CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2023
Cassazione n. 45607/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Napoli lo ha condannato per i reati di cui agli artt. 256 del d.lgs. 152/2006 capo a) e 279 comma 2 del d.lgs. 152/2006, deducendo vizio della motivazione con riguardo alla mancata concessione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen.; A t ~1 1-1-nn ?A Considerato che il ricorso è manifestamente infondato in quanto la (doglia-nzè sorretta da sufficiente e logica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, posto che Lcoricw€1-emerrtgi il giudice di primo grado ha esaminato la questione, ed affermato che l'offesa arrecata, lungi dall'apparire particolarmente tenue, assume i connotati di una condotta seria e grave, seppure non allarmante. Con motivazione logica ed esente da vizi, la Corte territoriale ha condiviso la motivazione del primo giudice posta a fondamento del rigetto della richiesta per carenza anche di uno dei presupposti richiesti dalla norma, ritenuto decisivo (Sez.3, n. 34151 del 18/06/2018), riaffermando la non esiguità dell'offesa arrecata al bene protetto, pur riconoscendo al medesimo le circostanze attenuanti generiche, in sede di dosimetria della pena; costituisce d'altronde, ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio dell'integrazione delle sentenze di primo e di secondo grado, che ben possono confluire in un corpus unico, cui il giudice di legittimità può fare riferimento (Sez. 6, n. 26996 dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA]), a condizione che, come nel caso in esame, le due pronunce abbiano adottato criteri omogenei e un apparato logico-argomentativo uniforme (Sez. 3, n.44418 del 16/07/2013, Rv. 257595; Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012). Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]