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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 marzo 2025

Cassazione n. 21950/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il giudice territoriale ha confermato la pena per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990, così riqualificato il fatto, per aver detenuto sostanza stupefacente del tipo marijuana lamentando, vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, non essendo lo stupefacente detenuto destinato allo spaccio e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.

Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, la Corte d'appello ha ritenuto sussistente della finalità di spaccio atteso il dato ponderale, pari a circa 450 g, nonché le modalità di confezionamento, essendo stata la droga rinvenuta confezionata in otto involucri di cellophane di varia consistenza in buona parte riposti all'interno delle scatole di scarpe.

Quanto al secondo motivo di ricorso, giova ricordare che le determinazioni del giudice di merito in ordine alla configurabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale ritenuto, con motivazione congrua ed esente da vizi, insussistenti i presupposti applicativi della causa di non punibilità invocata dal ricorrente, •considerato che la marijuana rinvenuta aveva un peso complessivo di quasi mezzo chilo ed era suddivisa in involucri di peso simile e occultata in diversi posti tali da renderne più difficoltoso il rinvenimento.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 28 marzo 2025 iii4Il Consigliere estensore t r r - .

Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] :, ia/e trice a. o 4 h CANCELL

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il giudice territoriale ha confermato la pena per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990, così riqualificato il fatto, per aver detenuto sostanza stupefacente del tipo marijuana lamentando, vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, non essendo lo stupefacente detenuto destinato allo spaccio e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la Corte d'appello ha ritenuto sussistente della finalità di spaccio atteso il dato ponderale, pari a circa 450 g, nonché le modalità di confezionamento, essendo stata la droga rinvenuta confezionata in otto involucri di cellophane di varia consistenza in buona parte riposti all'interno delle scatole di scarpe. Quanto al secondo motivo di ricorso, giova ricordare che le determinazioni del giudice di merito in ordine alla configurabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale ritenuto, con motivazione congrua ed esente da vizi, insussistenti i presupposti applicativi della causa di non punibilità invocata dal ricorrente, •considerato che la marijuana rinvenuta aveva un peso complessivo di quasi mezzo chilo ed era suddivisa in involucri di peso simile e occultata in diversi posti tali da renderne più difficoltoso il rinvenimento. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 28 marzo 2025 iii4Il Consigliere estensore t r r - . Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] :, ia/e trice a. o 4 h CANCELL
Sentenza Cassazione n. 21950/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris