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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 05156/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10700/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., domiciliato ex lege in [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG. della SICILIA n. 4968/2015depositata il 02/12/2015 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. , esercente l'attività di costruzione e vendita di appartamenti di civile abitazione e di immobili in genere, veniva attinta da avviso di accertamento con il quale l'Ufficio di Modica dell'Agenzia delle entrate, a seguito di invito ex art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. n. 218 del 1997 e relativo contraddittorio, con riferimento all'anno di imposta 2004, aveva determinato, sulla base di un esame analitico degli atti di vendita, dei rogiti corrispondenti, delle fatture emesse e del bilancio (esame evidenziante un incremento delle rimanenze non riportato dal conto economico), componenti positivi di reddito non dichiarati per euro 2.358.001,25 e maggiori ricavi per euro 227.440, per l’effetto recuperando a tassazione maggiori imposte dirette ed indirette ed irrogando le prescritte sanzioni.

2. Impugnato l'avviso dalla contribuente, la CTP accoglieva il ricorso, ritenendo che l'accertamento avesse violato l’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973.

3. Proponeva appello l'Ufficio.

La CTR, con la sentenza epigrafata, dichiarava inammissibile l'appello sulla base, per quanto di ragione, della seguente letterale motivazione: “[…] va dichiarata di ufficio l'inammissibilità dell'appello, considerato che l'Agenzia, ‘contra’ il combinato disposto degli artt. 53 comma 2 e 22 comma 1 del D.Lgs. n. 546/1992, non ha depositato nei termini di legge copia della ricevuta postale di spedizione per raccomandata dell'atto di appello alla controparte [….

L]a decorrenza del termine di trenta giorni, per la costituzione in giudizio del ricorrente, è normativamente ancorata alla ‘spedizione’, e non alla ricezione del ricorso da parte del resistente”.

4. Avverso la superiore sentenza della CTR, propone ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate con un unico motivo, cui resiste la contribuente con articolato controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., “nullità della sentenza per violazione di norme processuali: art. 22 decreto legislativo 546/92”.

1.1. Il motivo così esordisce: “Il corretto esame degli atti contenuti nel fascicolo avrebbe permesso di rilevare che nell'appello depositato dall'Ufficio, tra gli allegati, è elencata anche la copia dell’A.R. dellaraccomandata di notifica dell'appello stesso ”.

In merito alla questione del mancato deposito con l’appello – prosegue il motivo – Sez. 6 - 5, 17/09 /2015, n. 18296, ha “ ribadito che ‘anche l'avviso di ricevimento riporta la data della spedizione[,] per cui il relativo deposito deve ritenersi perfettamente idoneo ad assolvere la funzione probatoria assegnata all'incombente’”.

L'inammissibilità del ricorso per mancata produzione dell'avviso di ricevimento della notifica deve ritenersi confinata all’ipotesi in cui la parte destinataria non si sia costituita in giudizio, solo in tal caso rimanendo preclusa al giudice la possibilità di verificare l'effettiva instaurazione del contraddittorio.

L'inosservanza delle prescrizioni formali di cui all'art. 16 D.Lgs. n. 546 del 1992 non produce inesistenza o nullità della notifica, risolvendosi in mera irregolarità, priva di conseguenze, ove non si contesti che la stessa abbia impedito all'atto di raggiungere lo scopo.

Inoltre, la parte può inoltre domandare, ricorrendone i presupposti, di essere rimessa in termini a causa del mancato deposito dell'avviso di ricevimento.

In coerenza con il giusto processo, il definitivo sacrificio dell'interesse ad agire e resistere in giudizio è compatibile con il diritto di difesa soltanto nel caso in cui il vizio che si intende sanzionare o pregiudica altri interessi di natura sostanziale o processuale oppure non consente di ricondurre l'atto nello schema del modello legale disciplinato dalla norma processuale.

2. Preliminarmente deve rilevarsi la non inammissibilità del motivo.

2.1. Contrariamente a quanto sostenuto dalla contribuente nel controricorso (parr. 1, prima parte, e 3), il motivo, come reso evidente dal superiore riassunto delle argomentazioni volte ad illustrarlo, individua, sia graficamente che contenutisticamente, la decisione oggetto di impugnazione e le giustificazioni dalla CTR addotte a sostegno della stessa, proponendo pertinenti argomentazioni contrarie: né sussiste necessità di un’integrale riproduzione della motivazione della sentenza impugnata, la quale deve aversi per nota, in quanto oggetto in sé del ricorso per cassazione, unitamente al quale è viepiù contestualmente depositata.

2.2. Inoltre, è irrilevante la circostanza a termini della quale l’Agenzia delle entrate non abbia mai sollevato contestazioni al rilievo dell’allora società appellata circa l’inammissibilità dell’appello per mancata produzione di copia dell’avviso di spedizione (par. 2, seconda parte), dal momento che, come evidenziato finanche nella sentenza impugnata, la questione dell’inammissibilità dell’appello è rilevabile d’ufficio.

3. Detto ciò, il motivo è fondato.

3.1. Come di recente statuito dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, intervenute a comporre un contrasto giurisprudenziale sorto sul punto, “nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso (o dell'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l'appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario.

Solo in tal caso, infatti, l'avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell'appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto (o della sentenza)” (Sez.

U, n. 13452 del 29/05/2017, Rv. 644364- 03; identicamente, da ultimo, Sez. 5, n. 24726 del 11/08/2022, Rv. 665493-01, in una fattispecie in cui la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale di inammissibilità dell'appello in ragione del mancato deposito della ricevuta di spedizione della raccomandata a mezzo del servizio postale e del computo errato del termine di trenta giorni dalla data di spedizione invece che da quella di ricezione).

Le Sezioni Unite (alla stregua di un ulteriore principio di diritto) hanno altresì soggiunto che “il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente (o dell'appellante), che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall'evento che la legge considera equipollente alla ricezione)” (Rv. 644364-02).

3.2. Il giudice di appello non si è attenuto ai superiori principi di diritto: in primo luogo, ha errato nel ritenere l'inammissibilità dell'appello per il semplice fatto del mancato deposito della ricevuta di spedizione della raccomandata a mezzo del servizio postale, essendo sufficiente,ai fini della ammissibilità del ricorso in appello, il deposito dell’avviso di ricevimento dal quale si possa evincere, con attestazione meccanografica ovvero con timbro datario apposto dall’ufficiale postale, la data di spedizione del plico.

Esso ha altresì errato nel ritenere che la tempestività della costituzione in appello, con conseguente ammissibilità dell’impugnazione, debba essere computata, in caso di notifica a mezzo della posta, dalla spedizione della raccomandata e non già dalla sua ricezione.

L’esame dell’avviso di ricevimento (cd. cartolina) attestante la ricezione del ricorso in appello e, in particolare, la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge affinché il deposito dell’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale è stata effettuata la notifica del ricorso in appello possa tenere luogo del deposito della ricevuta di spedizione costituiscono, al pari del computo in ordine alla tempestività della costituzione dell’appellante a far data dalla ricezione della notifica da parte dell’appellato, un accertamento di merito che va demandato al giudice del rinvio.

4. In conclusione, va accolto il ricorso; la sentenza impugnata va, pertanto, cassata e rinviata, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10700/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., domiciliato ex lege in [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG. della SICILIA n. 4968/2015depositata il 02/12/2015 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. , esercente l'attività di costruzione e vendita di appartamenti di civile abitazione e di immobili in genere, veniva attinta da avviso di accertamento con il quale l'Ufficio di Modica dell'Agenzia delle entrate, a seguito di invito ex art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. n. 218 del 1997 e relativo contraddittorio, con riferimento all'anno di imposta 2004, aveva determinato, sulla base di un esame analitico degli atti di vendita, dei rogiti corrispondenti, delle fatture emesse e del bilancio (esame evidenziante un incremento delle rimanenze non riportato dal conto economico), componenti positivi di reddito non dichiarati per euro 2.358.001,25 e maggiori ricavi per euro 227.440, per l’effetto recuperando a tassazione maggiori imposte dirette ed indirette ed irrogando le prescritte sanzioni. 2. Impugnato l'avviso dalla contribuente, la CTP accoglieva il ricorso, ritenendo che l'accertamento avesse violato l’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973. 3. Proponeva appello l'Ufficio. La CTR, con la sentenza epigrafata, dichiarava inammissibile l'appello sulla base, per quanto di ragione, della seguente letterale motivazione: “[…] va dichiarata di ufficio l'inammissibilità dell'appello, considerato che l'Agenzia, ‘contra’ il combinato disposto degli artt. 53 comma 2 e 22 comma 1 del D.Lgs. n. 546/1992, non ha depositato nei termini di legge copia della ricevuta postale di spedizione per raccomandata dell'atto di appello alla controparte […. L]a decorrenza del termine di trenta giorni, per la costituzione in giudizio del ricorrente, è normativamente ancorata alla ‘spedizione’, e non alla ricezione del ricorso da parte del resistente”. 4. Avverso la superiore sentenza della CTR, propone ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate con un unico motivo, cui resiste la contribuente con articolato controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., “nullità della sentenza per violazione di norme processuali: art. 22 decreto legislativo 546/92”. 1.1. Il motivo così esordisce: “Il corretto esame degli atti contenuti nel fascicolo avrebbe permesso di rilevare che nell'appello depositato dall'Ufficio, tra gli allegati, è elencata anche la copia dell’A.R. dellaraccomandata di notifica dell'appello stesso ”. In merito alla questione del mancato deposito con l’appello – prosegue il motivo – Sez. 6 - 5, 17/09 /2015, n. 18296, ha “ ribadito che ‘anche l'avviso di ricevimento riporta la data della spedizione[,] per cui il relativo deposito deve ritenersi perfettamente idoneo ad assolvere la funzione probatoria assegnata all'incombente’”. L'inammissibilità del ricorso per mancata produzione dell'avviso di ricevimento della notifica deve ritenersi confinata all’ipotesi in cui la parte destinataria non si sia costituita in giudizio, solo in tal caso rimanendo preclusa al giudice la possibilità di verificare l'effettiva instaurazione del contraddittorio. L'inosservanza delle prescrizioni formali di cui all'art. 16 D.Lgs. n. 546 del 1992 non produce inesistenza o nullità della notifica, risolvendosi in mera irregolarità, priva di conseguenze, ove non si contesti che la stessa abbia impedito all'atto di raggiungere lo scopo. Inoltre, la parte può inoltre domandare, ricorrendone i presupposti, di essere rimessa in termini a causa del mancato deposito dell'avviso di ricevimento. In coerenza con il giusto processo, il definitivo sacrificio dell'interesse ad agire e resistere in giudizio è compatibile con il diritto di difesa soltanto nel caso in cui il vizio che si intende sanzionare o pregiudica altri interessi di natura sostanziale o processuale oppure non consente di ricondurre l'atto nello schema del modello legale disciplinato dalla norma processuale. 2. Preliminarmente deve rilevarsi la non inammissibilità del motivo. 2.1. Contrariamente a quanto sostenuto dalla contribuente nel controricorso (parr. 1, prima parte, e 3), il motivo, come reso evidente dal superiore riassunto delle argomentazioni volte ad illustrarlo, individua, sia graficamente che contenutisticamente, la decisione oggetto di impugnazione e le giustificazioni dalla CTR addotte a sostegno della stessa, proponendo pertinenti argomentazioni contrarie: né sussiste necessità di un’integrale riproduzione della motivazione della sentenza impugnata, la quale deve aversi per nota, in quanto oggetto in sé del ricorso per cassazione, unitamente al quale è viepiù contestualmente depositata. 2.2. Inoltre, è irrilevante la circostanza a termini della quale l’Agenzia delle entrate non abbia mai sollevato contestazioni al rilievo dell’allora società appellata circa l’inammissibilità dell’appello per mancata produzione di copia dell’avviso di spedizione (par. 2, seconda parte), dal momento che, come evidenziato finanche nella sentenza impugnata, la questione dell’inammissibilità dell’appello è rilevabile d’ufficio. 3. Detto ciò, il motivo è fondato. 3.1. Come di recente statuito dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, intervenute a comporre un contrasto giurisprudenziale sorto sul punto, “nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso (o dell'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l'appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso, infatti, l'avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell'appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto (o della sentenza)” (Sez. U, n. 13452 del 29/05/2017, Rv. 644364- 03; identicamente, da ultimo, Sez. 5, n. 24726 del 11/08/2022, Rv. 665493-01, in una fattispecie in cui la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale di inammissibilità dell'appello in ragione del mancato deposito della ricevuta di spedizione della raccomandata a mezzo del servizio postale e del computo errato del termine di trenta giorni dalla data di spedizione invece che da quella di ricezione). Le Sezioni Unite (alla stregua di un ulteriore principio di diritto) hanno altresì soggiunto che “il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente (o dell'appellante), che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall'evento che la legge considera equipollente alla ricezione)” (Rv. 644364-02). 3.2. Il giudice di appello non si è attenuto ai superiori principi di diritto: in primo luogo, ha errato nel ritenere l'inammissibilità dell'appello per il semplice fatto del mancato deposito della ricevuta di spedizione della raccomandata a mezzo del servizio postale, essendo sufficiente,ai fini della ammissibilità del ricorso in appello, il deposito dell’avviso di ricevimento dal quale si possa evincere, con attestazione meccanografica ovvero con timbro datario apposto dall’ufficiale postale, la data di spedizione del plico. Esso ha altresì errato nel ritenere che la tempestività della costituzione in appello, con conseguente ammissibilità dell’impugnazione, debba essere computata, in caso di notifica a mezzo della posta, dalla spedizione della raccomandata e non già dalla sua ricezione. L’esame dell’avviso di ricevimento (cd. cartolina) attestante la ricezione del ricorso in appello e, in particolare, la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge affinché il deposito dell’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale è stata effettuata la notifica del ricorso in appello possa tenere luogo del deposito della ricevuta di spedizione costituiscono, al pari del computo in ordine alla tempestività della costituzione dell’appellante a far data dalla ricezione della notifica da parte dell’appellato, un accertamento di merito che va demandato al giudice del rinvio. 4. In conclusione, va accolto il ricorso; la sentenza impugnata va, pertanto, cassata e rinviata, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio. P.Q.M. Accoglie il ricorso; cassa la sent
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