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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 febbraio 1985

Cassazione n. 28593/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/2/1985 assistito e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia avverso la sentenza del 25/3/2024 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] ALMA; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 25 marzo 2024 la Corte di appello di Napoli, in accoglimento di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., in riforma della sentenza n. 662/2021 emessa in data 16 aprile 2021 del Tribunale della medesima città, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] in anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 800,00 di multa, confermando nel resto l'affermazione della penale responsabilità dello stesso in relazione al reato di cui agli artt. 81, comma 2, 56 e 629 cod. pen. consumato in Napoli dal 15 aprile al maggio 2016.

2. Ricorre per Cassazione avverso il predetto provvedimento il difensore dell'imputato, deducendo:

2.1. Nullità della sentenza per inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche ex art. 606, comma 1, lett. b), ovvero per inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 533 e 546 cod. proc. pen. inerenti la determinazione dell'ammontare della multa irrogata nella sentenza di condanna.

Rileva, al riguardo, il difensore del ricorrente che la Corte di appello nel calcolo della multa congiunta alla pena detentiva da applicare all'imputato non ha bilanciato la riduzione di detta pena pecuniaria nella misura di 1/3 cosi come avvenuto per la pena detentiva.

2.2. Inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., ovvero inosservanza o erronea applicazione degli artt. 599-bis cod. proc. pen. e 20-bis cod. pen.

Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione e/o concedibilità delle pene sostitutive delle pene detentive brevi ex art. 20-bis cod. proc. pen.

Rileva, al riguardo, il difensore dell'imputato che con memoria in data 15 settembre 2023 aveva depositato motivi aggiunti di appello ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen. con i quali aveva chiesto in via subordinata l'applicazione di pena sostitutiva ex art. 20-bis cod. pen.

La sentenza oggetto del presente ricorso non ha, però, motivato sul punto, né applicato la pena sostitutiva che, alla luce dei della condanna inflitta, poteva essere applicata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il concordato processuale non può essere unilateralmente abbandonato attraverso la riproposizione, con il ricorso per cassazione, di questioni che con lo stesso concordato siano state rinunciate. (Sez.

U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 28448 in motivazione; Sez. 2, Ord. n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv. 285619). t

2. Quanto al primo motivo di ricorso deve evidenziarsi che la Corte di appello nella determinazione del trattamento sanzionatorio ha rigorosamente rispettato i termini dell'accordo intercorso tra le parti con la conseguenza che parte ricorrente non può certo dolersi di una omessa diversa determinazione della pena pecuniaria.3.

Quanto al secondo motivo di ricorso pur dandosi atto che nel motivi aggiunti contenuti nella memoria del 15 settembre 2023 il difensore dell'imputato, munito di procura speciale, aveva avanzato richiesta subordinata di applicazione di pena sostitutiva ex artt. 20-bis cod. proc. pen. e 545-bis cod. proc. pen., deve però rilevarsi che dal verbale di udienza del 25 marzo 2024 risulta quanto segue «L'imputato personalmente dichiara di rinunciare a tutti i motivi di appello diversi da quelli afferenti alla rideternninazione della pena ...

L'imputato precisa che la rinuncia ai motivi di appello si riferisce a tutti i motivi diversi dalla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla rideterminazione della pena.

Precisa altresì di rinunciare a tutti i motivi aggiunti depositati in data 15/9/23».

Dalla inequivoca dicitura del predetto verbale risulta quindi che era intervenuta rinuncia anche alla richiesta di applicazione di pena sostitutiva.

4. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.

Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/2/1985 assistito e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia avverso la sentenza del 25/3/2024 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] ALMA; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 25 marzo 2024 la Corte di appello di Napoli, in accoglimento di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., in riforma della sentenza n. 662/2021 emessa in data 16 aprile 2021 del Tribunale della medesima città, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] in anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 800,00 di multa, confermando nel resto l'affermazione della penale responsabilità dello stesso in relazione al reato di cui agli artt. 81, comma 2, 56 e 629 cod. pen. consumato in Napoli dal 15 aprile al maggio 2016. 2. Ricorre per Cassazione avverso il predetto provvedimento il difensore dell'imputato, deducendo: 2.1. Nullità della sentenza per inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche ex art. 606, comma 1, lett. b), ovvero per inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 533 e 546 cod. proc. pen. inerenti la determinazione dell'ammontare della multa irrogata nella sentenza di condanna. Rileva, al riguardo, il difensore del ricorrente che la Corte di appello nel calcolo della multa congiunta alla pena detentiva da applicare all'imputato non ha bilanciato la riduzione di detta pena pecuniaria nella misura di 1/3 cosi come avvenuto per la pena detentiva. 2.2. Inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., ovvero inosservanza o erronea applicazione degli artt. 599-bis cod. proc. pen. e 20-bis cod. pen. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione e/o concedibilità delle pene sostitutive delle pene detentive brevi ex art. 20-bis cod. proc. pen. Rileva, al riguardo, il difensore dell'imputato che con memoria in data 15 settembre 2023 aveva depositato motivi aggiunti di appello ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen. con i quali aveva chiesto in via subordinata l'applicazione di pena sostitutiva ex art. 20-bis cod. pen. La sentenza oggetto del presente ricorso non ha, però, motivato sul punto, né applicato la pena sostitutiva che, alla luce dei della condanna inflitta, poteva essere applicata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il concordato processuale non può essere unilateralmente abbandonato attraverso la riproposizione, con il ricorso per cassazione, di questioni che con lo stesso concordato siano state rinunciate. (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 28448 in motivazione; Sez. 2, Ord. n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv. 285619). t 2. Quanto al primo motivo di ricorso deve evidenziarsi che la Corte di appello nella determinazione del trattamento sanzionatorio ha rigorosamente rispettato i termini dell'accordo intercorso tra le parti con la conseguenza che parte ricorrente non può certo dolersi di una omessa diversa determinazione della pena pecuniaria.3. Quanto al secondo motivo di ricorso pur dandosi atto che nel motivi aggiunti contenuti nella memoria del 15 settembre 2023 il difensore dell'imputato, munito di procura speciale, aveva avanzato richiesta subordinata di applicazione di pena sostitutiva ex artt. 20-bis cod. proc. pen. e 545-bis cod. proc. pen., deve però rilevarsi che dal verbale di udienza del 25 marzo 2024 risulta quanto segue «L'imputato personalmente dichiara di rinunciare a tutti i motivi di appello diversi da quelli afferenti alla rideternninazione della pena ... L'imputato precisa che la rinuncia ai motivi di appello si riferisce a tutti i motivi diversi dalla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla rideterminazione della pena. Precisa altresì di rinunciare a tutti i motivi aggiunti depositati in data 15/9/23». Dalla inequivoca dicitura del predetto verbale risulta quindi che era intervenuta rinuncia anche alla richiesta di applicazione di pena sostitutiva. 4. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Sentenza Cassazione n. 28593/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris