Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 giugno 2023

Cassazione n. 21240/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26787-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] pubblico impiego R.G.N. 26787/2018 Cron.

Rep.

Ud. 21/06/2023 CC 2023 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 121/2018 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 09/03/2018 R.G.N. 295/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. [OSCURATO:PERSONA], dipendente della [OSCURATO:PERSONA] di Palermo (in seguito : ASP) con qualifica di dirigente amministrativo, ha agito davanti al Tribunale di Palermo al fine di ottenere il riconoscimento delle indennità di cui agli artt. 40 e 41 c.c.n.l. 1998-2001 della dirigenza sanitaria professionale e tecnica e amministrativa ‒ SPTA del SSN per avere ricoperto i seguenti incarichi temporanei di dirigenza di struttura complessa: i ) di Responsabile della direzione amministrativa del P.O.

“[OSCURATO:PERSONA]”, ii) di Coordinatrice dei distretti 11 e 13, iii ) di Direzione di U.O.C. [OSCURATO:PERSONA], Forniture e [OSCURATO:PERSONA]” e, infine, iv) di Direzione di U.O.C. [OSCURATO:PERSONA];

2. la sentenza di primo grado, che aveva accolto la domanda, è stata parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Palermo, la quale ha escluso il riconoscimento delle indennità de quibus per l’incarico di Responsabile della direzione amministrativa del P.O.

“[OSCURATO:PERSONA]”, fermo,nel resto, il dictum di primo grado; alla direzione amministrativa del P.O.

“[OSCURATO:PERSONA]”, non poteva attribuirsi, secondo la Corte di merito, la natura di unità operativa complessa, risultando essa un’unità operativa semplice alla luce dell’Atto aziendale e del Documento di organizzazione, adottati, rispettivamente, con delibere n. 549 e n. 550 del 13.2.2003, donde la non spettanza delle indennità richieste previste per gli incarichi di direzione di U.O.C.; con riferimento, invece, all’incarico di Direttore f.f. del [OSCURATO:PERSONA] e Forniture, spettavano le indennità ex artt. 40-41 c.c.n.l., cit., non potendo trovare applicazione, in tal caso, l’istituto della sostituzione, trattandosi di incarico da ricondurre all’ipotesi “dell’affidamento temporaneo” contemplata dall’art. 18, comma 8, c.c.n.l., cit., con attribuzione delle relative indennità per l’esercizio del ruolo di “facente funzioni”, stante la designazione del precedente titolare ad altra e diversa attività di coordinamento; del pari, anche l’incarico di Direttore f.f. dell’U.O.C. [OSCURATO:PERSONA], conferito per coprire un posto il cui titolare era stato collocato in quiescenza, non era da intendersi come di sostituzione ex art. 18 c.c.n.l. 2000, dovendosi considerare [OSCURATO:PERSONA] unica titolare dell’incarico in parola, seppur a titolo provvisorio e temporaneo, con il conseguente diritto a percepire le indennità di posizione rivendicate;

3. avverso tale pronuncia l’ASP di Palermo ha proposto sei motivi di ricorso per cassazione, resistiti da controricorso della Pilara; entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA]:

1. è infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla controricorrente in relazione all’asserita mancanza o insufficienza dell’esposizione dei fatti di causa; l’art. 366, comma 1 n. 3 cod. proc. civ. risponde all’esigenza, non di mero formalismo, di consentire una conoscenza chiara dei fatti di causa, in modo da permettere alla Corte di Cassazione di intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato; il requisito, quindi, è soddisfatto ogniqualvolta l’atto fornisca gli elementi indispensabili per una precisa cognizione della vicenda processuale, sicché la valutazione sulla completezza della esposizione dei fatti contenuta nell’atto introduttivo deve essere effettuata considerando il fine che il requisito stesso mira ad assicurare e contemperando l’esigenza di fornire alla Corte tutti gli elementi necessari ai fini della decisione con quella della necessaria sinteticità degli atti processuali; ne discende che, come evidenziato dalle Sezioni Unite di questa Corte, la “esposizione sommaria dei fatti di causa” non richiede né la pedissequa riproduzione dell'intero, letterale contenuto degli atti processuali né che “si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale s'è articolata” (così in motivazione Cass.

S.U. 11.4.2012 n. 5698), essendo sufficiente una sintesi della vicenda “funzionale alla piena comprensione e valutazione delle censure mosse alla sentenza impugnata”; le Sezioni Unite nella citata pronuncia hanno anche significativamente aggiunto che “il ricorso non può dirsi inammissibile quand'anche difetti una parte formalmente dedicata all'esposizione sommaria del fatto, se l'esposizione dei motivi sia di per sé autosufficiente e consenta di cogliere gli aspetti funzionalmente utili della vicenda sottostante al ricorso stesso” (in questi stessi termini, fra le più recenti, Cass. n. 17036/2018); dai richiamati principi discende che nella fattispecie non è ravvisabile l’eccepito difetto del requisito di cui all’art. 366 n. 3 cod. proc. civ. perché l’ASP ricorrente, oltre a ricostruire la vicenda, ha indicato gli elementi di fatto rilevantiin giudizio, ripercorrendo la storia lavorativa della dirigente , ed ha riassunto gli argomenti sviluppati nelle varie fasi processuali, poi ripresi nel corpo deimotivi;

2. passando al merito, con una prima censura l’ASP di Palermo denuncia, con riferimento al capo di domanda afferente allo svolgimentodi incarico di d irezione a mministrativa dei d istretti 11 e 13, la violazione dell’art. 360 comma 1 n. 5 cod. proc. civ. per l’omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, e segnatamente dell’ a tto aziendale e del d ocumento di organizzazione del 13.2.2013, comprovant i entrambi la natura di U.O.S. della Direzione amministrativa dei Distretti 11 e 13; 2.1 ilmotivo è inammissibile; nel dedurre il vizio di omesso esame dell’atto aziendale e del documento di organizzazione aziendale preindicati , la ricorrente non provvede alla trascrizione degli stes si , limitandosi ad assumere che essi dimostrerebbe ro la natura di U.O.S. delle Direzioni amministrative dei distretti 11 e 13; resta, pertanto, inadempiuto l'onere, previsto a pena di inammissibilità dall'articolo 366 nr. 6 cod. proc. civ., di provvedere alla specifica indicazione dei documenti sui quali il ricorso si fonda (per tutte, v.

Cass. n. 9779/2020);3. con la seconda critica, sempre riferita alla domanda afferente allo svolgimento di incarico di Direzione amministrativa dei distretti 11 e 13, si deduce ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. la violazione degli artt. 117 Cost., 132 comma 4 cod. proc. civ., 6 CEDU e 47 del Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché l’assenza di motivazione nel riconoscere, da parte del giudice d’appello, il rivendicato diritto della lavoratrice, e ciò in ragione della avvenuta dimostrazione della natura di U.O.S. della Direzione amministrativa dei distretti 11 e 13; a fronte di specifico motivo di gravame, ancorato alla documentazione sopra richiamata, che dimostrava la mancata previsione di una U.O.C. p er i distretti 11 e 13, v’era stato un «assoluto silenzio» della Corte distrettuale sul punto; 3.1 il motivo, oltre ad essere inammissibilmente formulato in modo promiscuo, tale da rendere impossibile l'operazione di interpretazione e sussunzione delle censure, denunciando violazioni di legge e vizi di motivazione senza che nell'ambito della parte argomentativa del mezzo di impugnazione risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell'uno o dell'altro vizio, determinando una situazione di inestricabile eterogeneità (v., in particolare, sul punto, Cass. n. 18715 del 2016; Cass. n. 17931 del 2013; Cass. n. 7394 del 2010; Cass. n. 20355 del 2008; Cass. n. 9470 del 2008), mira, nella sostanza, a dedurre l’omessa pronuncia su un motivo di gravame («a fronte di specifico motivo di gravame, v’è stato assoluto silenzio della Corte sul punto»); senonché, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, nel caso in esame, non rispetta il principio consolidato di questa Corte, secondo cui «è inammissibile, per violazione del criterio dell'autosufficienza, il ricorso per cassazione col quale si lamenti la mancata pronuncia del giudice di appello su uno o più motivi di gravame, se essi non siano compiutamente riportati nella loro integralità nel ricorso, sì da consentire alla Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano "nuove" e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte» (principio consolidato: Cass. 20/08/2015, n. 17049); all a luce di questo principio, l’ASP ricorrente avrebbe dovuto trascrivere la parte argomentativa volta a confutare e contrastare l'affermazione del Tribunale, il che non ha fatto, donde l’inammissibilità della censura;

4. con una terza censura, formulata exart. 360 n. 3 cod. proc. civ., si deduce, sempre con riguardo alla domanda afferente allo svolgimento di incarico di Direzione amministrativa dei distretti 11 e 13, violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti collettivi di lavoro: segnatamente, degli artt. 3 comma 1-bis e 15-bis d.lgs. n. 502/92, degli artt. 27, 29, 40 e 41 CCNL Dirigenza SPTA 1998-2001; tenendo conto delle evidenze documentali, puntualmente richiamate, la Corte di merito avrebbe dovuto riprodurre, in relazione alla «sovrapponibile fattispecie relativa all’incarico di coordinamento dei distretti 11 e 13», lo stesso iter logico espresso per negare le pretese della Pilara in riferimento all’incarico presso il P.O.

“[OSCURATO:PERSONA]”, inteso come U.O.S.; 4.1 anche il terzo motivo è inammissibileper plurime ragioni; anzitutto, la violazione delle norme di legge e del contratto collettivo nazionale qui denunciata è fondata, si noti, sulla previa interpretazione ‒ beninteso, diversa da quella operata dal giudice d’appello‒ dei documenti richiamati e sull' ulteriore assunto secondo cui le Direzioni a mministrative dei d istretti 11 e 13 sarebbero U.O.S.; manca, tuttavia, la trascrizione degli atti su cui il ricorso si fonda in violazione dell'articolo 366 nr. 6 cod. proc. civ. e possono, pertanto, richiamarsile considerazioni già espresse al precedente punto 1.1; inoltre, il vizio di violazione di norme di diritto consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie normativa astratta e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di una errata ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione, ma nei limiti fissati dalla disciplina applicabile ratione temporis; i l discrimine tra l'una e l'altra ipotesi è segnato , appunto, dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (fra le più recenti, tra le tante, Cass. 12.9.2016 n. 17921; Cass. 11.1.2016 n. 195; Cass.30.12.2015 n. 26110); nella specie, è evidente che il motivo , sollecitando una diversa lettura del compendio documentale, propone una diversa ricostruzione fattuale su cui innesta, inammissibilmente, la censura di violazione di legge;

5. con il quarto motivo (menzionato in ricorso come “2a”nel ricorso per cassazione) si denuncia, in relazione alla domanda della Pilara relativa allo svolgimento di incarico Direttore f.f.

U.O.C.

“[OSCURATO:PERSONA] e F orniture ” afferente al [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], violazione e falsa applicazione degli artt. 18, 27, 29 e 40 e 41 c.c.n.l., cit., dell’art. 19 comma 1, parte finale, d. l gs. n.165/01 dell’art. 15 ter comma 5 d.lgs. n. 502/92, dell’art. 2103 cod. civ. e dell’art. 97 Cost.;il rivendicato diritto della Pilara non avrebbe potuto essere riconosciuto perché la retribuzione ex artt. 40 e 41 c.c.n.l., cit., non spetta per gli incarichi provvisori ‒ come nel caso di specie , atteso che la Pilara sostituiva temporaneamente l’ing.

Lo M edico che era percettore delle relative indennità ‒ , ma solo per gli incaric hi dirigenzialiconferiti formalmente in titolarità ai sensi dell’art. 29 n. 2 c.c.n.l.; 5.1 il motivo è fondato; si legge a pag. 4 della sentenza impugnata che l’affidamento temporaneo della U.O.C.

“[OSCURATO:PERSONA] e Forniture”, rimasta temporaneamente priva di titolare, è stato effettuato ai sensi dell’art. 18 comma 8 c.c.n.l., cit. , disposizione che così recita : « Le aziende, ove non possano fare ricorso alle sostituzioni di cui ai commi precedenti, possono affidare la struttura temporaneamente priva di titolare ad altro dirigente con corrispondente incarico»; tale previsione, da un lato esclude l’applicazione della disciplina sulle sostituzioni (« Le aziende, ove non possano fare ricorso alle sostituzioni di cui ai commi precedenti…»), e la corresponsione delle relative indennità, dall’altro non contempla al c una retribuzione accessoria (aggiuntiva) per l’incarico in parola, che si compendia essenzialmente nell’affidamento temporaneo della struttura rimasta priva di titolare ad altro dirigente munito di “ corrispondente incarico”; segue che il giudice d’appello non poteva, alla stregua di tale pregresso (incontestato) accertamento in ordine all’applicabilità del comma 8, articolo 18, riconoscere alla dirigente , come invece ha fatto,le indennità ex artt. 40 e 41 c.c.n.l., cit.;infatti, l’esclusione del riconoscimento dell’indennità di sostituzione di cui al comma 7, articolo 18, non consente, a fortiori , a chi è destinatario dell’affidamento temporaneo d i struttura complessa , in quanto già titolare di “corrispondente incarico”, di duplicare la percezione dell’indennità di posizione e per incarico di direzione di struttura complessa, e ciò perché , in difetto di esplicita previsione di una retribuzione aggiuntiva a sensi della disciplina collettiva in menzione, si riespande il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale(v., da ultimo, Cass. n. 7673/2022); l'art. 24 del d.lgs. n. 165/2001, in tutte le versioni succedutesi nel tempo, delega, infatti , alla (sola) contrattazione collettiva la determinazione del trattamento retributivo del personale con qualifica dirigenziale, da correlarsi ( quanto al trattamento accessorio ) alle funzioni attribuite, ed al comma 3 fissa il principio di onnicomprensività, stabilendo, appunto, che il trattamento medesimo «remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa»; ciò posto, la Pilara, che ha rivendicato il diritto alla quota aggiuntiva della retribuzione di posizione e al l ’ ulteriore indennità per incarico di direzione di struttura complessa‒ rispettivamente, ai sensi degli art. 40 e 41 c.c.n.l. 1998 - 2001 SPTA ‒ , non può neppure invocare, a sostegno delle proprie pretese, la previsione di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 riferibile (invero) al solo personale che non rivesta la qualifica di dirigente(Cass. n. 22047/2022);in definitiva, il motivo va accolto e la sentenza impugnata, laddove si è ingiustificatamente discostata dai principi suespost i , va in parte quacassata;

6. con la quinta critica (enumerata in ricorso come “2b”), sempre in relazione alla domanda relativa allo svolgimento di incarico Direttore f.f.

U.O.C. [OSCURATO:PERSONA] e Forniture afferente al [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si lamenta (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) violazione a falsa applicazione degli artt.117 Cost., 132 comma4 cod. proc. civ., 6 CEDU e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea; si fa valere la mancanza, apparenza e/o erroneità della motivazione della sentenza impugnata lì dove ha affermato il diritto della Pilara alle indennità ex artt. 40 e 41 c.c.n.l., cit., richiamando , a riguardo,precedenti condotte dell’ASP che avevano attribuito al la dirigente, già in passato, per incarichi aggiuntivi, ulteriori emolumenti; senonché, tali riconoscimenti economici erano stati conseguenti ad accordi sindacali o a circostanze contingenti, sicché il giudice d’appello aveva certamente errato nel ritenere, ignorando lo specifico motivo di gravame sul punto , che la relativa situazione potesse essere replicatain questo caso; 6.1 il motivo in esame, stante l’accoglimento della precedente censura, resta assorbito;

7. con la sesta(ed ultima) critica (elencata con il “numero 3” nel ricorso per cassazione) , formulata con riferimento al capo di domanda relativa allo svolgimento dell’ulteriore incarico di Direzione dell’UOC “[OSCURATO:PERSONA]”, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’artt. 18 c.c.n.l., cit., spettando – in ipotesi di sostituzione ex art. 18 c.c.n.l. – esclusivamente l’indennità prevista da tale norma, che la lavoratrice ebbe qui a percepire in termini ampiamente satisfattivi; l’inquadramento dell’incarico effettuato dall’Azienda nell’alveo dell’art. 18 comma 4 c.c.n.l. era da dirsi corretto, configurandosi «l’assenza per cessazione del rapporto di lavoro» del dirigente interessato ‒ e, dunque, per suo collocamento in quiescenza ‒, come un’ipotesi tipica di sostituzione; 7.1 il motivo è fondato; per la soluzione della questione va richiamato il consolidato orientamento di questa Corte reso in materia di dirigenza medica e di sostituzione nell'incarico ai sensi dell'art. 18 del c.c.n.l. dirigenza medica e veterinaria dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] che non si configura come svolgimento di mansioni superiori poiché avviene nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, sicché non trova applicazione l'art. 2103 cod. civ. e al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito, ma solo la prevista indennità cd. sostitutiva, senza che rilevi, in senso contrario, la prosecuzione dell'incarico oltre il termine di sei mesi (o dodici se prorogato) per l'espletamento della procedura per la copertura del posto vacante, dovendosi considerare adeguatamente remunerativa l'indennità sostitutiva specificamente prevista dalla disciplina collettiva e, quindi, inapplicabile l'art. 36 Cost. (Cass. n. 16299/2015 e negli stessi termini Cass. n. 15577/2015, n. 584/2016, n. 9879/2017; nn. 21565, 28151, 28243, 30912 del 2018; n. 7863/2019; 21275/2019); invero, la materia delle sostituzioni è stata espressamente disciplinata dalle parti collettive che, all'art. 18, comma 7, del c.c.n.l. 8.6.2000 hanno previsto una speciale indennità, da corrispondersi solo in caso di sostituzioni protrattesi oltre sessanta giorni, rapportata al livello di complessità della struttura diretta (£. 1.036.000 per la sostituzione del dirigente di struttura complessa e £. 518.000 per la struttura semplice); il comma 4 della disposizione contrattuale prevede che, qualora la necessità della sostituzione sorga in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato e, quindi, della vacanza della funzione dirigenziale, la stessa è consentita per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure concorsuali e può avere la durata di mesi sei, prorogabili a dodici; si è altresì precisato che il termine di cui al comma 4 svolge senz'altro una funzione sollecitatoria, ma il suo mancato rispetto non può legittimare la rivendicazione dell'intero trattamento economico spettante al dirigente sostituito, impedita proprio dall'incipit del comma 7, che, operando unitamente al principio della onnicomprensività al quale si è già fatto cenno, esclude qualsiasi titolo sul quale la pretesa possa essere fondata; 7.2 la contrattazione relativa alla dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del S.S.N., che si applica a tutti i dirigenti del ruolo sanitario (esclusi i medici, veterinari ed odontoiatri), professionale, tecnico ed amministrativo, è, per quanto qui rileva, del tutto sovrapponibile a quella ‒ relativa alla dirigenza medica e veterinaria ‒ interpretata da questa Corte di legittimità nelle pronunce sopra richiamate (si vedano le corrispondenti disposizioni del c.c.n.l. per il quadriennio 1998-2001 per l'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del S.S.N. stipulato lo stesso giorno 8.6.2000), sicché l’orientamento che si è nel tempo consolidato non può che trovare piana applicazione anche alla fattispecie oggetto di controversia (cfr. Cass., Sez.

L, n. 34556/2021);7.3 talché, trattandosi di assegnazione di incarico determinatasi per effetto dell’intervenuta cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato (i.e., dr. [OSCURATO:PERSONA] collocato in quiescenza a decorrere dal 1.1.2012), viene in considerazione la previsione dell’art. 18 comma 4 c.c.n.l.

SPTA, con attribuzione, or dunque, della sola indennità di sostituzione;

8. la sentenza impugnata, che ha riconosciuto per l’ipotesi di sostituzione gli emolumenti previsti dagli artt. 40 e 41 c.c.n.l., cit., deve essere pertanto cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Palermo che, in diversa composizione, dovrà accertare, in relazione all’incarico di Direzione dell’UOC “[OSCURATO:PERSONA]”, l’avvenuta erogazione in misura congrua dell’indennità ex art. 18 comma 7 c.c.n.l.; alla stessa Corte palermitana viene demandat o di provv e dere anche sul la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto e il sesto motivo, dichiara assorbito il quintomotivo e inammissibili i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione ai

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26787-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] pubblico impiego R.G.N. 26787/2018 Cron. Rep. Ud. 21/06/2023 CC 2023 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 121/2018 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 09/03/2018 R.G.N. 295/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA], dipendente della [OSCURATO:PERSONA] di Palermo (in seguito : ASP) con qualifica di dirigente amministrativo, ha agito davanti al Tribunale di Palermo al fine di ottenere il riconoscimento delle indennità di cui agli artt. 40 e 41 c.c.n.l. 1998-2001 della dirigenza sanitaria professionale e tecnica e amministrativa ‒ SPTA del SSN per avere ricoperto i seguenti incarichi temporanei di dirigenza di struttura complessa: i ) di Responsabile della direzione amministrativa del P.O. “[OSCURATO:PERSONA]”, ii) di Coordinatrice dei distretti 11 e 13, iii ) di Direzione di U.O.C. [OSCURATO:PERSONA], Forniture e [OSCURATO:PERSONA]” e, infine, iv) di Direzione di U.O.C. [OSCURATO:PERSONA]; 2. la sentenza di primo grado, che aveva accolto la domanda, è stata parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Palermo, la quale ha escluso il riconoscimento delle indennità de quibus per l’incarico di Responsabile della direzione amministrativa del P.O. “[OSCURATO:PERSONA]”, fermo,nel resto, il dictum di primo grado; alla direzione amministrativa del P.O. “[OSCURATO:PERSONA]”, non poteva attribuirsi, secondo la Corte di merito, la natura di unità operativa complessa, risultando essa un’unità operativa semplice alla luce dell’Atto aziendale e del Documento di organizzazione, adottati, rispettivamente, con delibere n. 549 e n. 550 del 13.2.2003, donde la non spettanza delle indennità richieste previste per gli incarichi di direzione di U.O.C.; con riferimento, invece, all’incarico di Direttore f.f. del [OSCURATO:PERSONA] e Forniture, spettavano le indennità ex artt. 40-41 c.c.n.l., cit., non potendo trovare applicazione, in tal caso, l’istituto della sostituzione, trattandosi di incarico da ricondurre all’ipotesi “dell’affidamento temporaneo” contemplata dall’art. 18, comma 8, c.c.n.l., cit., con attribuzione delle relative indennità per l’esercizio del ruolo di “facente funzioni”, stante la designazione del precedente titolare ad altra e diversa attività di coordinamento; del pari, anche l’incarico di Direttore f.f. dell’U.O.C. [OSCURATO:PERSONA], conferito per coprire un posto il cui titolare era stato collocato in quiescenza, non era da intendersi come di sostituzione ex art. 18 c.c.n.l. 2000, dovendosi considerare [OSCURATO:PERSONA] unica titolare dell’incarico in parola, seppur a titolo provvisorio e temporaneo, con il conseguente diritto a percepire le indennità di posizione rivendicate; 3. avverso tale pronuncia l’ASP di Palermo ha proposto sei motivi di ricorso per cassazione, resistiti da controricorso della Pilara; entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA]: 1. è infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla controricorrente in relazione all’asserita mancanza o insufficienza dell’esposizione dei fatti di causa; l’art. 366, comma 1 n. 3 cod. proc. civ. risponde all’esigenza, non di mero formalismo, di consentire una conoscenza chiara dei fatti di causa, in modo da permettere alla Corte di Cassazione di intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato; il requisito, quindi, è soddisfatto ogniqualvolta l’atto fornisca gli elementi indispensabili per una precisa cognizione della vicenda processuale, sicché la valutazione sulla completezza della esposizione dei fatti contenuta nell’atto introduttivo deve essere effettuata considerando il fine che il requisito stesso mira ad assicurare e contemperando l’esigenza di fornire alla Corte tutti gli elementi necessari ai fini della decisione con quella della necessaria sinteticità degli atti processuali; ne discende che, come evidenziato dalle Sezioni Unite di questa Corte, la “esposizione sommaria dei fatti di causa” non richiede né la pedissequa riproduzione dell'intero, letterale contenuto degli atti processuali né che “si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale s'è articolata” (così in motivazione Cass. S.U. 11.4.2012 n. 5698), essendo sufficiente una sintesi della vicenda “funzionale alla piena comprensione e valutazione delle censure mosse alla sentenza impugnata”; le Sezioni Unite nella citata pronuncia hanno anche significativamente aggiunto che “il ricorso non può dirsi inammissibile quand'anche difetti una parte formalmente dedicata all'esposizione sommaria del fatto, se l'esposizione dei motivi sia di per sé autosufficiente e consenta di cogliere gli aspetti funzionalmente utili della vicenda sottostante al ricorso stesso” (in questi stessi termini, fra le più recenti, Cass. n. 17036/2018); dai richiamati principi discende che nella fattispecie non è ravvisabile l’eccepito difetto del requisito di cui all’art. 366 n. 3 cod. proc. civ. perché l’ASP ricorrente, oltre a ricostruire la vicenda, ha indicato gli elementi di fatto rilevantiin giudizio, ripercorrendo la storia lavorativa della dirigente , ed ha riassunto gli argomenti sviluppati nelle varie fasi processuali, poi ripresi nel corpo deimotivi; 2. passando al merito, con una prima censura l’ASP di Palermo denuncia, con riferimento al capo di domanda afferente allo svolgimentodi incarico di d irezione a mministrativa dei d istretti 11 e 13, la violazione dell’art. 360 comma 1 n. 5 cod. proc. civ. per l’omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, e segnatamente dell’ a tto aziendale e del d ocumento di organizzazione del 13.2.2013, comprovant i entrambi la natura di U.O.S. della Direzione amministrativa dei Distretti 11 e 13; 2.1 ilmotivo è inammissibile; nel dedurre il vizio di omesso esame dell’atto aziendale e del documento di organizzazione aziendale preindicati , la ricorrente non provvede alla trascrizione degli stes si , limitandosi ad assumere che essi dimostrerebbe ro la natura di U.O.S. delle Direzioni amministrative dei distretti 11 e 13; resta, pertanto, inadempiuto l'onere, previsto a pena di inammissibilità dall'articolo 366 nr. 6 cod. proc. civ., di provvedere alla specifica indicazione dei documenti sui quali il ricorso si fonda (per tutte, v. Cass. n. 9779/2020);3. con la seconda critica, sempre riferita alla domanda afferente allo svolgimento di incarico di Direzione amministrativa dei distretti 11 e 13, si deduce ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. la violazione degli artt. 117 Cost., 132 comma 4 cod. proc. civ., 6 CEDU e 47 del Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché l’assenza di motivazione nel riconoscere, da parte del giudice d’appello, il rivendicato diritto della lavoratrice, e ciò in ragione della avvenuta dimostrazione della natura di U.O.S. della Direzione amministrativa dei distretti 11 e 13; a fronte di specifico motivo di gravame, ancorato alla documentazione sopra richiamata, che dimostrava la mancata previsione di una U.O.C. p er i distretti 11 e 13, v’era stato un «assoluto silenzio» della Corte distrettuale sul punto; 3.1 il motivo, oltre ad essere inammissibilmente formulato in modo promiscuo, tale da rendere impossibile l'operazione di interpretazione e sussunzione delle censure, denunciando violazioni di legge e vizi di motivazione senza che nell'ambito della parte argomentativa del mezzo di impugnazione risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell'uno o dell'altro vizio, determinando una situazione di inestricabile eterogeneità (v., in particolare, sul punto, Cass. n. 18715 del 2016; Cass. n. 17931 del 2013; Cass. n. 7394 del 2010; Cass. n. 20355 del 2008; Cass. n. 9470 del 2008), mira, nella sostanza, a dedurre l’omessa pronuncia su un motivo di gravame («a fronte di specifico motivo di gravame, v’è stato assoluto silenzio della Corte sul punto»); senonché, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, nel caso in esame, non rispetta il principio consolidato di questa Corte, secondo cui «è inammissibile, per violazione del criterio dell'autosufficienza, il ricorso per cassazione col quale si lamenti la mancata pronuncia del giudice di appello su uno o più motivi di gravame, se essi non siano compiutamente riportati nella loro integralità nel ricorso, sì da consentire alla Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano "nuove" e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte» (principio consolidato: Cass. 20/08/2015, n. 17049); all a luce di questo principio, l’ASP ricorrente avrebbe dovuto trascrivere la parte argomentativa volta a confutare e contrastare l'affermazione del Tribunale, il che non ha fatto, donde l’inammissibilità della censura; 4. con una terza censura, formulata exart. 360 n. 3 cod. proc. civ., si deduce, sempre con riguardo alla domanda afferente allo svolgimento di incarico di Direzione amministrativa dei distretti 11 e 13, violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti collettivi di lavoro: segnatamente, degli artt. 3 comma 1-bis e 15-bis d.lgs. n. 502/92, degli artt. 27, 29, 40 e 41 CCNL Dirigenza SPTA 1998-2001; tenendo conto delle evidenze documentali, puntualmente richiamate, la Corte di merito avrebbe dovuto riprodurre, in relazione alla «sovrapponibile fattispecie relativa all’incarico di coordinamento dei distretti 11 e 13», lo stesso iter logico espresso per negare le pretese della Pilara in riferimento all’incarico presso il P.O. “[OSCURATO:PERSONA]”, inteso come U.O.S.; 4.1 anche il terzo motivo è inammissibileper plurime ragioni; anzitutto, la violazione delle norme di legge e del contratto collettivo nazionale qui denunciata è fondata, si noti, sulla previa interpretazione ‒ beninteso, diversa da quella operata dal giudice d’appello‒ dei documenti richiamati e sull' ulteriore assunto secondo cui le Direzioni a mministrative dei d istretti 11 e 13 sarebbero U.O.S.; manca, tuttavia, la trascrizione degli atti su cui il ricorso si fonda in violazione dell'articolo 366 nr. 6 cod. proc. civ. e possono, pertanto, richiamarsile considerazioni già espresse al precedente punto 1.1; inoltre, il vizio di violazione di norme di diritto consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie normativa astratta e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di una errata ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione, ma nei limiti fissati dalla disciplina applicabile ratione temporis; i l discrimine tra l'una e l'altra ipotesi è segnato , appunto, dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (fra le più recenti, tra le tante, Cass. 12.9.2016 n. 17921; Cass. 11.1.2016 n. 195; Cass.30.12.2015 n. 26110); nella specie, è evidente che il motivo , sollecitando una diversa lettura del compendio documentale, propone una diversa ricostruzione fattuale su cui innesta, inammissibilmente, la censura di violazione di legge; 5. con il quarto motivo (menzionato in ricorso come “2a”nel ricorso per cassazione) si denuncia, in relazione alla domanda della Pilara relativa allo svolgimento di incarico Direttore f.f. U.O.C. “[OSCURATO:PERSONA] e F orniture ” afferente al [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], violazione e falsa applicazione degli artt. 18, 27, 29 e 40 e 41 c.c.n.l., cit., dell’art. 19 comma 1, parte finale, d. l gs. n.165/01 dell’art. 15 ter comma 5 d.lgs. n. 502/92, dell’art. 2103 cod. civ. e dell’art. 97 Cost.;il rivendicato diritto della Pilara non avrebbe potuto essere riconosciuto perché la retribuzione ex artt. 40 e 41 c.c.n.l., cit., non spetta per gli incarichi provvisori ‒ come nel caso di specie , atteso che la Pilara sostituiva temporaneamente l’ing. Lo M edico che era percettore delle relative indennità ‒ , ma solo per gli incaric hi dirigenzialiconferiti formalmente in titolarità ai sensi dell’art. 29 n. 2 c.c.n.l.; 5.1 il motivo è fondato; si legge a pag. 4 della sentenza impugnata che l’affidamento temporaneo della U.O.C. “[OSCURATO:PERSONA] e Forniture”, rimasta temporaneamente priva di titolare, è stato effettuato ai sensi dell’art. 18 comma 8 c.c.n.l., cit. , disposizione che così recita : « Le aziende, ove non possano fare ricorso alle sostituzioni di cui ai commi precedenti, possono affidare la struttura temporaneamente priva di titolare ad altro dirigente con corrispondente incarico»; tale previsione, da un lato esclude l’applicazione della disciplina sulle sostituzioni (« Le aziende, ove non possano fare ricorso alle sostituzioni di cui ai commi precedenti…»), e la corresponsione delle relative indennità, dall’altro non contempla al c una retribuzione accessoria (aggiuntiva) per l’incarico in parola, che si compendia essenzialmente nell’affidamento temporaneo della struttura rimasta priva di titolare ad altro dirigente munito di “ corrispondente incarico”; segue che il giudice d’appello non poteva, alla stregua di tale pregresso (incontestato) accertamento in ordine all’applicabilità del comma 8, articolo 18, riconoscere alla dirigente , come invece ha fatto,le indennità ex artt. 40 e 41 c.c.n.l., cit.;infatti, l’esclusione del riconoscimento dell’indennità di sostituzione di cui al comma 7, articolo 18, non consente, a fortiori , a chi è destinatario dell’affidamento temporaneo d i struttura complessa , in quanto già titolare di “corrispondente incarico”, di duplicare la percezione dell’indennità di posizione e per incarico di direzione di struttura complessa, e ciò perché , in difetto di esplicita previsione di una retribuzione aggiuntiva a sensi della disciplina collettiva in menzione, si riespande il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale(v., da ultimo, Cass. n. 7673/2022); l'art. 24 del d.lgs. n. 165/2001, in tutte le versioni succedutesi nel tempo, delega, infatti , alla (sola) contrattazione collettiva la determinazione del trattamento retributivo del personale con qualifica dirigenziale, da correlarsi ( quanto al trattamento accessorio ) alle funzioni attribuite, ed al comma 3 fissa il principio di onnicomprensività, stabilendo, appunto, che il trattamento medesimo «remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa»; ciò posto, la Pilara, che ha rivendicato il diritto alla quota aggiuntiva della retribuzione di posizione e al l ’ ulteriore indennità per incarico di direzione di struttura complessa‒ rispettivamente, ai sensi degli art. 40 e 41 c.c.n.l. 1998 - 2001 SPTA ‒ , non può neppure invocare, a sostegno delle proprie pretese, la previsione di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 riferibile (invero) al solo personale che non rivesta la qualifica di dirigente(Cass. n. 22047/2022);in definitiva, il motivo va accolto e la sentenza impugnata, laddove si è ingiustificatamente discostata dai principi suespost i , va in parte quacassata; 6. con la quinta critica (enumerata in ricorso come “2b”), sempre in relazione alla domanda relativa allo svolgimento di incarico Direttore f.f. U.O.C. [OSCURATO:PERSONA] e Forniture afferente al [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si lamenta (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) violazione a falsa applicazione degli artt.117 Cost., 132 comma4 cod. proc. civ., 6 CEDU e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea; si fa valere la mancanza, apparenza e/o erroneità della motivazione della sentenza impugnata lì dove ha affermato il diritto della Pilara alle indennità ex artt. 40 e 41 c.c.n.l., cit., richiamando , a riguardo,precedenti condotte dell’ASP che avevano attribuito al la dirigente, già in passato, per incarichi aggiuntivi, ulteriori emolumenti; senonché, tali riconoscimenti economici erano stati conseguenti ad accordi sindacali o a circostanze contingenti, sicché il giudice d’appello aveva certamente errato nel ritenere, ignorando lo specifico motivo di gravame sul punto , che la relativa situazione potesse essere replicatain questo caso; 6.1 il motivo in esame, stante l’accoglimento della precedente censura, resta assorbito; 7. con la sesta(ed ultima) critica (elencata con il “numero 3” nel ricorso per cassazione) , formulata con riferimento al capo di domanda relativa allo svolgimento dell’ulteriore incarico di Direzione dell’UOC “[OSCURATO:PERSONA]”, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’artt. 18 c.c.n.l., cit., spettando – in ipotesi di sostituzione ex art. 18 c.c.n.l. – esclusivamente l’indennità prevista da tale norma, che la lavoratrice ebbe qui a percepire in termini ampiamente satisfattivi; l’inquadramento dell’incarico effettuato dall’Azienda nell’alveo dell’art. 18 comma 4 c.c.n.l. era da dirsi corretto, configurandosi «l’assenza per cessazione del rapporto di lavoro» del dirigente interessato ‒ e, dunque, per suo collocamento in quiescenza ‒, come un’ipotesi tipica di sostituzione; 7.1 il motivo è fondato; per la soluzione della questione va richiamato il consolidato orientamento di questa Corte reso in materia di dirigenza medica e di sostituzione nell'incarico ai sensi dell'art. 18 del c.c.n.l. dirigenza medica e veterinaria dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] che non si configura come svolgimento di mansioni superiori poiché avviene nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, sicché non trova applicazione l'art. 2103 cod. civ. e al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito, ma solo la prevista indennità cd. sostitutiva, senza che rilevi, in senso contrario, la prosecuzione dell'incarico oltre il termine di sei mesi (o dodici se prorogato) per l'espletamento della procedura per la copertura del posto vacante, dovendosi considerare adeguatamente remunerativa l'indennità sostitutiva specificamente prevista dalla disciplina collettiva e, quindi, inapplicabile l'art. 36 Cost. (Cass. n. 16299/2015 e negli stessi termini Cass. n. 15577/2015, n. 584/2016, n. 9879/2017; nn. 21565, 28151, 28243, 30912 del 2018; n. 7863/2019; 21275/2019); invero, la materia delle sostituzioni è stata espressamente disciplinata dalle parti collettive che, all'art. 18, comma 7, del c.c.n.l. 8.6.2000 hanno previsto una speciale indennità, da corrispondersi solo in caso di sostituzioni protrattesi oltre sessanta giorni, rapportata al livello di complessità della struttura diretta (£. 1.036.000 per la sostituzione del dirigente di struttura complessa e £. 518.000 per la struttura semplice); il comma 4 della disposizione contrattuale prevede che, qualora la necessità della sostituzione sorga in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato e, quindi, della vacanza della funzione dirigenziale, la stessa è consentita per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure concorsuali e può avere la durata di mesi sei, prorogabili a dodici; si è altresì precisato che il termine di cui al comma 4 svolge senz'altro una funzione sollecitatoria, ma il suo mancato rispetto non può legittimare la rivendicazione dell'intero trattamento economico spettante al dirigente sostituito, impedita proprio dall'incipit del comma 7, che, operando unitamente al principio della onnicomprensività al quale si è già fatto cenno, esclude qualsiasi titolo sul quale la pretesa possa essere fondata; 7.2 la contrattazione relativa alla dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del S.S.N., che si applica a tutti i dirigenti del ruolo sanitario (esclusi i medici, veterinari ed odontoiatri), professionale, tecnico ed amministrativo, è, per quanto qui rileva, del tutto sovrapponibile a quella ‒ relativa alla dirigenza medica e veterinaria ‒ interpretata da questa Corte di legittimità nelle pronunce sopra richiamate (si vedano le corrispondenti disposizioni del c.c.n.l. per il quadriennio 1998-2001 per l'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del S.S.N. stipulato lo stesso giorno 8.6.2000), sicché l’orientamento che si è nel tempo consolidato non può che trovare piana applicazione anche alla fattispecie oggetto di controversia (cfr. Cass., Sez. L, n. 34556/2021);7.3 talché, trattandosi di assegnazione di incarico determinatasi per effetto dell’intervenuta cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato (i.e., dr. [OSCURATO:PERSONA] collocato in quiescenza a decorrere dal 1.1.2012), viene in considerazione la previsione dell’art. 18 comma 4 c.c.n.l. SPTA, con attribuzione, or dunque, della sola indennità di sostituzione; 8. la sentenza impugnata, che ha riconosciuto per l’ipotesi di sostituzione gli emolumenti previsti dagli artt. 40 e 41 c.c.n.l., cit., deve essere pertanto cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Palermo che, in diversa composizione, dovrà accertare, in relazione all’incarico di Direzione dell’UOC “[OSCURATO:PERSONA]”, l’avvenuta erogazione in misura congrua dell’indennità ex art. 18 comma 7 c.c.n.l.; alla stessa Corte palermitana viene demandat o di provv e dere anche sul la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il quarto e il sesto motivo, dichiara assorbito il quintomotivo e inammissibili i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione ai
Sentenza Cassazione n. 21240/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris