CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 2024
Cassazione n. 41340/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di L'Aquila il 23 febbraio 2024 ha integralmente confermato la decisione con cui il Tribunale di Teramo il 17 ottobre 2022 ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di guida senza patente, fatto contestato come commesso l'11 marzo 2019, in conseguenza condannandolo alla pena di giustizia. 2. L'imputato si affida ad un unico motivo con il quale 'lamenta violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., poiché il comportamento successivo dell'imputato potrebbe giustificare, in tesi difensiva, l'applicazione della causa di non punibilità in questione. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. La pronunzia impugnata, infatti, è corredata da appropriata motivazione, basata su significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici e rispetto ad essa il ricorso prospetta deduzioni vaghe e non specifiche, che non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710). La riferita doglianza risulta meramente reiterativa di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dai giudici di merito (pp. 3-4 della sentenza impugnata), che hanno posto in luce la pluralità di condotte antigiuridiche dell'imputato, sia antecedenti che successive al fatto, affermazione questa con la quale il ricorso omette il necessario confronto. 4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il