CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 42454/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2023 del TRIBUNALE di CASTROVILLARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], con le quali si chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Castrovillari, giudicando sull'appello proposto dalla imputata [OSCURATO:PERSONA] Rosalia avverso la sentenza del Giudice di pace che l'aveva condannata ai sensi dell'art. 590, cod. pen. per avere, alla guida di un'autovettura, per colpa generica e in violazione dell'art. 141, codice strada, cagionato al pedone AGRESTI Raffaella le lesioni meglio descritte in imputazione, avendo omesso di regolare la velocità del mezzo e così attinto la citata persona offesa/ intenta ad attraversare l'intersezione di una rotatoria a circa dieci metri dall'attraversamento pedonale, ha confermato la sentenza appellata. 2. Il giudice del gravame ha preliminarmente esaminato, ritenendola infondata, l'eccezione con la quale la difesa aveva opposto la incompatibilità del primo giudice a giudicare per avere, in altra sede, accolto l'opposizione della persona offesa avverso l'accertamento di violazione amministrativa elevata - in occasione del sinistro per cui è processo - dalla Polizia municipale: la decisione era stata resa quale giudice civile, senza che in quella sede ci fosse stato alcun pronunciamento sulla responsabilità penale della [OSCURATO:PERSONA] in ordine alle lesioni patite dalla AGRESTI in conseguenza dell'incidente verificatosi. In altri termini, quel giudice ha escluso sussistere una ipotesi di astensione normativamente prevista, il prospettato pregiudizio derivando dall'avere il giudice conosciuto incidentalmente alcuni dati sulla dinamica del sinistro. Quanto alla penale responsabilità, poi, il Tribunale ha premesso che l'unica prova pienamente affidabile per ricostruire la dinamica dei ri fatti f_cisò i rilievi fotografici riproduttivi dello scenario dell'incidente, stante l'assenza di testi oculari e la scarsa credibilità del riferito della persona offesa su alcune circostanze, tra le quali la presenza di un attraversamento pedonale a circa dieci metri di distanza dal punto d'impatto (la donna avendone sostenuto l'assenza). Dalle foto acquisite, quel giudice ha ritenuto di poter confermare che l'AGRESTI aveva attraversato la strada a ridosso della rotatoria impegnata dalla [OSCURATO:PERSONA] a velocità non adeguata, avendo avuto la possibilità di scorgere il pedone sulla propria traiettoria ed evitare l'impatto, nonostante la condotta certamente imprudente della persona offesa, tale però da non interrompere il nesso causale tra quella ascritta all'imputata e l'evento. La [OSCURATO:PERSONA], infatti, era stata in condizioni di frenare o effettuare una sterzata, tenuto conto della distanza tra il punto di uscita dalla rotatoria e quello dell'impatto, pari alla lunghezza dello spartitraffico triangolare che separa le vetture che entrano nella rotatoria da quelle che ne escono, tra le quali, per l'appunto, quella condotta dall'imputata, tenuto conto delle condizioni specifiche della guida. 3. La difesa ha proposto ricorso, formulando tre motivi. Con il primo, ha dedotto violazione di legge processuale prevista a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità o decadenza, quanto alla rilevata incompatibilità del giudice di primo grado, ricollegata al giudizio civile nel quale la stessa persona fisica aveva deciso l'opposizione alla sanzione relativa al verbale di accertamento della violazione amministrativa a carico della persona offesa AGRESTI in occasione del sinistro per cui è processo, richiamando gli arresti del giudice delle leggi sulla ricostruzione degli istituti della astensione/ricusazione e la stretta correlazione di essi con la tutela del principio del giusto processo, del quale l'imparzialità e la neutralità del giudice costituiscono aspetti tra i più rilevanti. Con il secondo, ha dedotto violazione di legge con riferimento alla ritenuta penale responsabilità dell'imputata, contestando la valutazione del compendio probatorio, dallo stesso giudice d'appello depurato dalle dichiarazioni della persona offesa, ritenute non credibili, avendo il giudice del gravame formulato solo un giudizio di verosimiglianza dei fatti, inidoneo a supportare la decisione, in presenza dell'accertato concorso di colpa della persona offesa. Con il terzo motivo, infine, ha dedotto vizio della motivazione, sempre con riferimento alla affermata responsabilità dell'imputata, rilevando che, in maniera contraddittoria e illogica, il Tribunale aveva, da un lato, affermato che la vittima era scarsamente attendibile e che la stessa, nell'occorso, aveva tenuto un comportamento negligente e imprudente; dall'altro, addebitato in via esclusiva alla [OSCURATO:PERSONA] la causazione dell'incidente. 4. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 5. La difesa dell'imputata ha depositato motivi aggiunti, con allegati, sviluppando il primo tema e affermando che l'intero processo sarebbe stato condizionato dal comportamento del primo giudice, esponendo la vicenda che ha riguardato la sua omessa astensione, sino all'esposto al Consiglio Superiore della Magistratura, a dimostrazione dell'esistenza di una situazione di grave inimicizia tra il difensore e il giudice di primo grado, insistendo per l'annullamento della sentenza. 6. La difesa della parte civile AGRESTI Raffaella ha depositato conclusioni, chiedendo la conferma della sentenza impugnata/ con condanna dell'imputata alla rifusione delle spese di costituzione e difesa, come da nota allegata. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. La decisione del giudice d'appello è del tutto coerente con i principi consolidati affermati da questa Corte di legittimità, anche alla stregua degli arresti del giudice delle leggi succedutesi sul tema specifico. Premesso, intanto, che l'art. 37, cod. proc. pen., non prevede la possibilità di ricusare il giudice in presenza delle "gravi ragioni di convenienza" previste quale mera causa di astensione dall'art. 36, comma primo, lett. h) stesso codice, la norma è stata ritenuta coerente con i parametri di cui agli artt. 3, 24 e 111, Cost., poiché tale differenziazione è finalizzata ad attuare una tutela ad incisività crescente del principio di precostituzione, ricollegando la ricusazione ai soli casi di un oggettivo deficit di imparzialità del giudice e relegando invece le "gravi ragioni personali" - aventi connotati di indeterminatezza - alla sola astensione, in tal modo consentendo al giudice di dar rilievo anche a motivi personali, in concreto idonei ad incidere sulla percezione della propria imparzialità da parte dello stesso giudicante (sez. 6, n. 44436 del 4/10/2022, Pa/amara, Rv. 284151-02). Le norme che prevedono le cause di ricusazione, infatti, sono eccezionali e, come tali, di stretta interpretazione, sia perché determinano limiti all'esercizio del potere giurisdizionale ed alla capacità del giudice, sia perché consentono un'ingerenza delle parti nella materia dell'ordinamento giudiziario, che attiene al rapporto di diritto pubblico fra Stato e giudice; ne consegue che la mera connessione probatoria tra due procedimenti, che non comporti una valutazione di merito svolta da uno stesso giudice sul medesimo fatto e nei confronti di identico soggetto, non determina la sussistenza di una ipotesi di ricusazione (sez. 5, n. 11980 del 7/12/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272845-01). Inoltre, deve ribadirsi che la grave inimicizia tra difensore e giudice non può essere causa di ricusazione, in quanto l'ipotesi disciplinata dal combinato disposto degli artt. 37, comma 1, lett. a) e 36, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., riguarda solo le interrelazioni tra il giudice e le parti private (sez. 5, n. 27977 del 15/6/2021, Costanzíno, Rv. 281682-02; sez. 2, n. 43884 del 7/10/2014, Gombac, Rv.260856). Ne discende, quale logico corollario, che l'omessa previsione di una ipotesi di ricusazione del giudice - oltre che nel caso di grave inimicizia tra quest'ultimo (od un suo prossimo congiunto) ed una parte privata - anche nell'ipotesi di grave inimicizia tra il giudice (od un suo prossimo congiunto) ed il difensore, è disposizione coerente con i principi del giusto processo, comprendendosi la differenza tra le due diverse situazioni, ove si pensi al contenuto intenso e grave del rapporto di ostilità tra giudice e parte, direttamente costitutiva di serio pericolo per la serenità del giudizio (che l'interessato può rimuovere attivando le procedure all'uopo previste), rispetto alla diversa e meno preoccupante possibilità di interferenze dannose derivabili da analogo rapporto con il difensore (sez. 1, n. 974 del 14/2/1995, Saraca, Rv. 204337-01, in cui è stata ritenuta manifesta infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 36 comma primo lett. d) e 37 del codice di procedura penale, in relazione agli artt. 2, 3, 24 Cost.; sez. 3, n. 27711 del 13/5/2010, Cocola, Rv. 247918-01, in cui, ritenuta analogamente infondata la stessa questione di legittimità costituzionale, si è ribadito che è il solo rapporto di ostilità tra giudice e parte privata a costituire serio ed univoco pericolo per la serenità ed imparzialità del giudice). Pertanto, una volta ricondotta la situazione concreta in tale cornice normativa, in applicazione dei richiamati principi, non può che ribadirsi come l'inosservanza da parte del giudice dell'obbligo di astensione riconducibile alle "gravi ragioni di convenienza", di cui all'art. 36, comma primo, lett. h), cod. proc. pen., che non costituisce motivo di ricusazione, non comporti una nullità generale ed assoluta della sentenza, non incidendo sulla capacità del giudice e potendo unicamente rilevare sotto il profilo disciplinare (sez. 2, n. 19292 del 15/1/2015, Barbara, Rv. 263518-01; sez. 1, n. 30033 del 11/9/2020, Bilancia, Rv. 279732-01). Le argomentazioni difensive non introducono elementi di valutazione che inducano a discostarsi da tali consolidati principi, ai quali lo stesso giudice d'appello si è correttamente attenuto nel respingere la relativa eccezione, avendo il deducente fatto riferimento a supposte ragioni di inimicizia tra il giudice e il difensore, come tali valutabili solo quali ragioni di convenienza da parte dello stesso giudice. 3. I restanti motivi non sono deducibili in sede di legittimità. È necessario premettere che il ricorso per cassazione avverso le sentenze d'appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace è limitato ai vizi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 606, cod. proc. pen. (art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.), con esclusione, dunque, di censure che aggrediscano l'impianto motivazionale della sentenza, a meno che le stesse ne denuncino la mera apparenza o l'omissione, vizi che, come tali, rientrerebbero nella ipotesi di cui all'art. 606, lett. b), cod. proc. pen. (sul punto, Sez. U, n. 25080 del 28/5/2003, Pellegrino, Rv. 224611-01, in cui si è precisato che, qualora il ricorso per cassazione sia ammesso esclusivamente per violazione di legge, è comunque deducibile la mancanza o la mera apparenza della motivazione, atteso che in tal caso si prospetta la violazione della norma che impone l'obbligo della motivazione nei provvedimenti giurisdizionali). Tale principio risulta ett nteabi4ip nella formulazione del terzo motivo di ricorso, ma anche nel secondo, nonostante l'espresso richiamo al vizio di violazione di legge. Infatti, la difesa ha introdotto argomenti con i quali ha inteso prospettare una errata valutazione degli elementi fattuali ed evidenziare i connotati congetturali del ragionamento esplicativo, impostazione che costituisce l'impianto tipico di una denuncia di incongruità, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione, avendo valorizzato i rilievi fotografici, in difetto di altre prove rilevanti, stante la non credibilità del riferito della persona offesa e l'assenza di testimoni oculari. Tale ragionamento si traduce in un dissenso rispetto alle giustificazioni rinvenibili nella sentenza impugnata, formulato anche attraverso l'aperta contestazione del giudizio di rilevanza/irrilevanza di specifici elementi probatori. 4. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dell'imputata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost., n. 186/2000), ma non anche quella alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, non avendo la nota conclusionale depositata nel suo interesse, a causa della genericità, fornito alcun contributo alla dialettica processuale (sul punto, Sez. U, n. 34559 del 26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA], cit., Rv. 222264). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese in favore della parte civile.