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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12128/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della rapina di lieve entità, è manifestamente infondato poiché dalla lettura della sentenza emergono elementi di valutazione espressi dalla Corte di merito che lasciano ritenere che il fatto, complessivamente valutato, non sia di lieve entità, sia per le modalità dell'azione sia per il comportamento assunto dall'imputato immediatamente dopo la sottrazione del denaro nei confronti degli operanti di polizia intervenuti sul posto (si veda, in proposito, pag. 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della rapina di lieve entità, è manifestamente infondato poiché dalla lettura della sentenza emergono elementi di valutazione espressi dalla Corte di merito che lasciano ritenere che il fatto, complessivamente valutato, non sia di lieve entità, sia per le modalità dell'azione sia per il comportamento assunto dall'imputato immediatamente dopo la sottrazione del denaro nei confronti degli operanti di polizia intervenuti sul posto (si veda, in proposito, pag. 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della s
Sentenza Cassazione n. 12128/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris