CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 gennaio 2023
Cassazione n. 04933/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28036/2018 R.G. proposto da Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 11, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono giusta procura speciale a margine del controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 325/10/18, depositata il 21 febbraio 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 gennaio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Tributi -Rimborso accise -Questioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 325/10/18 del 21/02/2018 la Commissione tributaria regionale della Toscana (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) avversola sentenza n. 288/02/16 della Commissione tributaria provinciale di Livorno (di seguito CTP), la quale aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso il diniego di rimborso delle accise sul gas naturale impiegato nella produzione dell’energia elettrica relativamente al periodo 01/01/2006 – 31/05/2007. 1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata e dalle difese delle parti, l’istanza di rimborso conseguiva al disposto dell’art. 14, n. 1, lett. a), della direttiva n. 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, istitutivo di un regime di esenzione dalle accise per i prodotti energetici (tra i quali il gas naturale) impiegati nella produzione di energia elettrica, direttiva ritenuta self executing da Corte di giustizia 17 luglio 2008, in causa C-226/07, [OSCURATO:PERSONA], in ordine alla quale, con riferimento al periodo 01/01/2006- 31/05/2007, si era formato il silenzio rigetto. 1.2. La CTR rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] evidenziando che: a) era difficile comprendere le ragioni per le quali era stato negato il rimborso, tenuto conto che non era oggetto di contestazione la veridicità della fattura; b) nell’appello dell’[OSCURATO:PERSONA] non emergevano «fatti nuovi che possano far propendere per una rivisitazione della sentenza di primo grado». 2. Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi. 3. [OSCURATO:SOCIETA] resisteva con controricorso e depositava memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso ADM deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per l’essere la sentenza impugnata nulla per assoluto difetto di motivazione. 1.1. Con il secondo motivo di ricorso (erroneamente rubricato come terzo) si contesta violazione e falsa applicazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto l’impugnabilità di un atto (riserva di adozione di un provvedimento) non impugnabile, non essendo stati neppure forniti gli elementi e/o i riscontri contabili sulla base dei quali accertare l’intervenuta traslazione dell’accisa. 1.2. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 29 della l. 29 dicembre 1990, n. 428, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la sentenza impugnata considerato che, in assenza di prove documentali fornite dalla società contribuente, non avrebbe potuto escludersi la traslazione dell’imposta, con conseguente insussistenza del diritto al rimborso. 2. L’esame del secondo motivo assume carattere pregiudiziale. 2.1. Il motivo è inammissibile. 2.2. La CTP, accogliendo il ricorso, ha evidentemente ritenuto il silenzio rifiuto dell’Amministrazione doganale, con ciò valutando come impugnabile detto provvedimento tacito. 2.3. Non risulta, non essendo stato trascritto l’atto di appello ai fini della necessaria autosufficienza del ricorso, che ADM abbia impugnato la sentenza di prime cure sotto questo specifico profilo, sicché la censura si appalesa inammissibile per difetto di specificità. 3. Il primo motivo, con il quale ADM evidenzia essenzialmente l’apparenza della motivazione della CTR, è infondato. 3.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (così Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019). 3.2. Nel caso di specie, la motivazione della CTR non può dirsi sicuramente apparente. 3.2.1. In buona sostanza, il giudice di appello ha: a) accertato che il gas naturale è stato utilizzato dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA] per la produzione di energia elettrica nello stabilimento di Piombino; b) ritenuto che l’operazione era fiscalmente regolare, non essendo stata messa in dubbio la veridicità della fattura; c) statuito che, in assenza di fatti nuovi idonei a mettere in discussione la decisione di primo grado, quest’ultima deve essere confermata. 3.2.2. Trattasi di motivazione sicuramente essenziale, ma dalla quale emerge con chiarezza la ratio decidendi che ha condotto la CTR a rigettare l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]. 4. Il terzo motivo è infondato. 4.1. La CTR dà atto della prospettazione della questione concernente la traslazione dell’imposta, ma la liquida affermandone sostanzialmente l’irrilevanza («l’Agenzia ha insistito nelle proprie convinzioni citando l’applicabilità dell’art. 29 dleg.504/95, mentre invece avrebbe dovuto preliminarmente impugnare la veridicità dalla fattura di acquisto del gas citata»). 4.2. Da parte sua, ADM si duole del fatto che la mancata ottemperanza della società contribuente alla richiesta di produzione documentale le avrebbe impedito di accertare l’intervenuta traslazione dell’imposta sui contribuenti finali, traslazione che sarebbe ostativa al diritto al rimborso. 4.3. In realtà, ai sensi dell’art. 29, comma 2, della l. n. 420 del 1990, nella versione applicabile fino al 03/03/2007, «I diritti doganali all'importazione, le imposte di fabbricazione, le imposte di consumo, il sovrapprezzo dello zucchero e i diritti erariali riscossi in applicazione di disposizioni nazionali incompatibili con norme comunitarie sono rimborsati a meno che il relativo onere non sia stato trasferito su altri soggetti». 4.3.1. A far data dal 04/03/2007 viene chiarito – con un’aggiunta al disposto normativo – che la circostanza della traslazione non può essere assunta dagli uffici tributari a mezzo di presunzioni. 4.4. Orbene, appare chiaro che – nell’ottica del legislatore – la prova della traslazione delle accise è integralmente a carico dall’[OSCURATO:PERSONA], il quale non può avvalersi di presunzioni. E ciò indipendentemente dalle eventuali mancate risposte ai questionari inviati alla società contribuente. 4.5. Ne consegue che, a fronte del mancato adempimento di [OSCURATO:SOCIETA] all’onere di produrre la documentazione richiesta (peraltro, nemmeno dimostrato ai fini della necessaria autosufficienza del ricorso), è la stessa ADM a riconoscere l’impossibilità di fornire la prova della traslazione dell’imposta, con conseguente infondatezza della censura. 4.6. In altri termini, la CTR ha basato la sua decisione sulla mancata traslazione dell’imposta. ADM, invece di documentare la sussistenza di detta transazione, come suo onere specifico, si è trincerata dietro la pretesa illegittimità del comportamento non collaborativo del contribuente, che non avrebbe fornito la documentazione idonea all’effettuazione delle eventuali verifiche. 5. In conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore della lite dichiarato di euro 102.029,68. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano i