Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22837/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 15 aprile 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Napoli, pronunciata in data 22 gennaio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 629 cod. pen.

Considerato che i primi due motivi di ricorso, con i quali si deducono i vizi della motivazione e la violazione di legge in punto di responsabilità per la mancanza degli elementi costitutivi del reato, oltre a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, sono anche manifestamente infondati in quanto si censurano supposti travisamenti del fatto o della prova basati su elementi che attengono, ex adverso, all'interpretazione dei dati processuali, idoneamente svolta dai giudici del merito, con motivazione esente da vizi (si veda pag. 3 sulla manifestazione implicita e indiretta della minaccia) e nella corretta applicazione della legge penale (cfr., Sez. 2, n. 19724 del 20/05/2010, Pistolesi, Rv. 247117; Sez. 2, n. 32033 del 21/03/2019, Berni, Rv. 277512 - 04); ritenuto che la terza censura, inerente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondata perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (cfr., Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590), nel motivare il diniego della diminuente richiesta, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, come è avvenuto nella specie (si veda pag. 4, ove la Corte territoriale si è riferita alla capacità a delinquere del reo, desunta dalla condotta susseguente al reato e, in particolare, dall'aggravarsi delle misure cautelari per le ripetute violazioni delle prescrizioni imposte); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 21

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 15 aprile 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Napoli, pronunciata in data 22 gennaio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 629 cod. pen. Considerato che i primi due motivi di ricorso, con i quali si deducono i vizi della motivazione e la violazione di legge in punto di responsabilità per la mancanza degli elementi costitutivi del reato, oltre a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, sono anche manifestamente infondati in quanto si censurano supposti travisamenti del fatto o della prova basati su elementi che attengono, ex adverso, all'interpretazione dei dati processuali, idoneamente svolta dai giudici del merito, con motivazione esente da vizi (si veda pag. 3 sulla manifestazione implicita e indiretta della minaccia) e nella corretta applicazione della legge penale (cfr., Sez. 2, n. 19724 del 20/05/2010, Pistolesi, Rv. 247117; Sez. 2, n. 32033 del 21/03/2019, Berni, Rv. 277512 - 04); ritenuto che la terza censura, inerente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondata perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (cfr., Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590), nel motivare il diniego della diminuente richiesta, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, come è avvenuto nella specie (si veda pag. 4, ove la Corte territoriale si è riferita alla capacità a delinquere del reo, desunta dalla condotta susseguente al reato e, in particolare, dall'aggravarsi delle misure cautelari per le ripetute violazioni delle prescrizioni imposte); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21
Sentenza Cassazione n. 22837/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris