CassazionedecretoSezione 7Decisione del 8 marzo 2024
Cassazione n. 36789/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della pronuncia emessa il 9/5/2023 dal locale Tribunale, rideterminava nella misura del dispositivo la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] con riguardo ai delitti di cui agli artt. 334, comma 2, 349, comma 2, cod. pen. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando la motivazione con riguardo al profilo psicologico del reato. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ritenuto che, revocato il sequestro dal Pubblico Ministero il 26/2/2020, i beni fossero ormai privi di vincolo, non rilevando l'eventuale permanenza di uno di natura amministrativa, il cui contenuto non sarebbe stato comunque facilmente comprensibile all'uomo comune. Le notazioni difensive proposte alla Corte di appello al riguardo, peraltro, non sarebbero state adeguatamente esaminate. 3. Considerato che il ricorso è inammissibile. La Corte di appello, pronunciandosi sul punto, ha evidenziato che la mancata convalida del sequestro da parte del Pubblico Ministero, disponendo la restituzione degli apparecchi all'avente diritto, non escludeva la rilevanza penale delle condotte contestate: nello stesso decreto, infatti, si faceva espressamente salva la permanenza del vincolo amministrativo, e nel verbale con cui era stata data esecuzione al provvedimento medesimo, sottoscritto dal ricorrente, era ribadito che "i videogiochi restano sottoposti a sequestro amministrativo ed affidati in giudiziale custodia" allo stesso Russo. Ne emerge, dunque, una motivazione del tutto solida e fondata su un oggettivo riscontro, non sindacabile invocando una generica ed indimostrata oscurità del provvedimento amministrativo, tale da renderlo "non facilmente comprensibile all'uomo comune" 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in R