Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 20741/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

osti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CROTONE udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare il provvedimento impugnato limitatamente al compendio aziendale relativo al ramo turistico recettivo della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. con rinvio al Tribunale di Crotone per nuovo esame, e dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 9 dicembre 2025, il Tribunale di Crotone, in funzione di giudice dell'appello cautelare reale, rigettava l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del GIP del medesimo Tribunale datato 4 novembre 2025, con cui era stata respinta l'istanza di revoca del sequestro preventivo disposto in data 18 settembre 2025. 1Il vincolo reale aveva a oggetto l'intero complesso aziendale della società "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s.", esercente attività di raccolta scommesse, nonché gli apparati telefonici e informatici in uso agli indagati.

Il Tribunale, nel confermare il provvedimento impugnato, riteneva infondate le doglianze difensive, osservando, in sintesi, che: a) l'annullamento della misura cautelare personale, motivato dall'omesso interrogatorio preventivo per assenza di un pericolo "concreto ed attuale" di inquinamento probatorio, non incideva sulla legittimità della misura reale, stante la diversità dei presupposti applicativi; b) la difesa non si era confrontata con il fumus comnnissi delicti che sorreggeva la misura reale, delineato dal GIP attraverso la valorizzazione di molteplici elementi fattuali espressivi non solo indicativi della "illiceità della gestione delle scommesse" ma anche rappresentativi "delle operazioni volte a ottenere, illecitamente, la consegna di denaro dovuta a pregressi rapporti di gioco illeciti"; c) la revoca della licenza di P.S. ex art. 88 T.U.L.P.S. costituiva una circostanza "neutra", poiché il periculum in mora era strettamente legato alla disponibilità del centro scommesse e non atteneva all'esercizio lecito dell'attività, bensì alla sua gestione illecita, essendo state raccolte anche le scommesse per conto di allibratori esteri non autorizzati; c) il sequestro era stato adottato sia ai sensi dell'art. 321, comma 1, c.p.p., quale sequestro impeditivo, sia ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in funzione della confisca obbligatoria prevista dall'art. 5 della L. 401/89, anche per equivalente; d) in tale ultima ottica, la questione della pertinenzialità del ramo d'azienda "[OSCURATO:PERSONA]" era irrilevante, potendo il vincolo colpire qualsiasi bene nella disponibilità degli indagati fino a concorrenza del profitto del reato; e) la doglianza sulla sproporzione del vincolo era generica, non provata e comunque da far valere in prima istanza tramite richiesta di riduzione della garanzia al P.M.; f) il sequestro degli apparecchi telefonici e telematici in uso agli indagati era stato determinato dalla loro utilizzazione al fine della gestione delle scommesse illecite, essendo stati impiegati per effettuare ricariche e monitorare le giocate dei clienti, così risultando suscettibili di confisca.

2. Avverso tale ordinanza, la difesa degli indagati ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

2.1. Con il primo motivo, si deduce la violazione di legge processuale in relazione all'art. 125, comma 3, c.p.p., per mancanza assoluta di motivazione e travisamento del fatto processuale.

Il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi su motivi di appello decisivi, negandone l'esistenza.

In particolare: 2avrebbe affermato falsamente che il fumus commissi delicti non fosse stato contestato, mentre la difesa aveva dedicato un'ampia censura, esposta nelle pagine da 4 a 8 "dell'atto di gravame", all'inutilizzabilità patologica delle intercettazioni, quale unica fonte di prova, in quanto autorizzate per il reato di estorsione, definito dai ricorsi "reato esca", ma "surrettiziamente utilizzate per il reato di esercizio abusivo di scommesse", sulla scorta dei principi sanciti dalle Sezioni Unite "Cavallo" e di Sez. 3, n. 18413/2025; avrebbe liquidato come "generiche" e "non provate" le doglianze sulla estraneità all'attività che si assume illecita del ramo d'azienda "[OSCURATO:PERSONA]", travisando il contenuto della memoria difensiva che documentava, tramite codici ATECO, la diversa sede operativa e la separazione contabile, l'autonomia strutturale e funzionale dell'azienda; avrebbe asserito che la legittimità del sequestro dei telefoni non fosse stata "revocata in dubbio", ignorando la specifica eccezione difensiva fondata sull'effetto preclusivo derivante dalli "insussistenza" del pericolo di inquinamento probatorio sancita dal provvedimento del Tribunale del Riesame intervenuto in sede di misure cautelari personali.

2.2. Con il secondo motivo, si lamenta la "violazione di legge penale" in relazione all'art. 5 L. 401/89, all'art. 240 c.p. e all'art. 321, co. 2, c.p.p., per errata qualificazione del nesso di strumentalità e violazione dei principi di tassatività della confisca e di proporzionalità.

Il Tribunale avrebbe falsamente applicato la nozione di confisca diretta delle cose "strumento" del reato al ramo d'azienda "[OSCURATO:PERSONA]", il quale, essendo attività lecita, ontologicamente e topograficamente distinta, non possiede alcun nesso di pertinenzialità con l'illecito contestato.

Inoltre, nel qualificare il sequestro come prodromico alla confisca per equivalente, il giudice dell'appello avrebbe omesso di compiere la necessaria operazione di stima del profitto del reato, avallando un'ablazione indiscriminata dell'intero patrimonio aziendale in violazione del principio di proporzionalità e della natura "valoriale" di tale forma di confisca, come delineata dalla giurisprudenza di legittimità (si richiamano le sentenze della Sezioni unite Gubert e Lucci).

2.3. Con il terzo motivo, si eccepisce la violazione di legge processuale per motivazione apparente e manifestamente illogica in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari.

Quanto agli apparati telefonici, il Tribunale avrebbe operato una riqualificazione del titolo cautelare in funzione della confisca (art. 321, co. 2, c.p.p.) per eludere la preclusione derivante dalla già accertata insussistenza del pericolo di inquinamento probatorio.

Ciononostante, avrebbe anche giustificato il vincolo con la necessità di evitare I"occultamento delle prove", ricadendo, così, in un "insanabile cortocircuito logico", poiché tale finalità coincide proprio con il pericolo di inquinamento già escluso.

Quanto al complesso aziendale, l'argomentazione secondo cui la revoca della licenza di P.S. sarebbe una "circostanza neutra" è definita un "paralogismo".

Se l'accusa si fonda sull'uso di un'attività lecita come "paravento", la rimozione di tale paravento elimina lostrumento essenziale del meccanismo criminoso e, con esso, il pericolo concreto e attuale di reiterazione del reato con le medesime modalità.

La motivazione del Tribunale sarebbe pertanto fittizia, in quanto non spiega come il reato potrebbe essere reiterato in assenza del titolo abilitativo che consentiva l'apertura al pubblico del centro scommesse [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi, in relazione al capo relativo "al complesso aziendale riferibile alla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s.", risultano inammissibili in quanto né l'appello cautelare né il ricorso rappresentano, in capo ai ricorrenti, alcun interesse idoneo a giustificare la richiesta di dissequestro.È la stessa prospettazione difensiva che rivela che i ricorrenti, che agiscono tutti quali persone fisiche, non sono proprietari dei beni integranti il complesso aziendale né titolari sui medesimi di diritti reali o personali di godimento.

Non è stato, pertanto, prospettato che siano titolari di situazioni giuridiche tutelate dall'ordinamento che conferiscano loro il diritto alla restituzione dei beni aziendali. 1.1 È noto che sul tema sono di recente intervenute le Sezioni Unite che hanno affermato il principio secondo cui la persona sottoposta alle indagini può proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto e attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro preventivo sulla sua posizione, in quanto requisito necessario per l'ammissibilità di ogni impugnazione (Sez.

U, n. 7983 del 25/09/2025, dep. 2026, Calvarese, Rv. 289319 - 01).

La sentenza, richiamando i principi generali, ha osservato che, anche in relazione ai provvedimenti cautelari reali, l'impugnazione è ammissibile solo nel caso in cui taluno dei soggetti legittimati disponga anche di un interesse concreto e attuale, riconducibile alla prospettiva di vantaggio o di eliminazione di un pregiudizio a una situazione soggettiva giuridicamente riconoscibile e rilevante, incisa dal provvedimento.

L'interesse, chiarisce la sentenza, deve, quindi, riferirsi non all'esito favorevole dello scrutinio sui presupposti del provvedimento cautelare, siccome si tratterebbe di decisione non vincolante per l'ulteriore corso del procedimento, bensì all'eliminazione di un pregiudizio relativo a situazioni giuridiche soggettive tutelate dall'ordinamento, pur quando non implicanti il diritto alla restituzione del bene.

Le Sezioni Unite hanno, ancora, precisato che non sempre, né necessariamente, l'interesse deve essere correlato alla restituzione del bene; in tal caso, tuttavia, l'interesse deve essere specificamente allegato dalla parte che lo deduce La sentenza, quindi, dopo aver dato conto della difficoltà a definire con precisione una casistica in grado di individuare le prospettive di vantaggio diverse dalla restituzione del bene in grado di integrare l'interesse ad impugnare, individua, come osservato da Sez. 3, 4n. 11805 del 12/3/2026, Gallo, il dato essenziale nel fatto che dal dissequestro discenda per l'impugnante una concreta utilità, anche in forma di eliminazione di un pregiudizio, riferibile a una situazione giuridica soggettiva tutelata e riconosciuta dall'ordinamento e non solo valutata soggettivamente come tale in via di fatto, magari in relazione ad una gamma di situazioni coinvolgenti rapporti familiari, affettivi ed economici collaterali, che non diano luogo a specifiche riconoscibili posizioni giuridiche direttamente incise dal vincolo di indisponibilità.

In particolare, le Sezioni unite escludono che il requisito possa essere ravvisato nell'interesse dell'imputato "che presenti impugnazione in proprio a fronte del sequestro di beni societari, ove l'impugnazione non sia correlata alla prospettazione di uno specifico e concreto interesse riferibile ad una propria diretta e riconoscibile posizione soggettiva". 1.2 Venendo al caso in esame, si osserva che i ricorrenti, nella veste di indagati, non hanno allegato alcun interesse concreto ed attuale correlato agli effetti della rimozione del vincolo sui beni della società.

La mancata allegazione della situazione di vantaggio perseguita dai ricorrenti impedisce che, in relazione ai beni facenti capo alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s., i ricorsi superino il vaglio di ammissibilità.

2. A conclusione non diversa si perviene in relazione ai telefoni cellulari, anche se diversa ragione.

"L'atto di appello ex art. 322.bis" rivela che il vincolo sugli apparecchi elettronici è finalizzato alla confisca, trattandosi di beni che erano stati utilizzati per gestire il flusso di scommesse in ordine ai quali è stato ritenuto il pericolo che potessero essere distratti per essere sottratti al vincolo ablatorio definitivo, "in un'ottica di occultamento delle prove dell'attività illecita in essi contenuta".

La sottrazione dei dati, quindi, per quanto è dato comprendere dagli atti allegati al ricorso, fra i quali non vi è il provvedimento che ha disposto il sequestro, costituiva uno dei possibili moventi del pericolo individuato ma non l'esigenza che il vincolo era destinato a tutelare, costituita dall'interesse ad assicurare la conservazione dei beni in modo da permetterne la confisca.

Inconferente, pertanto, risulta l'argomento difensivo, prospettato con l'appello e ribadito con i ricorsi, che ha desunto dall'annullamento delle misure personali, disposto dal Tribunale del riesame per l'insussistenza del pericolo di inquinamento probatorio, la non configurabilità dell'esigenza sottesa al sequestro degli apparecchi telefonici, sulla base di un ragionamento, richiamante il "ne bis in idem cautelare", secondo cui "venendo meno il pericolo di inquinamento sull'agente, veniva meno anche il pericolo di inquinamento sullo strumento".Il pericolo che il vincolo tutela, infatti, è da individuarsi nel rischio di sottrazione degli apparecchi e non nella salvaguardia dei dati registrati nelle memorie dei telefonini, per cui l'annullamento delle misure personali non comporta, logicamente, l'insussistenza del pericolo di sottrazione dei beni alla misura ablativa.

Non è, quindi, sindacabile la conclusione cui perviene il Tribunale che secondo cui l'esigenza cautelare sottesa al sequestro degli "apparati telefonici e telematici in uso agli indagati", individuata nel rischio di distrazione, non "risulta revocata in dubbio dalle indicazioni provenienti dalla difesa". 2.1 L'ordinanza, inoltre, fornisce una motivazione sulle ragioni del rigetto che non può essere definita "apparente", in quanto dà conto delle censure difensive, le esamina analiticamente e le disattende con specifiche argomentazioni, previo richiamo al contenuto del provvedimento di sequestro.

Anche tale risultanza milita contro l'accoglimento del capo dei ricorsi relativo agli apparecchi elettronici.

Il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è, infatti, ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice, (così, Sez.

U, n. 25932 del 26 giugno 2008, Ivanov, Rv. 239692; in precedenza, con la sentenza Sez.

U, n. 5876 del 13 febbraio 2004, P.C.

Ferazzi in proc.

Bevilacqua, Rv. 226710, è stato precisato che mentre rientra nel sindacato di legittimità la mancanza di motivazione o la presenza di una motivazione meramente apparente, non vi rientra la sua eventuale illogicità manifesta).

3. Alla luce delle considerazioni che precedono, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti sopportino le spese processuali e versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64,

I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.

P.Q.MDichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28/4/2026Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]~ i [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], O 5 GIU. 2026 [OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa E1isabe1ik4rrabito 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CROTONE udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare il provvedimento impugnato limitatamente al compendio aziendale relativo al ramo turistico recettivo della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. con rinvio al Tribunale di Crotone per nuovo esame, e dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 9 dicembre 2025, il Tribunale di Crotone, in funzione di giudice dell'appello cautelare reale, rigettava l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del GIP del medesimo Tribunale datato 4 novembre 2025, con cui era stata respinta l'istanza di revoca del sequestro preventivo disposto in data 18 settembre 2025. 1Il vincolo reale aveva a oggetto l'intero complesso aziendale della società "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s.", esercente attività di raccolta scommesse, nonché gli apparati telefonici e informatici in uso agli indagati. Il Tribunale, nel confermare il provvedimento impugnato, riteneva infondate le doglianze difensive, osservando, in sintesi, che: a) l'annullamento della misura cautelare personale, motivato dall'omesso interrogatorio preventivo per assenza di un pericolo "concreto ed attuale" di inquinamento probatorio, non incideva sulla legittimità della misura reale, stante la diversità dei presupposti applicativi; b) la difesa non si era confrontata con il fumus comnnissi delicti che sorreggeva la misura reale, delineato dal GIP attraverso la valorizzazione di molteplici elementi fattuali espressivi non solo indicativi della "illiceità della gestione delle scommesse" ma anche rappresentativi "delle operazioni volte a ottenere, illecitamente, la consegna di denaro dovuta a pregressi rapporti di gioco illeciti"; c) la revoca della licenza di P.S. ex art. 88 T.U.L.P.S. costituiva una circostanza "neutra", poiché il periculum in mora era strettamente legato alla disponibilità del centro scommesse e non atteneva all'esercizio lecito dell'attività, bensì alla sua gestione illecita, essendo state raccolte anche le scommesse per conto di allibratori esteri non autorizzati; c) il sequestro era stato adottato sia ai sensi dell'art. 321, comma 1, c.p.p., quale sequestro impeditivo, sia ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in funzione della confisca obbligatoria prevista dall'art. 5 della L. 401/89, anche per equivalente; d) in tale ultima ottica, la questione della pertinenzialità del ramo d'azienda "[OSCURATO:PERSONA]" era irrilevante, potendo il vincolo colpire qualsiasi bene nella disponibilità degli indagati fino a concorrenza del profitto del reato; e) la doglianza sulla sproporzione del vincolo era generica, non provata e comunque da far valere in prima istanza tramite richiesta di riduzione della garanzia al P.M.; f) il sequestro degli apparecchi telefonici e telematici in uso agli indagati era stato determinato dalla loro utilizzazione al fine della gestione delle scommesse illecite, essendo stati impiegati per effettuare ricariche e monitorare le giocate dei clienti, così risultando suscettibili di confisca. 2. Avverso tale ordinanza, la difesa degli indagati ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, si deduce la violazione di legge processuale in relazione all'art. 125, comma 3, c.p.p., per mancanza assoluta di motivazione e travisamento del fatto processuale. Il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi su motivi di appello decisivi, negandone l'esistenza. In particolare: 2avrebbe affermato falsamente che il fumus commissi delicti non fosse stato contestato, mentre la difesa aveva dedicato un'ampia censura, esposta nelle pagine da 4 a 8 "dell'atto di gravame", all'inutilizzabilità patologica delle intercettazioni, quale unica fonte di prova, in quanto autorizzate per il reato di estorsione, definito dai ricorsi "reato esca", ma "surrettiziamente utilizzate per il reato di esercizio abusivo di scommesse", sulla scorta dei principi sanciti dalle Sezioni Unite "Cavallo" e di Sez. 3, n. 18413/2025; avrebbe liquidato come "generiche" e "non provate" le doglianze sulla estraneità all'attività che si assume illecita del ramo d'azienda "[OSCURATO:PERSONA]", travisando il contenuto della memoria difensiva che documentava, tramite codici ATECO, la diversa sede operativa e la separazione contabile, l'autonomia strutturale e funzionale dell'azienda; avrebbe asserito che la legittimità del sequestro dei telefoni non fosse stata "revocata in dubbio", ignorando la specifica eccezione difensiva fondata sull'effetto preclusivo derivante dalli "insussistenza" del pericolo di inquinamento probatorio sancita dal provvedimento del Tribunale del Riesame intervenuto in sede di misure cautelari personali. 2.2. Con il secondo motivo, si lamenta la "violazione di legge penale" in relazione all'art. 5 L. 401/89, all'art. 240 c.p. e all'art. 321, co. 2, c.p.p., per errata qualificazione del nesso di strumentalità e violazione dei principi di tassatività della confisca e di proporzionalità. Il Tribunale avrebbe falsamente applicato la nozione di confisca diretta delle cose "strumento" del reato al ramo d'azienda "[OSCURATO:PERSONA]", il quale, essendo attività lecita, ontologicamente e topograficamente distinta, non possiede alcun nesso di pertinenzialità con l'illecito contestato. Inoltre, nel qualificare il sequestro come prodromico alla confisca per equivalente, il giudice dell'appello avrebbe omesso di compiere la necessaria operazione di stima del profitto del reato, avallando un'ablazione indiscriminata dell'intero patrimonio aziendale in violazione del principio di proporzionalità e della natura "valoriale" di tale forma di confisca, come delineata dalla giurisprudenza di legittimità (si richiamano le sentenze della Sezioni unite Gubert e Lucci). 2.3. Con il terzo motivo, si eccepisce la violazione di legge processuale per motivazione apparente e manifestamente illogica in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. Quanto agli apparati telefonici, il Tribunale avrebbe operato una riqualificazione del titolo cautelare in funzione della confisca (art. 321, co. 2, c.p.p.) per eludere la preclusione derivante dalla già accertata insussistenza del pericolo di inquinamento probatorio. Ciononostante, avrebbe anche giustificato il vincolo con la necessità di evitare I"occultamento delle prove", ricadendo, così, in un "insanabile cortocircuito logico", poiché tale finalità coincide proprio con il pericolo di inquinamento già escluso. Quanto al complesso aziendale, l'argomentazione secondo cui la revoca della licenza di P.S. sarebbe una "circostanza neutra" è definita un "paralogismo". Se l'accusa si fonda sull'uso di un'attività lecita come "paravento", la rimozione di tale paravento elimina lostrumento essenziale del meccanismo criminoso e, con esso, il pericolo concreto e attuale di reiterazione del reato con le medesime modalità. La motivazione del Tribunale sarebbe pertanto fittizia, in quanto non spiega come il reato potrebbe essere reiterato in assenza del titolo abilitativo che consentiva l'apertura al pubblico del centro scommesse [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi, in relazione al capo relativo "al complesso aziendale riferibile alla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s.", risultano inammissibili in quanto né l'appello cautelare né il ricorso rappresentano, in capo ai ricorrenti, alcun interesse idoneo a giustificare la richiesta di dissequestro.È la stessa prospettazione difensiva che rivela che i ricorrenti, che agiscono tutti quali persone fisiche, non sono proprietari dei beni integranti il complesso aziendale né titolari sui medesimi di diritti reali o personali di godimento. Non è stato, pertanto, prospettato che siano titolari di situazioni giuridiche tutelate dall'ordinamento che conferiscano loro il diritto alla restituzione dei beni aziendali. 1.1 È noto che sul tema sono di recente intervenute le Sezioni Unite che hanno affermato il principio secondo cui la persona sottoposta alle indagini può proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto e attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro preventivo sulla sua posizione, in quanto requisito necessario per l'ammissibilità di ogni impugnazione (Sez. U, n. 7983 del 25/09/2025, dep. 2026, Calvarese, Rv. 289319 - 01). La sentenza, richiamando i principi generali, ha osservato che, anche in relazione ai provvedimenti cautelari reali, l'impugnazione è ammissibile solo nel caso in cui taluno dei soggetti legittimati disponga anche di un interesse concreto e attuale, riconducibile alla prospettiva di vantaggio o di eliminazione di un pregiudizio a una situazione soggettiva giuridicamente riconoscibile e rilevante, incisa dal provvedimento. L'interesse, chiarisce la sentenza, deve, quindi, riferirsi non all'esito favorevole dello scrutinio sui presupposti del provvedimento cautelare, siccome si tratterebbe di decisione non vincolante per l'ulteriore corso del procedimento, bensì all'eliminazione di un pregiudizio relativo a situazioni giuridiche soggettive tutelate dall'ordinamento, pur quando non implicanti il diritto alla restituzione del bene. Le Sezioni Unite hanno, ancora, precisato che non sempre, né necessariamente, l'interesse deve essere correlato alla restituzione del bene; in tal caso, tuttavia, l'interesse deve essere specificamente allegato dalla parte che lo deduce La sentenza, quindi, dopo aver dato conto della difficoltà a definire con precisione una casistica in grado di individuare le prospettive di vantaggio diverse dalla restituzione del bene in grado di integrare l'interesse ad impugnare, individua, come osservato da Sez. 3, 4n. 11805 del 12/3/2026, Gallo, il dato essenziale nel fatto che dal dissequestro discenda per l'impugnante una concreta utilità, anche in forma di eliminazione di un pregiudizio, riferibile a una situazione giuridica soggettiva tutelata e riconosciuta dall'ordinamento e non solo valutata soggettivamente come tale in via di fatto, magari in relazione ad una gamma di situazioni coinvolgenti rapporti familiari, affettivi ed economici collaterali, che non diano luogo a specifiche riconoscibili posizioni giuridiche direttamente incise dal vincolo di indisponibilità. In particolare, le Sezioni unite escludono che il requisito possa essere ravvisato nell'interesse dell'imputato "che presenti impugnazione in proprio a fronte del sequestro di beni societari, ove l'impugnazione non sia correlata alla prospettazione di uno specifico e concreto interesse riferibile ad una propria diretta e riconoscibile posizione soggettiva". 1.2 Venendo al caso in esame, si osserva che i ricorrenti, nella veste di indagati, non hanno allegato alcun interesse concreto ed attuale correlato agli effetti della rimozione del vincolo sui beni della società. La mancata allegazione della situazione di vantaggio perseguita dai ricorrenti impedisce che, in relazione ai beni facenti capo alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s., i ricorsi superino il vaglio di ammissibilità. 2. A conclusione non diversa si perviene in relazione ai telefoni cellulari, anche se diversa ragione. "L'atto di appello ex art. 322.bis" rivela che il vincolo sugli apparecchi elettronici è finalizzato alla confisca, trattandosi di beni che erano stati utilizzati per gestire il flusso di scommesse in ordine ai quali è stato ritenuto il pericolo che potessero essere distratti per essere sottratti al vincolo ablatorio definitivo, "in un'ottica di occultamento delle prove dell'attività illecita in essi contenuta". La sottrazione dei dati, quindi, per quanto è dato comprendere dagli atti allegati al ricorso, fra i quali non vi è il provvedimento che ha disposto il sequestro, costituiva uno dei possibili moventi del pericolo individuato ma non l'esigenza che il vincolo era destinato a tutelare, costituita dall'interesse ad assicurare la conservazione dei beni in modo da permetterne la confisca. Inconferente, pertanto, risulta l'argomento difensivo, prospettato con l'appello e ribadito con i ricorsi, che ha desunto dall'annullamento delle misure personali, disposto dal Tribunale del riesame per l'insussistenza del pericolo di inquinamento probatorio, la non configurabilità dell'esigenza sottesa al sequestro degli apparecchi telefonici, sulla base di un ragionamento, richiamante il "ne bis in idem cautelare", secondo cui "venendo meno il pericolo di inquinamento sull'agente, veniva meno anche il pericolo di inquinamento sullo strumento".Il pericolo che il vincolo tutela, infatti, è da individuarsi nel rischio di sottrazione degli apparecchi e non nella salvaguardia dei dati registrati nelle memorie dei telefonini, per cui l'annullamento delle misure personali non comporta, logicamente, l'insussistenza del pericolo di sottrazione dei beni alla misura ablativa. Non è, quindi, sindacabile la conclusione cui perviene il Tribunale che secondo cui l'esigenza cautelare sottesa al sequestro degli "apparati telefonici e telematici in uso agli indagati", individuata nel rischio di distrazione, non "risulta revocata in dubbio dalle indicazioni provenienti dalla difesa". 2.1 L'ordinanza, inoltre, fornisce una motivazione sulle ragioni del rigetto che non può essere definita "apparente", in quanto dà conto delle censure difensive, le esamina analiticamente e le disattende con specifiche argomentazioni, previo richiamo al contenuto del provvedimento di sequestro. Anche tale risultanza milita contro l'accoglimento del capo dei ricorsi relativo agli apparecchi elettronici. Il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è, infatti, ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice, (così, Sez. U, n. 25932 del 26 giugno 2008, Ivanov, Rv. 239692; in precedenza, con la sentenza Sez. U, n. 5876 del 13 febbraio 2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710, è stato precisato che mentre rientra nel sindacato di legittimità la mancanza di motivazione o la presenza di una motivazione meramente apparente, non vi rientra la sua eventuale illogicità manifesta). 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti sopportino le spese processuali e versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q. P.Q.MDichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/4/2026Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]~ i [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], O 5 GIU. 2026 [OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa E1isabe1ik4rrabito 7
Sentenza Cassazione n. 20741/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris