CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 aprile 2022
Cassazione n. 34849/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ate t. 23---d-Arri--. - ATIPASZIAI- IngriKor:1.-1:Ikviraimu• • : con cui ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza in preambolo ha rigettato l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] volta all'ottenimento della rideterminazione della pena di anni otto di reclusione, irrogatagli con la sentenza della stessa Corte, definitiva il 18.01.2019, siccome calcolata in violazione dell'art. 63, comma 4, cod. pen., per essere stato applicato l'aumento di cui all'art. 629, secondo comma, quindi quello per l'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 e, poi ancora, quello per la recidiva. 2. Ricorre per cassazione Nasso e, tramite il difensore di fiducia, deduce un unico, articolato motivo con il quale denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, let. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 63, comma 4, cod. pen, l'art. 99 e 629, comma 2, cod. pen. nonché l'art. 7 L. n. 203 del 1991, oltre a vizio di motivazione. Il giudice dell'esecuzione, in occasione dell'invocato controllo sulla legalità della pena, ha erroneamente ritenuto che le aggravanti della recidiva e dell'art. 7 L. n. 203 del 1991 si sottraessero al regime stabilito dall'art. 63, comma 4, cod. pen. Tale affermazione è in contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di circostanze aggravanti, in caso di concorso tra circostanze ad effetto speciale, non si applica il cumulo materiale, ma la pena per la circostanza più grave aumentata fino ad un terzo; principio che opera anche in caso di concorso tra circostanze aggravanti indipendenti e ad effetto speciale, atteso che le prime devono considerarsi alla stregua di queste ultime, perché influiscono sulla pena ordinaria del reato, imponendo autonomi limiti edittali. In ossequio a tale principio, l'aumento di un anno di reclusione ex art. 99 cod. pen. non doveva essere applicato, avendo i giudici del merito già aumentato la pena sia per l'aggravante speciale di cui all'art. 629, comma2, cod. pen, sia per quella di cui all'art. 7 L. n. 203 del 1991. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, con requisitoria scritta, ha prospettato l'inammissibilità del ricorso, evidenziando che la relativa doglianza - tanto nell'ipotesi di errore materiale, quanto di calcolo - avrebbe dovuto essere oggetto d'impugnazione dinanzi al giudice della cognizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 2. L'ordinanza impugnata sfugge alla sunteggiata censura, avendo fatto corretta applicazione del consolidato principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui «in sede esecutiva, l'illegittimità della pena può essere rilevata solo quando la sanzione irrogata non sia prevista dall'ordinamento giuridico ovvero quando, per specie e quantità, risulti eccedente il limite legale, ma non quando risulti errato il calcolo attraverso il quale essa è stata determinata - salvo che non sia frutto di errore macroscopico - trattandosi di errore censurabile solo attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione della sentenza» (Sez. 1, n. 38712 del 23/01/2013, Villirillo, Rv. 256879), potendo - di contro - essere rilevata davanti al giudice dell'esecuzione, adito ai sensi dell'art.666 cod. proc. pen., esclusivamente l'illegalità della pena derivante da palese errore giuridico o materiale da parte del giudice della cognizione, privo di argomentata valutazione, ove non rilevabile d'ufficio in sede di legittimità per tardività del ricorso (Sez. U, n. 47766 del 26/06/2015, Butera, Rv. 265108). La Corte territoriale ha, invero, correttamente preliminarmente escluso la possibilità di prospettare tale doglianza in sede esecutiva e tale conclusione non è stata in alcun modo avversata dalla difesa che ha concentrato le proprie doglianze sul diverso tema dei limiti di applicazione dell'art. 63, comma 4, cod. pen. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos' deciso il 12/04/2022 Il Consigliere est