CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32230/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito di plurime condotte d'illecita detenzione di sostanze stupefacenti, aggravate ai sensi dell'art. 80 lett. g) d.P.R. 309/90, e del reato di cui all'art. 391-ter cod. pen. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta: I) erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 192, 544, comma 1, lett. e) cod. proc. '• pen.; manifesta illogicità della motivazione in punto di affermazione di penale responsabilità dell'imputato; difetto dell'elemento soggettivo. II) Inosservanza, erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 132, 133, 62-bis e 99 cod. pen. Vista la memoria depositata nell'interesse del ricorrente, in cui la difesa, riportandosi ai motivi di doglianza, insiste nel richiedere l'accoglimento del ricorso. Considerato che il primo motivo di doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede dì legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette, come nel presente caso, da motivazione congrua, idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della razionalità e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità. Al riguardo, si veda quanto congruamente argomentato dalla Corte di merito alle pagine 5 e 6 della sentenza, in cui si è posto in evidenza - oltre al dato oggettivo del ritrovamento delle buste contenenti lo stupefacente e dei telefoni nella disponibilità dell'imputato - la inverosimiglianza della possibilità che [OSCURATO:PERSONA] non fosse al corrente del contenuto di dette buste, dovendo escludersi, sulla base di logici criteri d'inferenza, che il cappellano del carcere, don Verlezza, volendo introdurre droga e telefoni in carcere, avesse deciso di coinvolgere un ignaro detenuto in una vicenda tanto grave. Considerato che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la negativa personalità dell'imputato, il quale annovera numerosissimi precedenti penali, e la gravità del fatto; Ritenuto che, ai fini della concessione del beneficio invocato, non è richiesto al giudice di merito la considerazione di tutti gli elementi all'uopo valutabili contenuti nell'art. 133 cod. pen., dovendo ritenersi sufficiente il richiamo soltanto ad uno di essi, ritenuto prevalente rispetto agli altri elementi (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02:"Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente"); considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione 2non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142); Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo in ordine al riconoscimento della contestata recidiva qualificata, avendo la Corte di merito evidenziato l'accresciuta pericolosità sociale dell'imputato, in ragione dei molteplici precedenti penali annoverati dallo stesso ed in considerazione della gravità del fatto per cui è intervenuta condanna. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M