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CassazionedecretoSezione LDecisione del 15 gennaio 2026

Cassazione n. 00961/2026

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pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.4613/2024 R.G. proposto da : D'[OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale presso la PEC dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso DECRETO di [OSCURATO:PERSONA] n. 5082/2021 pubblicato il 04/09/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], all’esito dell’accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art.445-bis cod. proc. civ., ha omologato la insussistenza dei requisiti sanitari che ne costituivano l’oggetto e ha condannato la parte ricorrente al rimborso delle spese di lite, ritenendo la insussistenza dei presupposti per l’esenzione ex art.152 disp. att. cod. proc. civ.; per la cassazione della sentenza ricorre la parte privata, con ricorso affidato a un unico motivo, l’[OSCURATO:SOCIETA]. è rimasto intimato; [OSCURATO:PERSONA] con l’unico motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) la ricorrente lamenta «violazione e falsa applicazione dell’art. 152, delle disposizioni attuative al codice di procedura civilee degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del d.P.R. del 30 maggio 2002, n. 115, per aver condannato parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 800,00, pur sussistendo le condizioni per l’esonero della parte privata dalle spese di lite ex art. 152 Disp.

Att.

C.p.c.»; dalla relata di notifica ex art.3 bis della legge n.53/1994 risulta il ricorso per cassazione è stato notificato a mezzo PEC, all’indirizzo [OSCURATO:EMAIL] dichiarato dal «difensore al momento della sua costituzione in giudizio e tratto dall’elenco pec tenuto dal registro degli indirizzi di posta elettronica www.inipec.gov.it»; nel caso in cui l’INPS stia in giudizio per mezzo di una suo dipendente, la notificazione del ricorso per cassazione al procuratore costituito a mezzo di posta elettronica certificata deve essere effettuata in conformità delle speciali prescrizioni dettate dal combinato disposto dell’art.16 comma 7 e comma 12 del d.l. n.179/2012 (convertito con modificazioni dalla legge n.221/2012); in forza di tali disposizioni speciali, che integrano quelle generali dettate dagli artt.170 e 330 cod. proc. civ., la notificazione deve essere compiuta «esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica comunicati a norma del comma 12», ossia gli indirizzi di posta elettronica certificata comunicati dall’INPS al Ministero della Giustizia e da quest’ultimo inseriti «in una speciale sezione dello stesso elenco di cui al presente articolo e corrispondenti a specifiche aree organizzative omogenee, presso cui eleggono domicilio ai fini del giudizio»; dalla relata di notificazione non risulta che l’indirizzo al quale è stato inviato il ricorso per cassazione sia stato estratto dalla speciale sezione dell’elenco del Ministero della Giustizia, riservato ai dipendenti INPS abilitati alla costituzione in giudizio e alla ricezione delle notificazioni degli atti giudiziari; ai sensi dell’art.11 della legge n.53/1994 deve rilevarsi d’ufficio la nullità della notificazione del ricorso per cassazione effettuata a mezzo di posta elettronica certificata, perché non sono state rispettate le disposizioni dettate dall’art.3 bis comma 1 della medesima legge, in combinato disposto con l’art.16 commi 7 e 12 del d.l. n.179/2012; per l’effetto deve ordinarsi la rinnovazione della notificazione, nei termini di cui al dispositivo, con rinvio della causa a nuovo ruolo; P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, ordinando al ricorrente la rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione all’INPS, nel termine di giorni sessanta decorrenti dalla comunicazione di q

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.4613/2024 R.G. proposto da : D'[OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale presso la PEC dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso DECRETO di [OSCURATO:PERSONA] n. 5082/2021 pubblicato il 04/09/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], all’esito dell’accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art.445-bis cod. proc. civ., ha omologato la insussistenza dei requisiti sanitari che ne costituivano l’oggetto e ha condannato la parte ricorrente al rimborso delle spese di lite, ritenendo la insussistenza dei presupposti per l’esenzione ex art.152 disp. att. cod. proc. civ.; per la cassazione della sentenza ricorre la parte privata, con ricorso affidato a un unico motivo, l’[OSCURATO:SOCIETA]. è rimasto intimato; [OSCURATO:PERSONA] con l’unico motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) la ricorrente lamenta «violazione e falsa applicazione dell’art. 152, delle disposizioni attuative al codice di procedura civilee degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del d.P.R. del 30 maggio 2002, n. 115, per aver condannato parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 800,00, pur sussistendo le condizioni per l’esonero della parte privata dalle spese di lite ex art. 152 Disp. Att. C.p.c.»; dalla relata di notifica ex art.3 bis della legge n.53/1994 risulta il ricorso per cassazione è stato notificato a mezzo PEC, all’indirizzo [OSCURATO:EMAIL] dichiarato dal «difensore al momento della sua costituzione in giudizio e tratto dall’elenco pec tenuto dal registro degli indirizzi di posta elettronica www.inipec.gov.it»; nel caso in cui l’INPS stia in giudizio per mezzo di una suo dipendente, la notificazione del ricorso per cassazione al procuratore costituito a mezzo di posta elettronica certificata deve essere effettuata in conformità delle speciali prescrizioni dettate dal combinato disposto dell’art.16 comma 7 e comma 12 del d.l. n.179/2012 (convertito con modificazioni dalla legge n.221/2012); in forza di tali disposizioni speciali, che integrano quelle generali dettate dagli artt.170 e 330 cod. proc. civ., la notificazione deve essere compiuta «esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica comunicati a norma del comma 12», ossia gli indirizzi di posta elettronica certificata comunicati dall’INPS al Ministero della Giustizia e da quest’ultimo inseriti «in una speciale sezione dello stesso elenco di cui al presente articolo e corrispondenti a specifiche aree organizzative omogenee, presso cui eleggono domicilio ai fini del giudizio»; dalla relata di notificazione non risulta che l’indirizzo al quale è stato inviato il ricorso per cassazione sia stato estratto dalla speciale sezione dell’elenco del Ministero della Giustizia, riservato ai dipendenti INPS abilitati alla costituzione in giudizio e alla ricezione delle notificazioni degli atti giudiziari; ai sensi dell’art.11 della legge n.53/1994 deve rilevarsi d’ufficio la nullità della notificazione del ricorso per cassazione effettuata a mezzo di posta elettronica certificata, perché non sono state rispettate le disposizioni dettate dall’art.3 bis comma 1 della medesima legge, in combinato disposto con l’art.16 commi 7 e 12 del d.l. n.179/2012; per l’effetto deve ordinarsi la rinnovazione della notificazione, nei termini di cui al dispositivo, con rinvio della causa a nuovo ruolo; P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, ordinando al ricorrente la rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione all’INPS, nel termine di giorni sessanta decorrenti dalla comunicazione di q
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