CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 28193/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/10/197:3 avverso la sentenza del 08/03/2022 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Napoli, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., in riforma della sentenza del 23/01/2018 del Tribunale dr [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato in due anni e sei mesi di reclusione ed C 3.500,00 di multa e in due anni e otto mesi di reclusione ed C 5.000,00 di multa la pena irrogata, rispettivamente, a [OSCURATO:PERSONA] e ad [OSCURATO:PERSONA] per il reato di riciclaggio di un gommone, confermando la condanna degli stessi Russo e Giacobbe per tale reato. 2. Avverso l'indicata sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Napoli, hanno proposto ricorsi per cassazione, con un unico atto e per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidato a un unico motivo, con il quale lamentano, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 648-bis cod. pen., per avere la Corte d'appello di Napoli qualificato il fatto loro attribuito come riciclaggio anziché come ricettazione, in quanto non sarebbero «sorti dati probatori incontrovertibili che questi ricorrenti abbiano posto in essere materialmente la condotta di cui al capo di imputazione», anche alla luce di quanto era stato dichiarato dall'imputata in sede di esame nel corso dell'udienza del 19 dicembre 2017. 3. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. - salvo il caso in cui sia dedotta l'estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia della :sentenza di appello (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, in corso di massimazione) - nonché ai vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nell'illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01). La Corte di cassazione ha anche precisato che è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196-01. In motivazione, la Corte ha precisato che tale principio, elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., il quale costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo). Ciò rammentato, si deve rilevare che l'unico motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti lamentano l'asseritamente erronea qualificazione giuridica del fatto, prospettandone, peraltro, in realtà, una diversa ricostruzione, non rientra tra i menzionati casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa all'esito di concordato in appello. Trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l'entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103 - il cui art. 1, c:omma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-bis - i ricorsi devono essere trattati nelle forme de plano, ai sensi del secondo periodo di quest'ultimo comma.Per la ragione sopra indicata, i ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della