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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 26299/2026

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d'appello di TriesteUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Trieste, quale giudice dell’esecuzione, conprovvedimento del 19 novembre 2025 ha respinto l’istanza depositatanell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e avente ad oggetto il riconoscimento dellacontinuazione fra i fatti di cui alla sentenza di condanna emessa dalla medesimaCorte di appello in data 3 luglio 2025 e dalla Corte di appello di Torino in data 14luglio 2022.2.

Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo deldifensore di fiducia, affidandosi ad un unico motivo.2.1 Con l’unico motivo di ricorso il condannato lamenta la violazione degliart. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen.Il ricorrente lamenta una valutazione del tutto parziale e comunquescorretta degli elementi indicatori dell’unicità del disegno criminoso, stante lavicinanza cronologica degli episodi delittuosi e dell’identica tipologia di benegiuridico leso e di tipologia di reato commesso.La Corte avrebbe erroneamente omesso di riconoscere la matrice ideativaunica fra le condotte predatorie commesse nel circondario dei Tribunali diBologna, Genova, Vercelli e Imperia, da un lato, e le successive condotte diriciclaggio, autoriciclaggio, ricettazione ed usura commesse con i proventi delleprecedenti condotte furtive, dall’altro.Secondo la ricostruzione difensiva, nella storia criminale del Brescianipossono riconoscersi due fasi: la prima sviluppatasi nel 2016, avente ad oggettocondotte predatorie, e la seconda, culminata negli anni 2018-2021, che ha avutoad oggetto le condotte di reimpiego illecito dei proventi dei primi reati.La medesima Corte di appello di Trieste aveva ritenuto sussistente la unicitàdi disegno criminoso fra i furti sottoposti al suo giudizio e i fatti di cui allasentenza della Corte di appello di Torino, ma non aveva dato corso a talepremessa poiché era incompatibile con l’applicazione della pena sostitutive exart. 53 ult. comma L. 689/81.Rileva il ricorrente che l’arco di tempo in cui si collocano le condotte ècomunque limitato e va dal 2016 al 2020, senza soluzione di continuità.Anche l’indice geografico è stato male interpretato poiché, per la peculiarenatura delle condotte furtive il dato geografico non è determinante.In via subordinata insiste per i l r iconoscimento del vincolo dellacontinuazione almeno fra tutti i fatti predatori, ovverossia fra i fatti già posti incontinuazione e i fatti giudicati dalla Corte di appello di Trieste.3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede diesecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di unaapprofondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneitàdelle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singolecausali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate divita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivifossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendosufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se isuccessivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea. (Sez.U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01)In tema di reato continuato, l'unitarietà del disegno criminoso può essereesclusa anche sulla base di un singolo elemento fattuale, a condizione che ilgiudice dia conto, in motivazione, di aver svolto un'adeguata e completa verificadella sussistenza degli indicatori prospettati dalla difesa o, comunque, emersi nelgiudizio. (Sez. 4, n. 39443 del 06/11/2025, Lupoli, Rv. 288810 – 01 : inapplicazione del principio, la Corte ha annullato la decisione che aveva escluso lasussistenza della continuazione, in ragione del diverso contesto territoriale in cuii reati erano stati commessi, senza tuttavia valutare gli altri indici sintomaticidedotti dalla difesa a sostegno della invocata applicazione dell'istituto).In tema di applicazione "in executivis" della disciplina del reato continuato, èonere del condannato indicare i reati di cui richiede l'unificazione e, quantomeno, gli elementi specifici sintomatici della riconducibilità a una preventivaprogrammazione unitaria anche dei reati successivi, spettando al giudicedell'esecuzione l'individuazione degli elementi sostanziali dai quali sia desumibileil medesimo disegno criminoso. (Sez. 1, n. 28762 del 28/04/2023, El, Rv.284970 - 01)La motivazione contenuta nel provvedimento gravato è corretta e rispettosadegli insegnamenti di questa Corte in tema di riconoscimento dell’unicità deldisegno criminoso, sopra richiamati.La Corte ha evidenziato sia la differente natura delle condotte, sia l’ampioarco temporale nel quale si sono consumate, che va dal 2016 al 2021, sia ladistanza geografica fra i luoghi di consumazione delle stesse.Quanto al rapporto fra i furti, reati presupposti, e le condotte di riciclaggio eusura, genericamente definite come condotte di reimpiego dei proventi di talireati, la motivazione non manifesta alcuna illogicità o inadeguatezza, a fronte dideduzioni difensive estremamente generiche; la Corte osserva che, anche dandoper ammesso che le condotte di autoriciclaggio siano state poste in essereutilizzando almeno in parte il provento di atti predatori, ciò non significa che almomento della commissione dei furti l’istante avesse già ideato e pianificato lemodalità del successivo reimpiego del danaro attraverso l’acquisto di preziosi e atale affermazione il ricorrente non contrappone alcuna argomentazione puntuale.Una contraria valutazione finisce per confondere il nesso di strumentalità frai reati e la pianificazione unitaria, che è proprio l’aspetto non provato checostituisce il fondamento per il riconoscimento della continuazione.Quanto al vincolo fra i vari fatti predatori, è corretta l’affermazione dellaostatività della distanza temporale, poiché gli ultimi furti in abitazione sono staticommessi oltre due anni dopo i primi e dell’area geografica nella quale sono saticommessi.2.

Per le ragioni testé indicate il ricorso deve essere rigettato e il ricorrentecondannato al pagamento delle spese processuali.Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 15 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di TriesteUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Trieste, quale giudice dell’esecuzione, conprovvedimento del 19 novembre 2025 ha respinto l’istanza depositatanell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e avente ad oggetto il riconoscimento dellacontinuazione fra i fatti di cui alla sentenza di condanna emessa dalla medesimaCorte di appello in data 3 luglio 2025 e dalla Corte di appello di Torino in data 14luglio 2022.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo deldifensore di fiducia, affidandosi ad un unico motivo.2.1 Con l’unico motivo di ricorso il condannato lamenta la violazione degliart. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen.Il ricorrente lamenta una valutazione del tutto parziale e comunquescorretta degli elementi indicatori dell’unicità del disegno criminoso, stante lavicinanza cronologica degli episodi delittuosi e dell’identica tipologia di benegiuridico leso e di tipologia di reato commesso.La Corte avrebbe erroneamente omesso di riconoscere la matrice ideativaunica fra le condotte predatorie commesse nel circondario dei Tribunali diBologna, Genova, Vercelli e Imperia, da un lato, e le successive condotte diriciclaggio, autoriciclaggio, ricettazione ed usura commesse con i proventi delleprecedenti condotte furtive, dall’altro.Secondo la ricostruzione difensiva, nella storia criminale del Brescianipossono riconoscersi due fasi: la prima sviluppatasi nel 2016, avente ad oggettocondotte predatorie, e la seconda, culminata negli anni 2018-2021, che ha avutoad oggetto le condotte di reimpiego illecito dei proventi dei primi reati.La medesima Corte di appello di Trieste aveva ritenuto sussistente la unicitàdi disegno criminoso fra i furti sottoposti al suo giudizio e i fatti di cui allasentenza della Corte di appello di Torino, ma non aveva dato corso a talepremessa poiché era incompatibile con l’applicazione della pena sostitutive exart. 53 ult. comma L. 689/81.Rileva il ricorrente che l’arco di tempo in cui si collocano le condotte ècomunque limitato e va dal 2016 al 2020, senza soluzione di continuità.Anche l’indice geografico è stato male interpretato poiché, per la peculiarenatura delle condotte furtive il dato geografico non è determinante.In via subordinata insiste per i l r iconoscimento del vincolo dellacontinuazione almeno fra tutti i fatti predatori, ovverossia fra i fatti già posti incontinuazione e i fatti giudicati dalla Corte di appello di Trieste.3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede diesecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di unaapprofondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneitàdelle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singolecausali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate divita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivifossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendosufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se isuccessivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea. (Sez.U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01)In tema di reato continuato, l'unitarietà del disegno criminoso può essereesclusa anche sulla base di un singolo elemento fattuale, a condizione che ilgiudice dia conto, in motivazione, di aver svolto un'adeguata e completa verificadella sussistenza degli indicatori prospettati dalla difesa o, comunque, emersi nelgiudizio. (Sez. 4, n. 39443 del 06/11/2025, Lupoli, Rv. 288810 – 01 : inapplicazione del principio, la Corte ha annullato la decisione che aveva escluso lasussistenza della continuazione, in ragione del diverso contesto territoriale in cuii reati erano stati commessi, senza tuttavia valutare gli altri indici sintomaticidedotti dalla difesa a sostegno della invocata applicazione dell'istituto).In tema di applicazione "in executivis" della disciplina del reato continuato, èonere del condannato indicare i reati di cui richiede l'unificazione e, quantomeno, gli elementi specifici sintomatici della riconducibilità a una preventivaprogrammazione unitaria anche dei reati successivi, spettando al giudicedell'esecuzione l'individuazione degli elementi sostanziali dai quali sia desumibileil medesimo disegno criminoso. (Sez. 1, n. 28762 del 28/04/2023, El, Rv.284970 - 01)La motivazione contenuta nel provvedimento gravato è corretta e rispettosadegli insegnamenti di questa Corte in tema di riconoscimento dell’unicità deldisegno criminoso, sopra richiamati.La Corte ha evidenziato sia la differente natura delle condotte, sia l’ampioarco temporale nel quale si sono consumate, che va dal 2016 al 2021, sia ladistanza geografica fra i luoghi di consumazione delle stesse.Quanto al rapporto fra i furti, reati presupposti, e le condotte di riciclaggio eusura, genericamente definite come condotte di reimpiego dei proventi di talireati, la motivazione non manifesta alcuna illogicità o inadeguatezza, a fronte dideduzioni difensive estremamente generiche; la Corte osserva che, anche dandoper ammesso che le condotte di autoriciclaggio siano state poste in essereutilizzando almeno in parte il provento di atti predatori, ciò non significa che almomento della commissione dei furti l’istante avesse già ideato e pianificato lemodalità del successivo reimpiego del danaro attraverso l’acquisto di preziosi e atale affermazione il ricorrente non contrappone alcuna argomentazione puntuale.Una contraria valutazione finisce per confondere il nesso di strumentalità frai reati e la pianificazione unitaria, che è proprio l’aspetto non provato checostituisce il fondamento per il riconoscimento della continuazione.Quanto al vincolo fra i vari fatti predatori, è corretta l’affermazione dellaostatività della distanza temporale, poiché gli ultimi furti in abitazione sono staticommessi oltre due anni dopo i primi e dell’area geografica nella quale sono saticommessi.2. Per le ragioni testé indicate il ricorso deve essere rigettato e il ricorrentecondannato al pagamento delle spese processuali.Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 15 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
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