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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 maggio 2026

Cassazione n. 14870/2026

Testo disponibile della fonte

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la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n.886/2017, depositata il 13/9/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/3/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnò l’avviso di accertamento n.T6503SL03947-2013, con il quale, relativamente all’anno di imposta 2009,l’Agenzia delle Entrate aveva accertato un reddito di € 66.042,00, inNumero registro generale 8277/2018Numero sezionale 2615/2026Numero di raccolta generale 14870/2026Data pubblicazione 18/05/2026seguito al rigetto dell’istanza ex art. 37-bis, comma 8, d.p.r. n. 600/1973(ratione temporis vigente), finalizzata alla disapplicazione della disciplinasulle cd. società di comodo.2.

La CTP di Vicenza rigettò il ricorso, con sentenza successivamenteriformata dalla CTR del Veneto, che rinvenne il presupposto giustificativodella disapplicazione nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delleEntrate 2012/87956, secondo il quale non sono soggette alla disciplinadelle società di comodo, indipendentemente dalla presentazionedell’interpello disapplicativo, le società che svolgono attivitàesclusivamente agricola.

Secondo i giudici di secondo grado, questamisura sarebbe applicabile anche a periodi di imposta antecedenti al 2012(nella specie, al 2009), dal momento che, nel suddetto provvedimento èespressamente previsto che esso integra il precedente provvedimento deldirettore dell’Agenzia delle Entrate del 14 febbraio 2008, n. 23681.3.

Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sullabase di due motivi.

La società contribuente è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo è dedotta la violazione dell’art. 30, comma 4-ter, della l. n. 724/1994, per avere la CTR applicato a un accertamentorelativo all’anno di imposta 2009 un provvedimento del direttoredell’Agenzia delle Entrate - che dispone l’automatica disapplicazione delladisciplina sulle società di comodo per le società che esercitino attivitàesclusivamente agricola – la cui efficacia è espressamente fissata (dal par.5 del provvedimento stesso) a partire dal periodo di imposta 2012.Il motivo è fondato.Secondo la CTR, il provvedimento del 2012, in quanto meramenteintegrativo del precedente provvedimento del 2008, ne condividerebbel’efficacia temporale, tenuto conto che “l’assenza di elementi cronologiciod indicazioni di modifiche del quadro normativo rende illogico, irrazionalee contrario al principio di eguaglianza e parità la indicazione diNumero registro generale 8277/2018Numero sezionale 2615/2026Numero di raccolta generale 14870/2026Data pubblicazione 18/05/2026irretroattività data dalla [autorità] amministrativa o, perlomeno, neimpone una retrodatazione alla data del provvedimento 2008/23681”, dalmomento che, “se così non fosse, risulterebbe, effettivamente,incomprensibile ed illogica la successione della disciplina in base allaquale, sulla base di un provvedimento amministrativo immotivato, sidovrebbero applicare al medesimo soggetto diverse disposizioni normativea seconda dell’anno di riferimento” (pag. 4 della sentenza impugnata).Orbene, l’art. 30, comma 4-ter, della l. n. 724/1994, dispone che “conprovvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essereindividuate determinate situazioni oggettive, [alle quali] non trovanoapplicazione le disposizioni di cui al presente articolo”.

Il provvedimentodel 2012 più volte citato, al par. 3, recita: “ad integrazione delProvvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 febbraio2008, prot. n. 23681, ai sensi del comma 4-ter dell'articolo 30 della legge23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni, possono disapplicarela disciplina sulle società di comodo, senza dover assolvere all'onere dipresentare istanza di interpello: a) le società che esercitanoesclusivamente attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civilee rispettano le condizioni previste dall' articolo 2 del decreto legislativo 29marzo 2004, n. 99 (…)”.

Il paragrafo 5 dispone, poi, che “le situazionioggettive indicate al paragrafo 3 (…) hanno efficacia a decorrere dalperiodo d'imposta in corso alla data di adozione del presenteprovvedimento”.

L’interpretazione adottata dalla CTR finisce per porre innon cale - senza un’adeguata giustificazione - l’espressa indicazione circala propria efficacia temporale, contenuta nel provvedimento, andando cosìin contrasto con il principio generale di cui all’art. 3 dello Statuto delcontribuente (secondo cui, “salvo quanto previsto dall’articolo 1, comma2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.

Relativamente aitributi periodici le modificazioni introdotte si applicano solo a partire delperiodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata inNumero registro generale 8277/2018Numero sezionale 2615/2026Numero di raccolta generale 14870/2026Data pubblicazione 18/05/2026vigore delle disposizioni che le prevedono”).

L’incipit del paragrafo 3 delprovvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2012 (che fariferimento alla “integrazione” del precedente provvedimento del 2008)può, invero, pianamente interpretarsi con riferimento all’ampliamentodell’ambito oggettivo delle esenzioni, non determinando, quindi, alcuneffetto dal punto di vista dell’efficacia temporale del provvedimentostesso.2.

Il secondo motivo di ricorso denunzia, “alternativamente rispetto almotivo articolato sub 1”, l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensidell’art. 360, n. 5, c.p.c., identificato nell’”ambito di operatività temporaledella nota dell’Agenzia delle Entrate prot. 2012/87956 (considerata dallaCTR – pag. 3 della sentenza gravata -) oggetto di discussione tra le parti,essendo la relativa efficacia temporale decisiva per il thema disputandum”(pag. 14 del ricorso per cassazione).Questo motivo risulta assorbito dall’accoglimento del primo.

P.Q.MAccoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per laliquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20/3/2026.La PresidenteRoberta Crucitti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n.886/2017, depositata il 13/9/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/3/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnò l’avviso di accertamento n.T6503SL03947-2013, con il quale, relativamente all’anno di imposta 2009,l’Agenzia delle Entrate aveva accertato un reddito di € 66.042,00, inNumero registro generale 8277/2018Numero sezionale 2615/2026Numero di raccolta generale 14870/2026Data pubblicazione 18/05/2026seguito al rigetto dell’istanza ex art. 37-bis, comma 8, d.p.r. n. 600/1973(ratione temporis vigente), finalizzata alla disapplicazione della disciplinasulle cd. società di comodo.2. La CTP di Vicenza rigettò il ricorso, con sentenza successivamenteriformata dalla CTR del Veneto, che rinvenne il presupposto giustificativodella disapplicazione nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delleEntrate 2012/87956, secondo il quale non sono soggette alla disciplinadelle società di comodo, indipendentemente dalla presentazionedell’interpello disapplicativo, le società che svolgono attivitàesclusivamente agricola. Secondo i giudici di secondo grado, questamisura sarebbe applicabile anche a periodi di imposta antecedenti al 2012(nella specie, al 2009), dal momento che, nel suddetto provvedimento èespressamente previsto che esso integra il precedente provvedimento deldirettore dell’Agenzia delle Entrate del 14 febbraio 2008, n. 23681.3. Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sullabase di due motivi. La società contribuente è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo è dedotta la violazione dell’art. 30, comma 4-ter, della l. n. 724/1994, per avere la CTR applicato a un accertamentorelativo all’anno di imposta 2009 un provvedimento del direttoredell’Agenzia delle Entrate - che dispone l’automatica disapplicazione delladisciplina sulle società di comodo per le società che esercitino attivitàesclusivamente agricola – la cui efficacia è espressamente fissata (dal par.5 del provvedimento stesso) a partire dal periodo di imposta 2012.Il motivo è fondato.Secondo la CTR, il provvedimento del 2012, in quanto meramenteintegrativo del precedente provvedimento del 2008, ne condividerebbel’efficacia temporale, tenuto conto che “l’assenza di elementi cronologiciod indicazioni di modifiche del quadro normativo rende illogico, irrazionalee contrario al principio di eguaglianza e parità la indicazione diNumero registro generale 8277/2018Numero sezionale 2615/2026Numero di raccolta generale 14870/2026Data pubblicazione 18/05/2026irretroattività data dalla [autorità] amministrativa o, perlomeno, neimpone una retrodatazione alla data del provvedimento 2008/23681”, dalmomento che, “se così non fosse, risulterebbe, effettivamente,incomprensibile ed illogica la successione della disciplina in base allaquale, sulla base di un provvedimento amministrativo immotivato, sidovrebbero applicare al medesimo soggetto diverse disposizioni normativea seconda dell’anno di riferimento” (pag. 4 della sentenza impugnata).Orbene, l’art. 30, comma 4-ter, della l. n. 724/1994, dispone che “conprovvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essereindividuate determinate situazioni oggettive, [alle quali] non trovanoapplicazione le disposizioni di cui al presente articolo”. Il provvedimentodel 2012 più volte citato, al par. 3, recita: “ad integrazione delProvvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 febbraio2008, prot. n. 23681, ai sensi del comma 4-ter dell'articolo 30 della legge23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni, possono disapplicarela disciplina sulle società di comodo, senza dover assolvere all'onere dipresentare istanza di interpello: a) le società che esercitanoesclusivamente attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civilee rispettano le condizioni previste dall' articolo 2 del decreto legislativo 29marzo 2004, n. 99 (…)”. Il paragrafo 5 dispone, poi, che “le situazionioggettive indicate al paragrafo 3 (…) hanno efficacia a decorrere dalperiodo d'imposta in corso alla data di adozione del presenteprovvedimento”. L’interpretazione adottata dalla CTR finisce per porre innon cale - senza un’adeguata giustificazione - l’espressa indicazione circala propria efficacia temporale, contenuta nel provvedimento, andando cosìin contrasto con il principio generale di cui all’art. 3 dello Statuto delcontribuente (secondo cui, “salvo quanto previsto dall’articolo 1, comma2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente aitributi periodici le modificazioni introdotte si applicano solo a partire delperiodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata inNumero registro generale 8277/2018Numero sezionale 2615/2026Numero di raccolta generale 14870/2026Data pubblicazione 18/05/2026vigore delle disposizioni che le prevedono”). L’incipit del paragrafo 3 delprovvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2012 (che fariferimento alla “integrazione” del precedente provvedimento del 2008)può, invero, pianamente interpretarsi con riferimento all’ampliamentodell’ambito oggettivo delle esenzioni, non determinando, quindi, alcuneffetto dal punto di vista dell’efficacia temporale del provvedimentostesso.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia, “alternativamente rispetto almotivo articolato sub 1”, l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensidell’art. 360, n. 5, c.p.c., identificato nell’”ambito di operatività temporaledella nota dell’Agenzia delle Entrate prot. 2012/87956 (considerata dallaCTR – pag. 3 della sentenza gravata -) oggetto di discussione tra le parti,essendo la relativa efficacia temporale decisiva per il thema disputandum”(pag. 14 del ricorso per cassazione).Questo motivo risulta assorbito dall’accoglimento del primo. P.Q.MAccoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per laliquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20/3/2026.La PresidenteRoberta Crucitti
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