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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 luglio 2024

Cassazione n. 36267/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], considerato che con i primi due motivi di ricorso, pur avendo formalmente espresso censure riconducibili alle categorie del vizio di motivazione in relazione all'affermata responsabilità per il reato di rapina ascrittogli, il ricorrente in realtà non ha lamentato una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, ma ha invocato una diversa e nuova valutazione delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità; che, dunque, i suddetti motivi così formulati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 7-9); rilevato che anche il terzo motivo, con cui si contesta vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. risulta caratterizzato da genericità, per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. ritenuto che il motivo di ricorso che denuncia vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato tenuto conto della pena minima prevista per la rapina in contestazione; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 2 Luglio 2024 [OSCURATO:PERSONA] D E POSITATA Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], considerato che con i primi due motivi di ricorso, pur avendo formalmente espresso censure riconducibili alle categorie del vizio di motivazione in relazione all'affermata responsabilità per il reato di rapina ascrittogli, il ricorrente in realtà non ha lamentato una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, ma ha invocato una diversa e nuova valutazione delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità; che, dunque, i suddetti motivi così formulati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 7-9); rilevato che anche il terzo motivo, con cui si contesta vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. risulta caratterizzato da genericità, per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. ritenuto che il motivo di ricorso che denuncia vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato tenuto conto della pena minima prevista per la rapina in contestazione; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 2 Luglio 2024 [OSCURATO:PERSONA] D E POSITATA Il Presidente
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