CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 gennaio 2023
Cassazione n. 36162/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2022 del TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Elia e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Bologna che ha parzialmente riformato la sentenza del Giudice di pace di Imola ed ha assolto gli imputati dal reato di minaccia commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA] perché il fatto non costituisce reato, confermando il giudizio di responsabilità in ordine al reato di minaccia ex art. 612 cod. pen. commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA]; 2. Considerato che è stata rimessa querela come risulta dalla documentazione depositata dal difensore degli imputati, che ha allegato gli atti redatti il 21 gennaio 2023 dinanzi all'Ufficio della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (verbale di remissione di querela e contestuale accettazione). Ne discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela e le spese del procedimento sono a carico dei querelati ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen.. In assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., infatti, deve essere evidenziato che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/2/2004, Chiasserini, Rv. 227681; vedi anche Sez. U, n. n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551, in motivazione). Il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen. L'estinzione del reato per remissione di querela travolge le relative statuizioni civili (Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014, Gustinetti, Rv. 259989 — 01; Sez. 5, n. 41316 del 16/04/2013, Tucci, Rv. 257935; Sez. 6, n. 13661 del 06/02/2004, Franceschini, Rv. 229400 - 01). 3. Ritenuto, pertanto, che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per remissione di querela, con spese a carico dei querelati P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Pone le spese processuali a carico dei querelati D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Così deci