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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2022

Cassazione n. 46593/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]:i; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Avellino in ordine ai reato di cui agli artt. 56, 624 e 625 comma 1 nn. 2, 7 e 61 n. 5 cod. pen. commesso in Avellino 29 giugno 2020 alla pena di mesi 6 di reclusione e euro 100,00 di multa con beneficio della sospensione condizionale della pena.

Rilevato che il ricorso, volto a contestare la affermazione della responsabilità e la mancata pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile in quanto il motivo non era stato dedotto in appello, ove era stato contestato solo il trattamento sanzionatorio.

Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato Inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] re„:---\este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]:i; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Avellino in ordine ai reato di cui agli artt. 56, 624 e 625 comma 1 nn. 2, 7 e 61 n. 5 cod. pen. commesso in Avellino 29 giugno 2020 alla pena di mesi 6 di reclusione e euro 100,00 di multa con beneficio della sospensione condizionale della pena. Rilevato che il ricorso, volto a contestare la affermazione della responsabilità e la mancata pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile in quanto il motivo non era stato dedotto in appello, ove era stato contestato solo il trattamento sanzionatorio. Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato Inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] re„:---\este
Sentenza Cassazione n. 46593/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris