CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 10421/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DIPARTIMENTO DELL'[OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Marilia [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; dato atto dell'avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha rigettato il reclamo proposto dal Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Reggio nell'Emilia in data 14 ottobre 2020 che aveva accolto il reclamo ex art. 35-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.), presentato da Massimo PERRONE, sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen., il quale lamentava la lesione del proprio diritto soggettivo derivante dal divieto di acquisto al cd. «sopravitto» degli stessi generi alimentari accessibili ai detenuti comuni, nonché di non poter ricevere cibi cotti nei pacchi postali inviati dall'esterno, ritenendo che tali limitazioni cagionino un attuale e grave pregiudizio al detenuto, nel contempo determinando una ingiustificata disparità di trattamento. 2. Ricorre il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato che lo rappresenta ex lege, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge, in riferimento agli artt. 69, come 6, lettera b), 35-bis, 41-bis, legge n. 354 del 1975, perché l'ordinanza impugnata ha erroneamente interpretato la decisione della Corte costituzionale n. 186 del 2018, con la quale è stato dichiarato illegittimo il divieto di cuocere cibi per i detenuti sottoposti a regime differenziato, traendo arbitrariamente l'affermazione della illegittimità della limitazione, per costoro, dei cibi da acquistare, asseritannente irragionevole e riconducibile a scelta meramente afflittiva, mentre essa attiene a esigenze di sicurezza. In realtà, la stessa Corte costituzionale, nella sentenza citata, ha ritenuto legittimo il mantenimento di modalità di controllo tali da escludere che, attraverso l'acquisto di beni alimentari di lusso o di particolare pregio, possa essere acquisita o mantenuta una posizione di supremazia all'interno dell'istituto penitenziario. Sotto altro profilo, l'ordinanza è errata in quanto ha esaminato una doglianza del detenuto del tutto a-specifica e generica, scrutinando la astratta pretesa indifferenziata di acquistare qualsiasi cibo, anche il più raro o costoso, così facendo venire meno la stessa possibilità estratta di vigilare e di controllare il tipo di cibi da acquistare. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso, che non svolge alcuna critica sul punto relativo alla possibilità di ricevere dall'esterno i cibi già cotti — sicché tale questione esorbita dal presente giudizio —, è inammissibile. 2. Con ordinanza del 14 ottobre 2020, il Magistrato di sorveglianza di Reggio nell'Emilia ha accolto il reclamo proposto, ex art. 35-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.), da Massimo PERRONE, sottoposto al regime detentivo di cui all'art. 41-bis ord. pen., disponendo che a cura della Direzione di quell'istituto penitenziario gli sia consentito di acquistare al cd. sopravitto gli stessi generi alimentari compresi nel "modello 72" previsto per i detenuti in regime ordinario, con applicazione degli altri limiti e divieti di cui alla Circolare del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del 2 ottobre 2017, nonché che allo stesso fosse consentito di ricevere cibi cotti dall'esterno, nei limiti ordinari dei pacchi ricevibili e ferme le ordinarie modalità di controllo. 2.1. Investito del reclamo proposto dal Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha respinto l'impugnazione con ordinanza in data 8 giugno 2021. Dopo avere ricordato la sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 12 ottobre 2018, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f), ord. pen., che imponeva il divieto di cuocere cibi, perché in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., in quanto non funzionale allo scopo di evitare flussi informativi con membri dell'associazione criminale di appartenenza, il Tribunale ha evidenziato come la sospensione delle regole del trattamento ordinario deve essere finalizzata a prevenire contatti con l'organizzazione criminale onde impedire il controllo di attività illecite dell'organizzazione e la consumazione di ulteriori delitti all'esterno degli istituti di pena; situazione nella specie non ricorrente, atteso che le limitazioni dei cibi acquistabili sarebbero estranee alla ratio dell'istituto e assumerebbero un valore esclusivamente afflittivo. 3. Il rimedio giurisdizionale previsto dagli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), ord. pen., consente la tutela davanti al Magistrato di sorveglianza delle posizioni giuridiche soggettive qualificabili in termini di «diritto» incise da condotte dell'Amministrazione penitenziaria che realizzino l'inosservanza di disposizioni previste dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 e dal relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230), dalle quali «derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio». Il primo presupposto essenziale per l'attivazione del reclamo de quo è costituito dall'esistenza, in capo al detenuto, di una posizione giuridica soggettiva che l'art. 69 ord. pen. qualifica come «diritto». Tale posizione soggettiva è certamente configurabile, in via astratta, in relazione alle questioni che attengono all'acquisto di generi alimentari, trattandosi di profili che sono direttamente pertinenti al diritto di alimentarsi e che, come tali, hanno immediata influenza anche sul diritto alla salute; fermo restando che, come correttamente osserva l'ordinanza impugnata, eventuali, irragionevoli limitazioni sul piano trattamentale, risolvendosi in un supplemento di ingiustificata afflittività, sono comunque destinate a connotarsi in termini di contrarietà al senso di umanità, come riconosciuto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2018 e, ancor prima, nella sentenza n. 351 del 1996 (secondo cui mancando la congruità tra le misure restrittive e le finalità del provvedimento che assegna il detenuto al regime differenziato, dette misure «non risponderebbero più al fine per il quale la legge consente che esse siano adottate, ma acquisterebbero un significato diverso, divenendo ingiustificate deroghe all'ordinario regime carcerario, con una portata puramente afflittiva non riconducibile alla funzione attribuita dalla legge al provvedimento ministeriale»). Costituisce ormai ius receptum che dalla condizione detentiva possano derivare limitazioni anche significative alla sfera dei diritti soggettivi dei ristretti, assunte a partire dall'adozione di provvedimenti organizzativi dell'Amministrazione penitenziaria volti a disciplinare la vita degli istituti detentivi garantendo l'ordine e la sicurezza interna e, con essi, l'irrinunciabile principio del trattamento rieducativo; misure che, ove adottate nel rispetto dei fondamentali canoni di ragionevolezza e proporzionalità, incidono legittimamente sulla originaria posizione soggettiva, degradandola a mero interesse legittimo. Dunque, proprio perché, alla base, è possibile configurare una originaria situazione di diritto soggettivo, è possibile, per il detenuto, investire, attraverso lo strumento del reclamo giurisdizionale, il Magistrato di sorveglianza; fermo restando che il controllo giurisdizionale deve essere circoscritto al solo profilo dei vizi di legittimità dell'atto amministrativo, non potendo impingere il piano del merito, rimesso esclusivamente alla valutazione dell'Amministrazione penitenziaria. Il sindacato giurisdizionale deve ritenersi estensibile anche al piano della ragionevolezza e della proporzione della scelta dell'Amministrazione, in specie quando essa incida su diritti fondamentali. 4. Nel caso di specie, l'Amministrazione ricorrente sottolinea come il divieto di acquisto di determinati cibi sia finalizzato a evitare, in un'ottica preventiva. , il pericolo che il detenuto, sottoposto a regime differenziato, possa conseguire la disponibilità di quantità e qualità di cibi tali da consentirgli di dimostrare e/o di imporre il suo carisma, o spessore criminale, al resto della popolazione carceraria. 4.1. In relazione a tale profilo, nella sentenza n. 186 del 2018 la Corte costituzionale ha, però, riconosciuto come le regole carcerarie ordinarie prevedano, ex art. 14 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, precisi limiti alla ricezione, all'acquisto e al possesso di oggetti e generi alimentari da parte di tutti detenuti; e come il regime differenziato di cui all'art. 41-bis ord. pen. non consenta il possesso, da parte del detenuto, di generi alimentari pregiati, che risultino motivo di discriminazione fra detenuti, tali da distinguere la sua posizione pur all'interno del limitato «gruppo di socialità» di appartenenza, essendo questa la ratio della previsione, da parte dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. c), ord. pen., della ulteriore limitazione alla possibilità, per il detenuto, di ricevere dall'esterno somme, beni e altri oggetti. Ne consegue, dunque, che ove riconducibile alla necessità di evitare l'acquisizione di una posizione di potere da parte del detenuto, la previsione di una serie di limitazioni alla possibilità di acquisito e/o detenzione sarebbe pienamente giustificata. 4.2. Tuttavia, dal tenore del provvedimento impugnato è possibile ricavare che, nel caso qui in esame, i beni di cui si chiede l'autorizzazione all'acquisto da parte del detenuto sono costituiti da generi alimentari compresi nel «modello 72» dei detenuti ordinari, ma non anche in quello previsto per i detenuti sottoposti al regime dell'art. 41-bis ord. pen.Beni la cui acquisizione, secondo l'apprezzamento compiuto dai giudici di merito, non configura la possibilità di alcun vulnus alle esigenze proprie del regime differenziato, costituite dalla necessità di impedire forme di comunicazione con l'esterno o, comunque, il perpetuarsi di logiche di tipo associativo nel contesto penitenziario, anche attraverso l'acquisizione di una posizione di supremazia nei confronti degli altri detenuti. 4.3. Tale valutazione non è stata in alcun modo intaccata dal ricorso dell'Amministrazione, con il quale si è tentato di censurare la decisione del Tribunale di sorveglianza osservando che la individuazione di un differente catalogo di generi alimentari si giustificherebbe proprio con la necessità di possibilità di evitare che il detenuto acquisti beni di valore o, comunque, in quantitativi rilevanti, in questo modo conseguendo una posizione di forza rispetto agli altri reclusi. In proposito, tuttavia, è appena il caso di osservare che la possibilità di acquisire beni di lusso è già esclusa, in via generale, per tutti i detenuti, indipendentemente dal regime penitenziario cui sono sottoposti; mentre per quanto concerne il profilo quantitativo, la normativa vigente prevede comunque delle limitazioni volte a scongiurare proprio la possibilità di anomale acquisizioni di beni (si veda, in proposito, il già citato art. 14 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230). Dunque, la previsione di un regime differenziato in relazione ai beni acquistabili si rivela sganciata da qualunque possibilità di utilizzo strumentale degli stessi, finendo per diventare ingiustificata e per risolversi in un irragionevole surplus di afflittività, che la Corte costituzionale ha più volte sottolineato essere incompatibile con i principi costituzionali (cfr. la sentenza n. 97 del 5 maggio 2020). Ciò sul rilievo che l'introduzione di un regime «incongruo e inutile alla luce degli obbiettivi cui tendono le misure restrittive autorizzate dalla disposizione in questione», «si pone in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., configurandosi come un'ingiustificata deroga all'ordinario regime carcerario», dotata «di valenza meramente e ulteriormente afflittiva» (cfr. la sentenza n. 186 del 12 ottobre 2018). 4.4. Del resto, il provvedimento impugnato, che è sul punto assertivamente contestato dal ricorso, si limita a evidenziare che l'amministrazione paventa genericamente rischi per la sicurezza, derivanti dalla astratta possibilità che alcuni beni possano essere trasformati e utilizzati a fini illeciti o violenti. 5. Per il corretto esame delle questioni sottese al ricorso, il Collegio intende espressamente richiamarsi alla più recente giurisprudenza di legittimità, affermatasi con orientamento costante e stabile, secondo la quale «in tema di regime detentivo differenziato ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen., è illegittima la disposizione dell'amministrazione penitenziaria che, nell'individuazione dei generi alimentari acquistabili al sopravitto, vieti l'acquisto di generi alimentari compresi nel "modello 72" dei detenuti ordinari, qualora la loro acquisizione non contrasti con le esigenze proprie del regime differenziato, costituite dalla necessità di impedire le comunicazioni con l'esterno o di evitare la possibilità di distinguere la posizione del detenuto ex art. 41-bis ord. pen. all'interno del gruppo di socialità, accrescendone il carisma o lo spessore criminale» (Sez. 1, n. 26274 del 21/04/2021, Ministero della giustizia, Rv. 281618; Sez. 1, n. 33917 del 15/07/2021, Ministero della giustizia, Rv. 281794). Il richiamato orientamento si inserisce nel solco delle più recenti decisioni di legittimità che hanno riconosciuto che «è legittima la disposizione dell'amministrazione penitenziaria che, nell'individuazione dei generi alimentari acquistabili al sopravitto, vieti l'acquisto di determinati cibi che siano, invece, consentiti ai detenuti non sottoposti al regime differenziato, dovendosi evitare la disponibilità, da parte del detenuto, di quegli alimenti che possano distinguerne la posizione all'interno del gruppo di socialità accrescendone il carisma o lo spessore criminale», tuttavia rimettendo al Magistrato di sorveglianza la necessità di accertare, in concreto, di quali beni si tratti onde verificare la ragionevolezza o meno della scelta in relazione alle finalità proprie del regime differenziato (Sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020 - dep. 2021, Ministero della giustizia, Rv. 280532 - 02; conformi: Sez. 1, n. 4031 del 2021, n. 7192 del 2021, n. 7193 del 2021 e 7194 del 2021). 5.1. Da tale sviluppo giurisprudenziale si desume che l'unico limite esistente alla parificazione della possibilità di acquistare generi alimentari al sopravitto da parte dei detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen., rispetto ai detenuti comuni, è costituito dalla necessità di impedire le comunicazioni con l'esterno, di per sé difficilmente derivanti dall'acquisto di beni di consumo, o di evitare di accrescere il carisma o lo spessore criminale, evenienza esclusa in radice in forza della limitazione a soli euro 500 delle somme utilizzabili per il sopravitto, a fronte di euro 900 per i detenuti comuni. Ad avviso del Collegio, il suddetto limite ai diritti soggettivi del detenuto, per essere costituzionalmente giustificato, può trovare fondamento unicamente nelle due indicate finalità. 5.2. Si tratta, però, di un limite che deve trovare concreta e specifica giustificazione nel provvedimento amministrativo che eventualmente lo impone in relazione a specifici prodotti, non potendosi ipotizzare, per un provvedimento di carattere generale applicabile a una generalità di soggetti che si trovano nella medesima situazione, che esso sia di volta in volta esplicitato in relazione alla posizione del singolo detenuto. In sostanza, se l'Amministrazione ritiene possibile e non pericoloso per il detenuto comune acquistare determinati beni al sopravitto nell'ambito di uno specifico istituto penitenziario, è necessario che, nel limitare l'acquisto di detti beni per i detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen., si fornisca una specifica e motivata giustificazione concernente le due richiamate finalità che giustifichi la disparità di trattamento creatasi. Né giova a contrastare tale logica conclusione il rilievo secondo il quale alcuni beni potrebbero assumere natura pericolosa (il ricorso esemplifica che, grazie all'acquisto di lievito e farina, il detenuto potrebbe ottenere una colla — utilizzabile per occultare oggetti — ovvero sostanze esplodenti), poiché una tale eventualità andrebbe contrastata per tutti i detenuti e non solo per coloro che sono sottoposti al regime differenziato. 5.3. Non rileva, pertanto, una giustificazione postuma della generale esclusione di un determinato bene dal sopravitto per i detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen., rispetto ai detenuti comuni, potendosi piuttosto inibire, di volta in volta e in forza di uno specifico provvedimento del direttore dell'istituto, al singolo detenuto l'acquisto di quello specifico bene. Per tale via, infatti, la generale parità di trattamento garantita dalla possibilità di acquistare, nei limiti di spesa previsti, i beni elencati per la generalità dei detenuti nel mod. 72 del singolo istituto penitenziario, non ostacola l'adozione di specifiche misure restrittive adottate dalla direzione dell'istituto per specifici beni l'acquisto dei quali, nel caso concreto, possa prospettare un pericolo per la sicurezza o la creazione di posizioni di supremazia a favore del detenuto. 6. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondato e sostanzialmente reiterativo di censure già formulate in sede di reclamo e correttamente disattese dal Tribunale di sorveglianza. 6.1. La natura pubblica della parte ricorrente osta alla condanna alle spese processuali, in deroga agli ordinari principi in materia di soccombenza