con sede a Berlino (Germania). A tal fine, il KNAB ha chiesto al magistrato inquirente presso la Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa (Tribunale cittadino di Riga, circoscrizione suburbana di Vidzeme, Lettonia) di autorizzare tale atto di indagine, ai sensi degli articoli 179 e 180 del codice di procedura penale. 13 Con due ordinanze del 24 aprile 2019, il magistrato inquirente ha accolto la richiesta del KNAB in quanto, da un lato, era ragionevole ritenere che nei locali delle due imprese si trovassero documenti, supporti di dati e oggetti rilevanti ai fini del procedimento penale e, dall’altro, che le perquisizioni, il cui scopo era identificare e sequestrare tali documenti, supporti e oggetti, fossero necessarie e proporzionate. 14 Il 25 aprile 2019 il KNAB ha emesso un ordine europeo d’indagine (in prosieguo: l’«ordine europeo d’indagine di cui trattasi»), con il quale ha chiesto alle autorità tedesche di procedere all’audizione di due testimoni e all’esecuzione dei mandati di perquisizione di cui al punto precedente. [OSCURATO:PERSONA] Ģenerālprokuratūra (Procura generale della Repubblica di Lettonia) ha convalidato l’ordine europeo d’indagine di cui trattasi e lo ha trasmesso alla [OSCURATO:PERSONA] (Procura di Berlino, Germania). 15 Adito dalla Procura di Berlino, l’[OSCURATO:PERSONA]Tiergarten (Tribunale circoscrizionale di Berlino-Tiergarten, Germania) ha disposto le perquisizioni dei locali delle imprese FF e WBS. Tali perquisizioni sono state effettuate il 13 maggio 2019 e hanno portato al sequestro di numerosi elementi di prova. 16 La WBS ha adito il Kammergericht (Tribunale superiore del Land di Berlino, Germania), giudice del rinvio, chiedendo che quest’ultimo dichiarasse l’inammissibilità del trasferimento alla Repubblica di Lettonia degli elementi di prova raccolti in esecuzione dell’ordine europeo d’indagine di cui trattasi. 17 A sostegno del suo ricorso, la WBS invoca la sentenza del 16 dicembre 2021, Spetsializirana prokuratura (Dati relativi al traffico e all’ubicazione) ( C‑724/19 ; in prosieguo: la sentenza Spetsializirana prokuratura, EU:C:2021:1020 ), dalla quale risulterebbe che un ordine europeo d’indagine vertente su un atto di indagine che, in virtù del diritto dello Stato membro di emissione, può essere ordinato solo da un organo giurisdizionale può essere validamente emesso soltanto da un’autorità che rivesta tale qualità. Orbene, nel caso di specie, da un lato, il KNAB non sarebbe un organo giurisdizionale, e, dall’altro, ai sensi del diritto lettone, solo un’autorità con tale qualità sarebbe competente a disporre una simile misura di perquisizione. 18 La Procura di Berlino ha chiesto alla Procura generale della Repubblica di Lettonia se l’ordine europeo d’indagine di cui trattasi potesse, se del caso, essere nuovamente emesso da un organo giurisdizionale. La Procura generale della Repubblica di Lettonia ha risposto in senso negativo, per il motivo che il diritto lettone si opponeva a ciò. 19 In tale contesto, il giudice del rinvio si chiede se i principi derivanti dalla sentenza Spetsializirana prokuratura debbano applicarsi alla causa di cui è adito, il che dovrebbe portarlo a constatare che il trasferimento delle prove in esecuzione dell’ordine europeo d’indagine di cui trattasi non potrebbe essere ammesso. 20 In primo luogo, il giudice del rinvio constata che, nella causa che ha dato luogo a tale sentenza, l’autorità che aveva emesso l’ordine europeo d’indagine poteva essere qualificata quale «autorità di emissione», ai sensi dell’articolo 2, lettera c), i), della direttiva 2014/41, mentre, nella presente causa, il KNAB è un’«altra autorità competente, definita dallo Stato di emissione», ai sensi dell’articolo 2, lettera c), ii), di tale direttiva. Il giudice del rinvio si chiede quindi se la risposta fornita dalla Corte in detta sentenza sia anche applicabile in una situazione in cui l’ordine europeo d’indagine sia stato emesso da un’autorità di cui a tale seconda disposizione. 21 Secondo il giudice del rinvio, i punti 29 e 30 della sentenza Spetsializirana prokuratura possono essere intesi nel senso che un’«altra autorità competente», ai sensi dell’articolo 2, lettera c), ii), di detta direttiva, può agire in qualità di autorità di emissione di un ordine europeo d’indagine, anche se, ai sensi del diritto nazionale, l’atto di indagine di cui trattasi può essere adottato solo da un organo giurisdizionale, a condizione tuttavia che un simile organo giurisdizionale intervenga in un’altra fase del procedimento. 22 In secondo luogo, il caso in esame si distinguerebbe da quello alla base della sentenza Spetsializirana prokuratura, in quanto l’atto di indagine che è stato oggetto dell’ordine europeo d’indagine di cui trattasi, sebbene, ai sensi del diritto lettone, potesse essere autorizzato solo da un organo giurisdizionale, sarebbe stato autorizzato, prima dell’emissione di tale ordine, da un magistrato inquirente lettone, il quale l’ha reputato necessario e proporzionato. Tale circostanza comporterebbe che le motivazioni addotte dalla Corte ai punti da 32 a 38 di detta sentenza, al fine di fondare la sua interpretazione dell’articolo 2, lettera c), i), della direttiva 2014/41 non sarebbero pertinenti nell’ambito del procedimento principale. 23 Perciò, anzitutto, la Corte avrebbe considerato, da un lato, che l’autorità competente a disporre un atto di indagine ai sensi del diritto nazionale è l’unica che soddisfi gli obblighi di controllo e di motivazione dell’atto di cui trattasi, e, dall’altro, che l’autorità di emissione può emettere un ordine europeo d’indagine solo se l’atto di indagine oggetto di tale ordine avrebbe potuto essere emesso alle stesse condizioni in un caso interno analogo. 24 Orbene, nell’ambito della causa di cui è investito, il giudice del rinvio ritiene che l’autorità competente ai sensi del diritto nazionale a disporre un atto di indagine abbia soddisfatto gli obblighi di controllo e di motivazione di quest’ultimo, previsti all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/41, nella misura in cui il magistrato inquirente lettone competente ha ritenuto che le perquisizioni di cui trattasi fossero necessarie e proporzionate. Inoltre, l’autorità di emissione avrebbe emesso l’ordine europeo d’indagine di cui trattasi alle stesse condizioni alle quali un atto di indagine avrebbe potuto essere emesso in un caso interno analogo, poiché un organo giurisdizionale è intervenuto al fine di autorizzare la misura di perquisizione prima dell’emissione di tale ordine. 25 Inoltre, la Corte ha considerato, nella sentenza Spetsializirana prokuratura, che, ai sensi del diritto nazionale, l’autorità di emissione dell’ordine europeo d’indagine deve essere l’autorità competente a disporre, in un caso interno analogo, l’atto di indagine oggetto di tale ordine, dal momento che, se così non fosse, ciò avrebbe la conseguenza di rendere più complesso e compromettere il sistema di cooperazione semplificato ed efficace dell’assistenza giudiziaria istituito dalla direttiva 2014/41. 26 Orbene, da un lato, tale organo giurisdizionale nutre dubbi sulla pertinenza di una simile considerazione nel caso di specie, in quanto un requisito del genere è idoneo a rendere più complesso il procedimento di assistenza giudiziaria. 27 Infatti, in alcuni Stati membri, quali la Germania, l’organo giurisdizionale inquirente non svolgerebbe un ruolo centrale nel procedimento di indagine, intervenendo solo occasionalmente, in particolare per autorizzare determinati atti di indagine richiesti dalla procura. In tale contesto, se si dovesse ritenere che solo tale organo giurisdizionale possa essere qualificato come «autorità di emissione», ai sensi della direttiva 2014/41, quando, nei fatti, è la procura che è incaricata del procedimento d’indagine, ciò condurrebbe a ritardi nell’assistenza giudiziaria, in particolare nell’ipotesi in cui l’autorità di esecuzione decida di interrogare l’autorità di emissione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, prima frase, della direttiva 2014/41. Una maggiore complessità del procedimento di assistenza giudiziaria potrebbe anche risultare dal fatto che, in taluni Stati membri, certi atti di indagine potrebbero non rientrare nella competenza esclusiva dei giudici nazionali, ma potrebbero essere disposti da altre autorità. In una simile circostanza, non si potrebbe pertanto escludere che l’autorità di esecuzione possa essere destinataria di due ordini europei d’indagine emessi da due interlocutori diversi. 28 Dall’altro lato, secondo il giudice del rinvio, occorrerebbe fare riferimento, per analogia, alla giurisprudenza derivante dalla sentenza del 27 maggio 2019, PF (Procuratore generale di Lituania) ( C‑509/18 , EU:C:2019:457 ), relativa al mandato d’arresto europeo, dalla quale risulterebbe che l’autorità che dispone un mandato d’arresto nazionale può essere diversa da quella che emette il mandato d’arresto europeo. 29 È in tale contesto che il Kammergericht (Tribunale superiore del Land di Berlino) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se un ordine europeo di indagine concernente una misura riservata ai giudici ai sensi del diritto dello Stato di emissione possa essere emesso in cooperazione con un’autorità di convalida extragiudiziaria da un’altra autorità competente ai sensi dell’articolo 2, lettera c), [ii)], della direttiva [2014/41], qualora un giudice dello Stato di emissione abbia in precedenza autorizzato l’atto di indagine adempiendo al riguardo agli obblighi di controllo e di motivazione previsti nella direttiva 2014/41». Sulla questione pregiudiziale 30 Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, lettera c), ii), della direttiva 2014/41 debba essere interpretato nel senso che può essere qualificata come «autorità di emissione», ai sensi di tale disposizione, un’autorità amministrativa definita dallo Stato di emissione che, nel caso di specie, agisce in qualità di autorità inquirente nel procedimento penale e i cui atti di indagine che implicano un’ingerenza nei diritti fondamentali della persona interessata devono, in conformità del diritto nazionale, essere previamente autorizzati da un’autorità giudiziaria. 31 L’articolo 2, lettera c), della direttiva 2014/41, definisce, rispettivamente ai punti i) e ii), la nozione di «autorità di emissione» come «un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero competente nel caso interessato» o «qualsiasi altra autorità competente, definita dallo Stato di emissione che, nel caso di specie, agisca in qualità di autorità inquirente nel procedimento penale e sia competente a disporre l’acquisizione di prove in conformità del diritto nazionale». 32 Dalla formulazione dell’articolo 2, lettera c), ii), di tale direttiva risulta quindi che l’«autorità di emissione», ai sensi di tale disposizione, è un’autorità nazionale che soddisfa le tre condizioni cumulative seguenti. 33 Anzitutto, dall’uso del termine «altra» deriva che una simile autorità non è una delle autorità giudiziarie di cui all’articolo 2, lettera c), i), della direttiva 2014/41, vale a dire un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero, ma un’autorità, quale un’autorità amministrativa, che è stata designata dallo Stato membro di emissione come competente ad emettere un ordine europeo d’indagine. 34 Poi, tale autorità deve essere quella che, nel caso di specie, agisce in qualità di autorità inquirente nel procedimento penale. 35 Infine, detta autorità deve essere competente a disporre l’acquisizione di prove in conformità del diritto nazionale. 36 Per quanto concerne il procedimento principale, è pacifico che il KNAB soddisfa le prime due condizioni. Infatti, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che, da un lato, in quanto autorità amministrativa, il KNAB non rientra fra quelle di cui all’articolo 2, lettera c), i), della direttiva 2014/41. Dall’altro lato, in conformità del diritto nazionale, il KNAB è l’autorità incaricata dell’attività inquirente nelle cause che rientrano nell’ambito della lotta contro la corruzione e tale autorità è stata designata come competente ad emettere gli ordini europei d’indagine in tali cause. 37 Tuttavia, il giudice del rinvio si chiede se detta autorità soddisfi la terza condizione, menzionata al punto 35 della presente sentenza, vale a dire quella di essere «competente a disporre l’acquisizione di prove in conformità del diritto nazionale». 38 A tal riguardo, tale organo giurisdizionale sottolinea che, tra gli atti di indagine oggetto dell’ordine europeo d’indagine di cui trattasi, solo gli atti relativi all’audizione di testimoni hanno potuto essere emessi direttamente dal KNAB, senza aver dovuto ottenere l’autorizzazione preventiva di un magistrato inquirente. Al contrario, le misure di perquisizione dei locali commerciali di cui trattasi nel procedimento principale, dal momento che comportavano un’ingerenza nei diritti fondamentali della persona interessata, hanno dovuto, in conformità del diritto lettone, essere autorizzati da tale giudice, dopo che una domanda di autorizzazione era stata presentata a quest’ultimo dal KNAB. 39 In tale contesto, il giudice del rinvio cerca di determinare se il fatto che, nel diritto lettone, le misure di perquisizione richieste dal KNAB debbano essere autorizzate da un magistrato inquirente prima di poter essere eseguite abbia come conseguenza che tale autorità non possa essere considerata competente a disporre l’acquisizione di prove in conformità del diritto nazionale, ai sensi dell’articolo 2, lettera c), ii), della direttiva 2014/41. 40 Dato che la formulazione dell’articolo 2, lettera c), ii), di tale direttiva non consente, di per sé, di rispondere a tale domanda, occorre, in conformità di una giurisprudenza costante, tener conto del contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui tale disposizione fa parte [v., in tal senso, sentenze del 17 novembre 1983, Merck, 292/82 , EU:C:1983:335 , punto 12 , e del 21 dicembre 2023, G.K. e a. (Procura europea), C‑281/22 , EU:C:2023:1018 , punto 46 e giurisprudenza citata]. 41 In primo luogo, occorre considerare il contesto in cui si inserisce tale disposizione. 42 Anzitutto, l’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della suddetta direttiva, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 2, e l’allegato A della stessa direttiva, e alla luce del considerando 11 di quest’ultima, impone all’autorità di emissione l’obbligo di accertare la necessità e la proporzionalità dell’atto di indagine oggetto di un ordine europeo di indagine, alla luce delle finalità del procedimento nel quale tale ordine è stato emesso e tenendo conto dei diritti dell’indagato e dell’imputato (v., in tal senso, sentenza Spetsializirana prokuratura, punto 32). 43 Inoltre, per quanto riguarda l’ipotesi in cui un ordine europeo d’indagine emani da un’«autorità di emissione», ai sensi dell’articolo 2, lettera c), ii), della direttiva 2014/41, dalla seconda frase di tale disposizione emerge che, prima di essere trasmesso all’autorità di esecuzione, tale ordine deve essere convalidato, previo esame della sua conformità alle condizioni di emissione previste da tale direttiva, in particolare le condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, di quest’ultima, «da un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero». 44 Ne consegue che, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 45 delle sue conclusioni, l’emissione di un ordine europeo d’indagine da parte di un’«altra autorità competente, definita dallo Stato di emissione», ai sensi dell’articolo 2, lettera c), ii), della direttiva 2014/41, implica un controllo della necessità e della proporzionalità di tale ordine a due livelli del procedimento nello Stato membro di emissione, vale a dire, da un lato, al momento della sua adozione nell’ambito di un procedimento d’indagine nazionale e, dall’altro, al momento della sua convalida da parte di un’autorità giudiziaria prima di essere trasmesso all’autorità di esecuzione. 45 Nel caso di specie, le questioni poste dal giudice del rinvio in merito alla qualità di «autorità di emissione» del KNAB riguardano il primo di questi due livelli di controllo. Infatti, per quanto riguarda il secondo livello, è pacifico che, prima della sua trasmissione all’autorità di esecuzione, l’ordine europeo d’indagine di cui trattasi è stato convalidato da un pubblico ministero, vale a dire dalla Procura generale della Repubblica di Lettonia, che ha esaminato la necessità e la proporzionalità di tale ordine in conformità delle disposizioni di tale direttiva. 46 Al riguardo, dal considerando 10 della direttiva 2014/41 emerge che tale direttiva precisa che l’autorità di emissione è nella migliore posizione per decidere, in base alla sua conoscenza dei dettagli dell’indagine in questione, a quali atti di indagine ricorrere (sentenza Spetsializirana prokuratura, punto 37). 47 Come ricordato al punto 34 della presente sentenza, al fine di essere considerata come un’«autorità di emissione», ai sensi della direttiva 2014/41, l’«altra autorità» di cui all’articolo 2, lettera c), ii), di tale direttiva deve essere quella che, nel caso di specie, è incaricata dell’indagine penale. Tale posizione le consente, tenuto conto della sua conoscenza dei dettagli della suddetta indagine, di effettuare, in conformità dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della suddetta direttiva, il controllo della necessità e della proporzionalità dell’atto di indagine che essa intende far effettuare in un altro Stato membro nell’ambito di un ordine europeo d’indagine. 48 Orbene, la sola circostanza che il diritto dello Stato membro di emissione subordini l’adozione di atti di indagine richiesti dall’autorità incaricata dell’indagine alla condizione che essi siano previamente autorizzati da un magistrato inquirente qualora essi implichino un’ingerenza nei diritti fondamentali della persona interessata non osta a che tale autorità incaricata del procedimento d’indagine sia considerata «competente a disporre l’acquisizione di prove in conformità del diritto nazionale», ai sensi dell’articolo 2, lettera c), ii), della direttiva 2014/41, e, di conseguenza, a che essa possa essere qualificata come «autorità di emissione», ai sensi di tale disposizione. 49 Infatti, un simile requisito consente di garantire che l’esame della necessità e della proporzionalità di detti atti effettuato dall’autorità incaricata dell’indagine, al primo livello di cui al punto 42 della presente sentenza, sia effettuato sotto il controllo di un giudice, affinché quest’ultimo confermi in particolare che gli atti previsti sono necessari e non pregiudicano in modo sproporzionato i diritti fondamentali dell’indagato o dell’imputato. 50 Inoltre, l’interpretazione di cui al punto 48 della presente sentenza è suffragata dall’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/41. 51 Infatti, in conformità di detta disposizione, l’autorità di emissione può emettere un ordine europeo d’indagine solamente quando l’atto o gli atti di indagine richiesti in tale ordine avrebbero potuto essere emessi alle stesse condizioni in un caso interno analogo. 52 Impiegando i termini «alle stesse condizioni» e «in un caso interno analogo», l’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della suddetta direttiva subordina al solo diritto dello Stato di emissione la determinazione delle specifiche condizioni richieste per l’emissione di un ordine europeo di indagine. Tale disposizione mira quindi ad evitare l’elusione delle norme e delle garanzie previste dal diritto dello Stato di emissione [v., in tal senso, sentenza del 30 aprile 2024, M.N. (EncroChat), C‑670/22 , EU:C:2024:372 , punti 92 e 97 ]. 53 Orbene, come emerge dal fascicolo di cui dispone la Corte, il requisito secondo cui un atto d’indagine previsto dal KNAB nell’ambito di un ordine europeo d’indagine, qualora implichi un’ingerenza nei diritti fondamentali della persona interessata, deve essere autorizzato da un magistrato inquirente costituisce precisamente una condizione prevista dal diritto lettone che anche un atto di indagine equivalente che debba essere eseguito solo nel territorio lettone dovrebbe soddisfare. 54 A tale riguardo, occorre precisare che la situazione di cui trattasi nel procedimento principale si distingue da quella che ha dato luogo alla sentenza Spetsializirana prokuratura. 55 Infatti, quest’ultima verteva sull’interpretazione non già del punto ii), bensì del punto i) dell’articolo 2, lettera c), della direttiva 2014/41, in una situazione in cui un pubblico ministero aveva emesso, nella fase istruttoria del procedimento penale, un ordine europeo d’indagine finalizzato all’acquisizione dei dati relativi al traffico e all’ubicazione connessi alle telecomunicazioni, allorquando, nell’ambito di un caso interno analogo, l’adozione di un atto di indagine finalizzato all’accesso a simili dati rientrava nella competenza esclusiva del giudice. 56 Infine, un’interpretazione dell’articolo 2, lettera c), ii), della direttiva 2014/41 diversa da quella accolta al punto 48 della presente sentenza sarebbe in contrasto con la distinzione effettuata dal legislatore dell’Unione tra le autorità di cui rispettivamente all’articolo 2, lettera c), i), e all’articolo 2, lettera c), ii), di tale direttiva. 57 Con tale distinzione, detto legislatore ha voluto consentire che le autorità non giudiziarie che, in conformità del diritto nazionale, sono incaricate dell’indagine penale nell’ambito del procedimento nazionale e sono competenti a disporre atti di indagine possano essere qualificate come «autorità di emissione», ai sensi di tale articolo 2, lettera c). 58 Orbene, considerare che l’intervento, al primo livello del controllo di cui al punto 42 della presente sentenza, di un’autorità giudiziaria, richiesto dal diritto nazionale al fine di autorizzare l’adozione di taluni atti, implicherebbe necessariamente che solo tale autorità giudiziaria possa essere qualificata come «autorità di emissione» comporterebbe che le autorità giudiziarie di cui all’articolo 2, lettera c), i), della suddetta direttiva siano competenti ad emettere un ordine europeo d’indagine, nonostante tali autorità giudiziarie intervengano solo puntualmente nell’ambito del procedimento d’indagine penale nazionale. 59 Una simile interpretazione priverebbe quindi l’articolo 2, lettera c), ii), della medesima direttiva del suo effetto utile, poiché, tenuto conto del fatto che le autorità di cui a tale disposizione non devono avere la qualità di «autorità giudiziarie», è legittimo che gli Stati membri accompagnino l’adozione degli atti di indagine da parte di tali autorità con garanzie procedurali, prevedendo in particolare, come nel caso di specie, che gli atti di indagine che implicano un’ingerenza nei diritti fondamentali delle persone interessate siano previamente autorizzati da un’autorità giudiziaria. 60 In secondo luogo, per quanto riguarda gli obiettivi della direttiva 2014/41, essa mira, come risulta dai suoi considerando da 5 a 8, a sostituire il quadro frammentario e complesso esistente in materia di acquisizione di prove nelle cause penali aventi dimensione transfrontaliera e tende, mediante l’istituzione di un sistema semplificato e più efficace basato su un unico strumento, vale a dire l’ordine europeo di indagine, a facilitare e ad accelerare la cooperazione giudiziaria al fine di contribuire a realizzare l’obiettivo assegnato all’Unione di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, fondandosi sull’elevato livello di fiducia che deve esistere tra gli Stati membri (sentenza Spetsializirana prokuratura, punto 36 e giurisprudenza citata). 61 Come ricordato al punto 46 della presente sentenza, tale direttiva identifica l’autorità di emissione come l’autorità nella migliore posizione per decidere, in base alla sua conoscenza dei dettagli dell’indagine in questione, a quali atti di indagine ricorrere. 62 Perciò, sulla base di tale considerazione nonché degli obiettivi di semplificazione ed efficacia del procedimento sottesi alla direttiva 2014/41, risulta giustificato che l’autorità nazionale che è effettivamente incaricata dell’indagine penale possa essere qualificata come «autorità di emissione», ai sensi dell’articolo 2, lettera c), ii), di tale direttiva, sebbene taluni atti di indagine che essa intende far effettuare devono, in conformità del diritto nazionale, essere previamente autorizzati da un’autorità giudiziaria qualora implichino un’ingerenza nei diritti fondamentali della persona interessata. 63 Una simile interpretazione dell’articolo 2, lettera c), ii), della suddetta direttiva consente di garantire che, qualora più atti di indagine siano previsti da una simile autorità nell’ambito dello stesso procedimento penale, dei quali alcuni necessitano l’autorizzazione di un magistrato inquirente e altri no, un unico e medesimo ordine europeo d’indagine sia emesso da parte di tale autorità per l’insieme di tali atti di indagine, nella sua qualità di «autorità di emissione», ai sensi di tale disposizione. 64 Tale interpretazione consente anche di facilitare gli eventuali scambi tra l’autorità di emissione e l’autorità di esecuzione dell’ordine europeo d’indagine, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della medesima direttiva o dell’articolo 10, paragrafo 4, di quest’ultima. 65 Alla luce dell’insieme delle precedenti considerazioni, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 2, lettera c), ii), della direttiva 2014/41 deve essere interpretato nel senso che può essere qualificata come «autorità di emissione», ai sensi di tale disposizione, un’autorità amministrativa definita dallo Stato di emissione che, nel caso di specie, agisce in qualità di autorità inquirente nel procedimento penale e i cui atti di indagine che implicano un’ingerenza nei diritti fondamentali della persona interessata devono, in conformità del diritto nazionale, essere previamente autorizzati da un’autorità giudiziaria. Sulle spese 66 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara: L’articolo 2, lettera c), ii), della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all’ordine europeo di indagine penale, deve essere interpretato nel senso che: può essere qualificata come «autorità di emissione», ai sensi di tale disposizione, un’autorità amministrativa definita dallo Stato di emissione che, nel caso di specie, agisce in qualità di autorità inquirente nel procedimento penale e i cui atti di indagine che implicano un’ingerenza nei diritti fondamentali della persona interessata devono, in conformità del diritto nazionale, essere previamente autorizzati da un’autorità giudiziaria. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.
Sentenza Corte di giustizia UE/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris