CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 30 agosto 1963
Cassazione n. 29038/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/08/1963 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/03/1989 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/12/1981 avverso la sentenza del 09/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e il rigetto del ricorso per [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di condanna di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riqualificando il fatto loro contestato (plurimi furti nell'arco della stessa giornata di articoli di abbigliamento all'intero di tre negozi per un valore complessivo di 1000,00 euro) da delitto di cui agli artt. 110, 624 bis e 625 cod. pen. in quello di cui agli artt. 110, 624 e 625 nn. 4 e 7 cod. pen, (per essere stato il fatto commesso con destrezza, in numero di tre persone e su cose esposte alla pubblica fede) e, riconosciute alla imputata Piserchia le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva, ha rideterminato la pena inflitta a tale ultima imputata, confermando nel resto. La Corte di appello, per quanto di interesse, in relazione al presente giudizio: - ha riqualificato il reato nel senso detto confermando la sussistenza delle circostanze aggravante della destrezza di cui all'art. 625 n. 4 cod. pen.; - dopo che il Tribunale aveva condannato Piserchia alla pena di anni 4 di reclusione e euro 1500 di multa e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 3 e mesi 3 di reclusione e euro 1000 di multa ciascuna, ha rideterminato, in ragione del riconoscimento per Piserchia delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alle contestate aggravanti ed alla recidiva, la pena alla stessa inflitta in anni 2 e mesi 3 di reclusione e euro 450 di multa. 2. Avverso la sentenza le imputate hanno proposto distinti ricorsi, a mezzo dei loro difensori. 2.1 [OSCURATO:PERSONA] ha formulato due motivi. 2.1.1 Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della destrezza. Lamenta la ricorrente che i giudici di merito avevano ravvisato detta aggravante, nonostante l'assenza di elementi che consentissero di affermare che le imputate avevano agito con abilità e scaltrezza tali da eludere la sorveglianza delle persone offese. 2.1.2 Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alla determinazione della pena. La Corte di Appello aveva confermato la pena inflitta dal tribunale, effettuando un richiamo di stile ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. senza dare compiutamente ragione dell'esercizio del proprio potere discrezionale nella individuazione di una pena così elevata. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] ha formulato due motivi. 2.2.1. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della destrezza. Lamenta la ricorrente la insufficienza della motivazione della Corte di appello anche alla luce dell'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che, con la sentenza del 27/04/2017 n. 34090, hanno precisato non potersi ravvisare detta aggravante nelle ipotesi in cui l'autore del furto si limiti ad approfittare di situazioni dallo stesso non provocate di disattenzione o momentaneo allontanamento del detentore della cosa. 2.2.2 Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Lamenta la ricorrente che la Corte di Appello aveva riconosciuto dette circostanze nei confronti della imputata Piserchia, cui era stata contestata la recidiva, e non anche nei suoi confronti, nonostante non le fosse stata contestata la recidiva, e solo in ragione delle modalità della condotta e dei precedenti specifici a suo carico, ed aveva così attuato una ingiustificata disparità di trattamento sulla base di un percorso argomentativo illogico. 2.3 Piserchia ha formulato due motivi. 2.3.1 Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla determinazione della pena. Lamenta la ricorrente che la Corte nell'individuare, all'interno della forbice edittale prevista per il delitto di cui all'art. 624 cod. pen. da 6 mesi a 3 anni, la pena base di anni 2 mesi 2 di reclusione ed euro 400 di multa prossima al massimo edittale, non avrebbe assolto all'obbligo di dare ragione compiutamente dei criteri adottati e dell'esercizio del suo potere discrezionale. 2.3.2. Con il secondo motivo ha dedotto violazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della destrezza. 3. Il procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], con memoria scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137 (convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, come prorogato ex art. 16 decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 228 convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022 n. 15), ha chiesto annullamento con rinvio per [OSCURATO:PERSONA], annullamento con rinvio per [OSCURATO:PERSONA] e rigetto del ricorso per [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono fondati con riferimento al motivo inerente la ravvisata circostanza aggravante della destrezza. 2. La Corte di Appello ha dato atto che le imputate erano state fermate a bordo di un'autovettura nella quale avevano rinvenuto vari capi di abbigliamento e accessori di pelletteria nuovi e ancora etichettati, appena sottratti in alcuni esercizi commerciali, i cui titolari non si erano neppure accorti dell'ammanco della merce, nonché pinze del genere di quelle utilizzate per staccare i contrassegni antitaccheggio. I giudici hanno ritenuto che fosse ravvisabile la circostanza aggravante della destrezza in ragione della disponibilità in capo alle imputate degli strumenti atti a staccare i dispositivi antitaccheggio (disponibilità considerata "evocativa di callidità, astuzia e destrezza nella fase della asportazione della res furtiva") e valorizzando altresì il dato per cui i titolari dei negozi non si erano resi conto di essere stati derubati se non dopo essere stati avvisati dalle forze dell'ordine del ritrovamento dei capi di abbigliamento. 3. Come è stato evidenziato nel ricorso, sulla nozione di destrezza sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv.270088), che hanno precisato sussistere tale aggravante "qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo". 4. Nel caso in esame, le modalità del furto sono ignote e la responsabilità delle imputate è stata affermata in quanto le stesse erano state trovate in possesso della merce sottratta. Non sono stati, dunque, chiariti il modo in cui l'apprensione è avvenuta, la localizzazione all'interno dei negozi dei capi di abbigliamento, la presenza di personale e neppure è stato specificato nelle sentenze di merito se nel caso di specie sulla merce asportata fossero presenti placche antitaccheggio e se dette placche fossero state divelte. Sotto tale ultimo profilo, peraltro, si osserva che la manomissione della placca antitaccheggio, in quanto esercizio di violenza sullo strumento materiale apposto sulla cosa per garantire una più efficace difesa della stessa, integra non già la circostanza aggravante della destrezza, bensì quella della violenza sulle cose (Sez. 5, n. 33898 del 12/06/2017, Temelie, Rv. 270478). Il fatto, valorizzato dai giudici di merito, che le vittime non si fossero accorte dei furti non è sufficiente, in assenza dei necessari elementi di conoscenza in merito alla dislocazione della merce ed alle modalità concrete di apprensione, a dimostrare che fosse stata posta in essere dalle autrici del reato una condotta caratterizzata da abilità e avvedutezza tali da sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res". 5. L'accoglimento di tale motivo di ricorso formulato da tutte le ricorrenti determina l'assorbimento dei restanti motivi, tutti inerenti al trattamento sanzionatorio, pure se variamente articolati. La Corte di appello, infatti, dovrà approfondire la valutazione in ordine alla sussistenza nel caso di specie della circostanza aggravante di cui all'art.625 n. 4 cod. pen, alla luce della nozione di destrezza così come precisata dalla giurisprudenza di legittimità, ed in esito a tale valutazione eventualmente rideterminare il trattamento sanzionatorio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con riferimento alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 4 cod. pen con rinvio per nuovo giudizio sul punto e conseguente ed eventuale rideterminazione del trattamento sanzionatorio ad altra sezione della Corte