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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28015/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Catania del 20 aprile 2021 di condanna della medesima alla pena indicata in dispositivo per il reato continuato di furto aggravato di somme di denaro depositate dai clienti presso un istituto bancario, consumato quale dipendente del medesimo; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - alla mancata derubricazione della condotta nell'ipotesi innanzitutto dell'art.626 cod. pen. e poi dell'art. 646 cod. pen.; - al diniego delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuto che i motivi di ricorso che contestano la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto di cui all'imputazione sono manifestamente infondati in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza; le somme sottratte ai clienti erano state restituite solo dopo l'accertamento della consumazione dei fatti (così da non concretare il delitto di cui all'art. 626 cod. pen.) e la prevenuta non ne aveva il possesso, così da non configurarsi la loro indebita appropriazione (Sez. 5, n. 10758 del 21/12/2015, dep. 2016, Rv. 266334); Considerato che il motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice del merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile che si liquidano nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile che si liquidano in euro 1.800.00 oltre accessori di legge.

Così deciso, in Roma il 15 giug

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Catania del 20 aprile 2021 di condanna della medesima alla pena indicata in dispositivo per il reato continuato di furto aggravato di somme di denaro depositate dai clienti presso un istituto bancario, consumato quale dipendente del medesimo; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - alla mancata derubricazione della condotta nell'ipotesi innanzitutto dell'art.626 cod. pen. e poi dell'art. 646 cod. pen.; - al diniego delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuto che i motivi di ricorso che contestano la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto di cui all'imputazione sono manifestamente infondati in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza; le somme sottratte ai clienti erano state restituite solo dopo l'accertamento della consumazione dei fatti (così da non concretare il delitto di cui all'art. 626 cod. pen.) e la prevenuta non ne aveva il possesso, così da non configurarsi la loro indebita appropriazione (Sez. 5, n. 10758 del 21/12/2015, dep. 2016, Rv. 266334); Considerato che il motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice del merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile che si liquidano nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile che si liquidano in euro 1.800.00 oltre accessori di legge. Così deciso, in Roma il 15 giug
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