CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 11757/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 22/09/2025 della Corte d’appello di RomaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestodichiararsi l’inammissibilità del ricorso;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Velletri in difesa di [OSCURATO:PERSONA], cheha insistito nell’accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di Appello di Roma con sentenza del 22 dicembre 2025, haconfermato la sentenza del Tribunale di Latina del 11 aprile 2023 di condanna diCatia [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all’art. 589 bis cod. pen. in danno di AuroraGiuseppa [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 6 di reclusione, previo riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante di cuiall’art. 589 bis, comma 7, cod. pen.Il processo ha ad oggetto un incidente stradale ricostruito nelle conformisentenze di merito nel modo seguente. Il 28 giugno 2017, [OSCURATO:PERSONA] percorrendo abordo dell’autovettura [OSCURATO:PERSONA] via Selciatella con direzione di marcia daAprilia verso Latina, in un tratto connotato da ben visibili sconnessioni del mantostradale, a velocità non adeguata allo stato dei luoghi, aveva sterzato verso ilcentro della carreggiata, invadendo la semicarreggiata opposta, e aveva impattatocontro l’autoveicolo [OSCURATO:PERSONA] condotto da [OSCURATO:PERSONA],proveniente dalla direzione di marcia contraria. A seguito dell’impatto Scopellitiera deceduta sul colpo.Nei confronti dell’imputata, quali addebiti di colpa sono stati individuati lanegligenza, l’imprudenza e l’imperizia e la violazione degli artt. 141 e 143 deld.lgs. 30 ottobre 1992 n. 285.2. Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso l’imputata, a mezzo deldifensore, formulando due motivi.2.1 Con il primo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in relazione allaaffermazione della penale responsabilità.La Corte in maniera contraddittoria avrebbe, da un lato, ammesso lecircostanze evidenziate nell’atto di appello, ovvero la disconnessione del mantostradale e l’impossibilità di stabilire la velocità di marcia dei veicoli coinvolti, e,dall’altro, omesso di trarre da tali presupposti le dovute conseguenze in termini diassenza di responsabilità della ricorrente nel sinistro.L’istruttoria, osserva il difensore, ha consentito di accertare che solo inprossimità dell’impatto, e non già lungo tutto il tratto percorso, il fondo stradaleera dissestato a causa della presenza di dossi creati dalle radici sotterranee deglialberi e che nella strada non vi era alcuna segnaletica di avvertenza di pericoli edi indicazione della velocità massima consentita. [OSCURATO:PERSONA] del PubblicoMinistero ha chiarito che, a causa della presenza di un solco formato dalle ruotesull’asfalto, era possibile che in quel tratto ad una certa velocità l’auto potessesubire una deviazione involontaria e improvvisa. Anche il teste [OSCURATO:PERSONA] hariferito di sporgenze sulla strada che portavano a declinare verso il centro dellacarreggiata. In altri termini la sconnessione della strada avrebbe dovuto essereconsiderata quale elemento non prevedibile ed eccezionale.Sotto il profilo della velocità, la condotta di guida di [OSCURATO:PERSONA] era stata adeguata:il perito cinematico (rectius il consulente tecnico), ricostruendo a posterioril’incidente, ha affermato che lo scontro fra le due vetture si era verificatosviluppando una forza d’urto pari a 140 km/h e di conseguenza, che le autovettureal momento dell’urto stavano viaggiando alla velocità di 70 km/h, ovvero allavelocità consentita in quel tratto di strada.In tesi difensiva, dunque, [OSCURATO:PERSONA], percorrendo il tratto in questione ad unavelocità adeguata, si era trovata improvvisamente in presenza di un trattodissestato non segnalato che aveva determinato in maniera meccanica edautomatica la deviazione del veicolo verso sinistra rendendo la macchinaincontrollabile.Quanto al profilo della violazione dell’articolo 143 Cod. strada, secondo ildifensore, l’obbligo dell’automobilista di tenere la destra non opera laddove risultiaccertata la presenza sulla sede stradale di un elemento estraneo che possaminare la sicurezza e la stabilità del veicolo.2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge con riferimentoalla esclusione del fatto eccezionale ex art. 41 cod. pen. in relazione allamanomissione della cintura di sicurezza.Osserva il difensore come, a prescindere dalla ricostruzione della dinamicadell’incidente, sia pacifico che [OSCURATO:PERSONA] non avesse la cintura di sicurezzaposizionata in maniera aderente al proprio corpo, in quanto tenuta allungata dauna molletta per bucato posizionata all’attacco superiore della stessa. Talecircostanza, prosegue il difensore, è di per sé idonea a mutare completamente loscenario, in quanto rende ininfluente il comportamento posto in esseredall’imputata. In tesi difensiva, se la [OSCURATO:PERSONA] avesse utilizzato in modo correttola cintura sicurezza, l’evento morte non si sarebbe verificato.Il difensore ipotizza, inoltre, sempre sotto il profilo della interruzione delnesso casuale, che la persona offesa al momento dell’impatto stesse utilizzandoil telefono cellulare, non a caso rinvenuto all’interno dell’abitacolo della vettura enon già nella borsa, e si fosse perciò distratta.3. Nel corso della discussione orale, le parti hanno concluso come indicato inepigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità.2. Il primo motivo, con cui si censura l’affermazione della responsabilitàdell’imputata sotto il profilo degli addebiti colposi a lei mossi, è manifestamenteinfondato.2.1.Premessa necessaria è che sono estranei alla natura del sindacato dilegittimità l’apprezzamento e la valutazione del significato degli elementi probatorise non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacitàdimostrativa (ex plurimis Sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482). Da taleprincipio discende, quindi, che la ricostruzione di un incidente nella sua dinamicaè rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto chesono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione.2.2. La Corte di appello, in coerenza con la sentenza di primo grado, ha datoun’unica carreggiata a doppio senso di marcia, larga circa sei metri, senza linea dimezzeria e senza linea di margine ai lati) caratterizzata da avvallamenti ed erosionie sulla quale insisteva il limite di velocità a 70 km/h, indicato da segnaleticaverticale. Indi ha richiamato le conclusioni del consulente del Pubblico Ministero, ilquale, sulla scorta dei rilievi planimetrici e fotografici nonché dell’entità e dellatipologia dei danni riportati dalle due autovetture, aveva individuato il punto d’urtonella semicarreggiata di percorrenza della [OSCURATO:PERSONA] e ricostruito la dinamicadell’incidente nel modo seguente: il veicolo [OSCURATO:PERSONA] condotto dall’imputata,mentre percorreva un tratto di strada rettilineo, modificava la sua traiettoria versosinistra, ponendosi linearmente rispetto all’asse stradale e invadendo lasemicarreggiata opposta.2.3.La motivazione della sentenza impugnata sfugge alle censure articolatedal ricorrente.In particolare, nessuna contraddizione sussiste fra le premesse indicate dallaCorte come corrette e l’affermazione della responsabilità dell’imputata. I giudici dimerito, infatti, hanno rilevato che [OSCURATO:PERSONA], percorrendo un tratto conpavimentazione caratterizzata da avvallamenti chiaramente percepibili, non avevaosservato l’obbligo, previsto dall’art. 141 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 280, di tenereuna velocità adeguata alle condizioni della strada e aveva operato una deviazione,con conseguente invasione della opposta corsia. Così individuata la regolacautelare violata, i giudici hanno rilevato sussistere una correlazione tra taleviolazione e il verificarsi del sinistro, in coerenza con il principio per cui l’obbligo dimoderare la velocità in relazione alle condizioni ambientali va inteso nel senso cheil conducente deve essere in grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione,sicché gli eventi che si verificano in conseguenza del mancato controllo devonoessere ricondotti alla sua responsabilità colposa in quanto concretizzazione delrischio che la norma cautelare è chiamata a governare (Sez. 4, n.25552 del27/04/2017, Rv. 270176).La ricorrente si limita a obiettare che la velocità di marcia di [OSCURATO:PERSONA] era statarispettosa dei limiti ivi presenti, non confrontandosi con il passaggio argomentativodella Corte in cui, come detto, si ribadisce che all’imputata era stata contestata laviolazione dell’art. 141 Cod. strada, e ad affermare che le sconnessioni del mantostradale non erano visibili, senza, tuttavia, ancorare tale affermazione a precisiriscontri probatori. Sotto tale profilo, si osserva che nel capo di imputazione si dàdel [OSCURATO:PERSONA] riportate nel ricorso (ovvero il riferimento alla presenza diavvallamenti caratterizzati da sconnessioni e fessure per la lunghezza di circa seimetri) non smentiscono tale assunto.Infine, generica e, dunque, inammissibile è la censura con cui si contestal’addebitabilità all’imputata della violazione dell’art. 143 Cod. strada, che imponedi circolare sulla parte destra della carreggiata, posto che è la stessa dinamicadell’incidente come ricostruita che conferma l’avvenuta violazione.3. Il secondo motivo, con cui la ricorrente ipotizza che la condotta dellavittima e in particolare la manomissione della cintura di sicurezza e l’utilizzo deltelefono alla guida avessero interrotto il nesso causale fra la condotta dell’imputatae l’evento, è inammissibile per difetto di specificità o, comunque, per manifestainfondatezza.3.1. Secondo la teoria della “causalità umana”, per l’imputazione oggettivadell’evento sono necessari due elementi, uno positivo e uno negativo: quellopositivo è che l’uomo con la sua condotta abbia posto in essere un fattore causaledel risultato, vale a dire un fattore senza il quale il risultato medesimo nel casoconcreto non si sarebbe avverato; il negativo è che il risultato non sia dovuto alconcorso di fattori eccezionali. Soltanto quando concorrono queste due condizionil’uomo può considerarsi autore dell’evento.Quanto all’elemento positivo, in tema di delitti colposi, per stabilire lasussistenza del nesso causale tra la condotta del soggetto attivo e l’evento, occorreverificare la sussistenza non solo della causalità della condotta (ossia ladipendenza dell’evento dalla condotta), ma altresì la sussistenza della causalitàdella colpa, intesa come introduzione da parte del soggetto agente del fattore dirischio poi concretizzatosi con l’evento, posta in essere attraverso la violazionedelle regole di cautela tese a prevenire e a rendere evitabile il prodursi di quelrischio (Sez. 4, n. 17000 del 05/04/2016, Rv. 266645). Non ogni eventoverificatosi può essere ricondotto alla condotta colposa del soggetto agente, masolo quello che sia collegato causalmente alla violazione della specifica regolacautelare (Sez. 4. n. 40050 del 29/03/2018, Rv. 273870). Il giudice, dunque, nonpuò limitarsi ad accertate il nesso di casualità materiale tra condotta ed eventodato, ma deve anche accertare quale sia il rischio che la norma cautelare violataè intesa a scongiurare, o, in altri termini, se la regola cautelare violata era volta ascongiurare un evento del tipo di quello verificatosi e ancora se il rispetto dellaregola cautelare, ovvero il comportamento alternativo lecito, sarebbe valso adevitare l’evento con un giudizio di alta probabilità logica (c.d. giudiziocontrofattuale) secondo il dictum delle Sezioni Unite n. 38343 del 24/04/2014,Rv. 261105 e delle Sezioni Unite n. 30328 del 10/07/2002, Rv. 222138.Quanto all’elemento negativo, su cui si incentrano le osservazioni dellaricorrente, si è osservato che, perché possa parlarsi di causa sopravvenuta idoneaad escludere il rapporto di causalità, si deve trattare di un percorso causale siapure ricollegato all’azione (od omissione) dell’agente, ma di carattereassolutamente anomalo ed eccezionale (Sez. 4, n. 26020 del 29/04/2009,Rv. 243933). Nello stesso senso si è precisato che «ai fini dell’apprezzamentodell’eventuale interruzione del nesso causale tra la condotta e l’evento, il concettodi causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento si riferisce nonsolo al caso di un processo causale del tutto autonomo, ma anche all’ipotesi di unprocesso non completamente avulso dall’antecedente e tuttavia sufficiente adeterminare l’evento» (Sez. 4, n. 10626 del 19.2.2013, Rv. 256391; da ultimoSez. 4, n. 10656 del 13/02/2024, Rv. 286013).3.2. A proposito della manomissione delle cinture, i giudici hanno dato attoche effettivamente essa aveva avuto incidenza causale rispetto all’evento,richiamando le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] medico legale, che avevaprecisato come l’entità delle lesioni subite nella parte toracica e al cranio fosserocompatibili con un’alterazione del funzionamento della cintura di sicurezza:questa, «ove correttamente inserita avrebbe fermato il corpo della vittima dopoun brevissimo movimento». Tuttavia, hanno rilevato che tale circostanza era statacorrettamente valutata come concausa, integrante la speciale attenuante di cuiall’art. 589 bis comma 7 doc. pen., e non già come un fattore autonomo da solosufficiente a determinare l’evento a morte: per escludere la colpevolezza, hannoosservato, «servirebbe che il nuovo fattore inneschi un processo causaleindipendente da quello causato dell’imputata che interrompa il primo e siaeziologicamente determinante per l’evento infausto», mentre nel caso di specieil fattore manomissione della cintura mai avrebbe avuto rilievo se non si fosseverificata, a seguito della condotta di guida della [OSCURATO:PERSONA], la collisione.Analogamente, a proposito dell’utilizzo del telefono, i giudici hannoosservato che tale circostanza era stata solo ipotizzata dalla ricorrente, ma nonanche dimostrata e che, in ogni caso, avrebbe al più potuto rappresentare unaconcausa.La Corte, dunque, nell’individuare la condotta colposa della ricorrente qualecausa dell’evento morte e nell’escludere che tale evento fosse da ricondurre adaltri fattori di per sé soli idonei a produrlo, ha adottato un percorso argomentativoesente da censure e conforme agli insegnamenti della Suprema Corte in tema diaccertamento del nesso di causalità.Il motivo di ricorso, di contro, si limita a ribadire in maniera apodittical’interruzione del nesso di causa ad opera di fattori in parte indimostrati, senza,tuttavia, confrontarsi con la motivazione adottata sul punto e senza contrapporread essa ragioni di fatto o di diritto tali da minarne la tenuta logica.4. All’inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente alpagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Cortecostituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementiper ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causadi inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell’art. 616 cod.proc. pen., l’onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delleAmmende, somma così determinata in considerazione delle ragioni diinammissibilità.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11757/2026Roma, lì, 27/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daLUCIA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 327/2026EUGENIA [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]ANNA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -LUCA LORENZETTIha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 22/09/2025 della Corte d’appello di RomaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestodichiararsi l’inammissibilità del ricorso;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Velletri in difesa di [OSCURATO:PERSONA], cheha insistito nell’accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di Appello di Roma con sentenza del 22 dicembre 2025, haconfermato la sentenza del Tribunale di Latina del 11 aprile 2023 di condanna diCatia [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all’art. 589 bis cod. pen. in danno di AuroraGiuseppa [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 6 di reclusione, previo riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante di cuiall’art. 589 bis, comma 7, cod. pen.Il processo ha ad oggetto un incidente stradale ricostruito nelle conformisentenze di merito nel modo seguente. Il 28 giugno 2017, [OSCURATO:PERSONA] percorrendo abordo dell’autovettura [OSCURATO:PERSONA] via Selciatella con direzione di marcia daAprilia verso Latina, in un tratto connotato da ben visibili sconnessioni del mantostradale, a velocità non adeguata allo stato dei luoghi, aveva sterzato verso ilcentro della carreggiata, invadendo la semicarreggiata opposta, e aveva impattatocontro l’autoveicolo [OSCURATO:PERSONA] condotto da [OSCURATO:PERSONA],proveniente dalla direzione di marcia contraria. A seguito dell’impatto Scopellitiera deceduta sul colpo.Nei confronti dell’imputata, quali addebiti di colpa sono stati individuati lanegligenza, l’imprudenza e l’imperizia e la violazione degli artt. 141 e 143 deld.lgs. 30 ottobre 1992 n. 285.2. Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso l’imputata, a mezzo deldifensore, formulando due motivi.2.1 Con il primo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in relazione allaaffermazione della penale responsabilità.La Corte in maniera contraddittoria avrebbe, da un lato, ammesso lecircostanze evidenziate nell’atto di appello, ovvero la disconnessione del mantostradale e l’impossibilità di stabilire la velocità di marcia dei veicoli coinvolti, e,dall’altro, omesso di trarre da tali presupposti le dovute conseguenze in termini diassenza di responsabilità della ricorrente nel sinistro.L’istruttoria, osserva il difensore, ha consentito di accertare che solo inprossimità dell’impatto, e non già lungo tutto il tratto percorso, il fondo stradaleera dissestato a causa della presenza di dossi creati dalle radici sotterranee deglialberi e che nella strada non vi era alcuna segnaletica di avvertenza di pericoli edi indicazione della velocità massima consentita. [OSCURATO:PERSONA] del PubblicoMinistero ha chiarito che, a causa della presenza di un solco formato dalle ruotesull’asfalto, era possibile che in quel tratto ad una certa velocità l’auto potessesubire una deviazione involontaria e improvvisa. Anche il teste [OSCURATO:PERSONA] hariferito di sporgenze sulla strada che portavano a declinare verso il centro dellacarreggiata. In altri termini la sconnessione della strada avrebbe dovuto essereconsiderata quale elemento non prevedibile ed eccezionale.Sotto il profilo della velocità, la condotta di guida di [OSCURATO:PERSONA] era stata adeguata:il perito cinematico (rectius il consulente tecnico), ricostruendo a posterioril’incidente, ha affermato che lo scontro fra le due vetture si era verificatosviluppando una forza d’urto pari a 140 km/h e di conseguenza, che le autovettureal momento dell’urto stavano viaggiando alla velocità di 70 km/h, ovvero allavelocità consentita in quel tratto di strada.In tesi difensiva, dunque, [OSCURATO:PERSONA], percorrendo il tratto in questione ad unavelocità adeguata, si era trovata improvvisamente in presenza di un trattodissestato non segnalato che aveva determinato in maniera meccanica edautomatica la deviazione del veicolo verso sinistra rendendo la macchinaincontrollabile.Quanto al profilo della violazione dell’articolo 143 Cod. strada, secondo ildifensore, l’obbligo dell’automobilista di tenere la destra non opera laddove risultiaccertata la presenza sulla sede stradale di un elemento estraneo che possaminare la sicurezza e la stabilità del veicolo.2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge con riferimentoalla esclusione del fatto eccezionale ex art. 41 cod. pen. in relazione allamanomissione della cintura di sicurezza.Osserva il difensore come, a prescindere dalla ricostruzione della dinamicadell’incidente, sia pacifico che [OSCURATO:PERSONA] non avesse la cintura di sicurezzaposizionata in maniera aderente al proprio corpo, in quanto tenuta allungata dauna molletta per bucato posizionata all’attacco superiore della stessa. Talecircostanza, prosegue il difensore, è di per sé idonea a mutare completamente loscenario, in quanto rende ininfluente il comportamento posto in esseredall’imputata. In tesi difensiva, se la [OSCURATO:PERSONA] avesse utilizzato in modo correttola cintura sicurezza, l’evento morte non si sarebbe verificato.Il difensore ipotizza, inoltre, sempre sotto il profilo della interruzione delnesso casuale, che la persona offesa al momento dell’impatto stesse utilizzandoil telefono cellulare, non a caso rinvenuto all’interno dell’abitacolo della vettura enon già nella borsa, e si fosse perciò distratta.3. Nel corso della discussione orale, le parti hanno concluso come indicato inepigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità.2. Il primo motivo, con cui si censura l’affermazione della responsabilitàdell’imputata sotto il profilo degli addebiti colposi a lei mossi, è manifestamenteinfondato.2.1.Premessa necessaria è che sono estranei alla natura del sindacato dilegittimità l’apprezzamento e la valutazione del significato degli elementi probatorise non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacitàdimostrativa (ex plurimis Sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482). Da taleprincipio discende, quindi, che la ricostruzione di un incidente nella sua dinamicaè rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto chesono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione.2.2. La Corte di appello, in coerenza con la sentenza di primo grado, ha datoun’unica carreggiata a doppio senso di marcia, larga circa sei metri, senza linea dimezzeria e senza linea di margine ai lati) caratterizzata da avvallamenti ed erosionie sulla quale insisteva il limite di velocità a 70 km/h, indicato da segnaleticaverticale. Indi ha richiamato le conclusioni del consulente del Pubblico Ministero, ilquale, sulla scorta dei rilievi planimetrici e fotografici nonché dell’entità e dellatipologia dei danni riportati dalle due autovetture, aveva individuato il punto d’urtonella semicarreggiata di percorrenza della [OSCURATO:PERSONA] e ricostruito la dinamicadell’incidente nel modo seguente: il veicolo [OSCURATO:PERSONA] condotto dall’imputata,mentre percorreva un tratto di strada rettilineo, modificava la sua traiettoria versosinistra, ponendosi linearmente rispetto all’asse stradale e invadendo lasemicarreggiata opposta.2.3.La motivazione della sentenza impugnata sfugge alle censure articolatedal ricorrente.In particolare, nessuna contraddizione sussiste fra le premesse indicate dallaCorte come corrette e l’affermazione della responsabilità dell’imputata. I giudici dimerito, infatti, hanno rilevato che [OSCURATO:PERSONA], percorrendo un tratto conpavimentazione caratterizzata da avvallamenti chiaramente percepibili, non avevaosservato l’obbligo, previsto dall’art. 141 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 280, di tenereuna velocità adeguata alle condizioni della strada e aveva operato una deviazione,con conseguente invasione della opposta corsia. Così individuata la regolacautelare violata, i giudici hanno rilevato sussistere una correlazione tra taleviolazione e il verificarsi del sinistro, in coerenza con il principio per cui l’obbligo dimoderare la velocità in relazione alle condizioni ambientali va inteso nel senso cheil conducente deve essere in grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione,sicché gli eventi che si verificano in conseguenza del mancato controllo devonoessere ricondotti alla sua responsabilità colposa in quanto concretizzazione delrischio che la norma cautelare è chiamata a governare (Sez. 4, n.25552 del27/04/2017, Rv. 270176).La ricorrente si limita a obiettare che la velocità di marcia di [OSCURATO:PERSONA] era statarispettosa dei limiti ivi presenti, non confrontandosi con il passaggio argomentativodella Corte in cui, come detto, si ribadisce che all’imputata era stata contestata laviolazione dell’art. 141 Cod. strada, e ad affermare che le sconnessioni del mantostradale non erano visibili, senza, tuttavia, ancorare tale affermazione a precisiriscontri probatori. Sotto tale profilo, si osserva che nel capo di imputazione si dàdel [OSCURATO:PERSONA] riportate nel ricorso (ovvero il riferimento alla presenza diavvallamenti caratterizzati da sconnessioni e fessure per la lunghezza di circa seimetri) non smentiscono tale assunto.Infine, generica e, dunque, inammissibile è la censura con cui si contestal’addebitabilità all’imputata della violazione dell’art. 143 Cod. strada, che imponedi circolare sulla parte destra della carreggiata, posto che è la stessa dinamicadell’incidente come ricostruita che conferma l’avvenuta violazione.3. Il secondo motivo, con cui la ricorrente ipotizza che la condotta dellavittima e in particolare la manomissione della cintura di sicurezza e l’utilizzo deltelefono alla guida avessero interrotto il nesso causale fra la condotta dell’imputatae l’evento, è inammissibile per difetto di specificità o, comunque, per manifestainfondatezza.3.1. Secondo la teoria della “causalità umana”, per l’imputazione oggettivadell’evento sono necessari due elementi, uno positivo e uno negativo: quellopositivo è che l’uomo con la sua condotta abbia posto in essere un fattore causaledel risultato, vale a dire un fattore senza il quale il risultato medesimo nel casoconcreto non si sarebbe avverato; il negativo è che il risultato non sia dovuto alconcorso di fattori eccezionali. Soltanto quando concorrono queste due condizionil’uomo può considerarsi autore dell’evento.Quanto all’elemento positivo, in tema di delitti colposi, per stabilire lasussistenza del nesso causale tra la condotta del soggetto attivo e l’evento, occorreverificare la sussistenza non solo della causalità della condotta (ossia ladipendenza dell’evento dalla condotta), ma altresì la sussistenza della causalitàdella colpa, intesa come introduzione da parte del soggetto agente del fattore dirischio poi concretizzatosi con l’evento, posta in essere attraverso la violazionedelle regole di cautela tese a prevenire e a rendere evitabile il prodursi di quelrischio (Sez. 4, n. 17000 del 05/04/2016, Rv. 266645). Non ogni eventoverificatosi può essere ricondotto alla condotta colposa del soggetto agente, masolo quello che sia collegato causalmente alla violazione della specifica regolacautelare (Sez. 4. n. 40050 del 29/03/2018, Rv. 273870). Il giudice, dunque, nonpuò limitarsi ad accertate il nesso di casualità materiale tra condotta ed eventodato, ma deve anche accertare quale sia il rischio che la norma cautelare violataè intesa a scongiurare, o, in altri termini, se la regola cautelare violata era volta ascongiurare un evento del tipo di quello verificatosi e ancora se il rispetto dellaregola cautelare, ovvero il comportamento alternativo lecito, sarebbe valso adevitare l’evento con un giudizio di alta probabilità logica (c.d. giudiziocontrofattuale) secondo il dictum delle Sezioni Unite n. 38343 del 24/04/2014,Rv. 261105 e delle Sezioni Unite n. 30328 del 10/07/2002, Rv. 222138.Quanto all’elemento negativo, su cui si incentrano le osservazioni dellaricorrente, si è osservato che, perché possa parlarsi di causa sopravvenuta idoneaad escludere il rapporto di causalità, si deve trattare di un percorso causale siapure ricollegato all’azione (od omissione) dell’agente, ma di carattereassolutamente anomalo ed eccezionale (Sez. 4, n. 26020 del 29/04/2009,Rv. 243933). Nello stesso senso si è precisato che «ai fini dell’apprezzamentodell’eventuale interruzione del nesso causale tra la condotta e l’evento, il concettodi causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento si riferisce nonsolo al caso di un processo causale del tutto autonomo, ma anche all’ipotesi di unprocesso non completamente avulso dall’antecedente e tuttavia sufficiente adeterminare l’evento» (Sez. 4, n. 10626 del 19.2.2013, Rv. 256391; da ultimoSez. 4, n. 10656 del 13/02/2024, Rv. 286013).3.2. A proposito della manomissione delle cinture, i giudici hanno dato attoche effettivamente essa aveva avuto incidenza causale rispetto all’evento,richiamando le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] medico legale, che avevaprecisato come l’entità delle lesioni subite nella parte toracica e al cranio fosserocompatibili con un’alterazione del funzionamento della cintura di sicurezza:questa, «ove correttamente inserita avrebbe fermato il corpo della vittima dopoun brevissimo movimento». Tuttavia, hanno rilevato che tale circostanza era statacorrettamente valutata come concausa, integrante la speciale attenuante di cuiall’art. 589 bis comma 7 doc. pen., e non già come un fattore autonomo da solosufficiente a determinare l’evento a morte: per escludere la colpevolezza, hannoosservato, «servirebbe che il nuovo fattore inneschi un processo causaleindipendente da quello causato dell’imputata che interrompa il primo e siaeziologicamente determinante per l’evento infausto», mentre nel caso di specieil fattore manomissione della cintura mai avrebbe avuto rilievo se non si fosseverificata, a seguito della condotta di guida della [OSCURATO:PERSONA], la collisione.Analogamente, a proposito dell’utilizzo del telefono, i giudici hannoosservato che tale circostanza era stata solo ipotizzata dalla ricorrente, ma nonanche dimostrata e che, in ogni caso, avrebbe al più potuto rappresentare unaconcausa.La Corte, dunque, nell’individuare la condotta colposa della ricorrente qualecausa dell’evento morte e nell’escludere che tale evento fosse da ricondurre adaltri fattori di per sé soli idonei a produrlo, ha adottato un percorso argomentativoesente da censure e conforme agli insegnamenti della Suprema Corte in tema diaccertamento del nesso di causalità.Il motivo di ricorso, di contro, si limita a ribadire in maniera apodittical’interruzione del nesso di causa ad opera di fattori in parte indimostrati, senza,tuttavia, confrontarsi con la motivazione adottata sul punto e senza contrapporread essa ragioni di fatto o di diritto tali da minarne la tenuta logica.4. All’inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente alpagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Cortecostituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementiper ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causadi inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell’art. 616 cod.proc. pen., l’onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delleAmmende, somma così determinata in considerazione delle ragioni diinammissibilità. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 10 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA] VignaleP.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 10 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]