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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30994/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ne ha confermato la condanna per vari episodi di furto, procedendo però alla riduzione della pena; Ritenuto che i due motivi di ricorso, che contestano l'entità della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, sono manifestamente infondati, alla luce della adeguata motivazione offerta dalla Corte di appello su detti punti (cfr. pagg. 4 e 5); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ne ha confermato la condanna per vari episodi di furto, procedendo però alla riduzione della pena; Ritenuto che i due motivi di ricorso, che contestano l'entità della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, sono manifestamente infondati, alla luce della adeguata motivazione offerta dalla Corte di appello su detti punti (cfr. pagg. 4 e 5); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur
Sentenza Cassazione n. 30994/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris